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dimissioni e legge n.92/2012
Buongiorno a tutti
vorrei sapere se, in caso di dimissioni e conseguente pensionamento, nel pubblico impiego è applicabile la procedura della convalida delle dimissioni prevista dalla legge indicata in oggetto.
Grazie a chiunque darà il suo contributo
vorrei sapere se, in caso di dimissioni e conseguente pensionamento, nel pubblico impiego è applicabile la procedura della convalida delle dimissioni prevista dalla legge indicata in oggetto.
Grazie a chiunque darà il suo contributo
glicine5680- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 29.04.11
dimissioni
La riforma del mercato del lavoro, di cui alla L. n. 92/2012, non trova applicazione diretta ai dipendenti degli enti pubblici, ma interviene dettando principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impieg
l comma 7 dell'art. 1, L. n. 92/2012, prevede che le disposizioni della legge costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico (es. docenti universitari), un tanto in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001[3], secondo cui il rapporto di lavoro pubblico è regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato.
Il comma 8 dell'art. 1, richiamato, dispone, poi, che, ai fini dell'applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.
Dunque, il tenore letterale delle norme rivela che la riforma del mercato del lavoro, di cui alla L. n. 92/2012, non trova applicazione diretta ai dipendenti degli enti pubblici, ma interviene dettando principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impieg
ergo :
la cessazione del rapporto di lavoro ha luogo, tra l'altro, per dimissioni del dipendente, il quale deve darne comunicazione scritta all'ente rispettando i termini di preavviso : 1 mese per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 1 mese e mezzo per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
l comma 7 dell'art. 1, L. n. 92/2012, prevede che le disposizioni della legge costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico (es. docenti universitari), un tanto in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001[3], secondo cui il rapporto di lavoro pubblico è regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato.
Il comma 8 dell'art. 1, richiamato, dispone, poi, che, ai fini dell'applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.
Dunque, il tenore letterale delle norme rivela che la riforma del mercato del lavoro, di cui alla L. n. 92/2012, non trova applicazione diretta ai dipendenti degli enti pubblici, ma interviene dettando principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impieg
ergo :
la cessazione del rapporto di lavoro ha luogo, tra l'altro, per dimissioni del dipendente, il quale deve darne comunicazione scritta all'ente rispettando i termini di preavviso : 1 mese per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 1 mese e mezzo per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
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