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AURELIETTO
Paolo Gros
manu9691
7 partecipanti
Pagina 1 di 1
Parere revisore su transazione
Mi è stato richiesto un parere su una proposta di GM avente ad oggetto l'approvazione di un atto di transazione per una causa che vede il Comune soccombente con sentenza esecutiva e rigetto di sospensiva sull'efficacia della stessa sentenza.
Ritengo che prima di esprimere il suddetto parere debba andare a verificare i seguenti elementi:
1. acquisizione della sentenza esecutiva e del rigetto dell'istanza di sospensiva della stessa, acquisire relazione dell'Avvocatura dell'Ente ed eventualmente i pareri favorevoli forniti dalla stessa;
2. se l'importo di cui alla sentenza esecutiva è stato riconosciuto tra i debiti fuori bilancio;
3. se vi è copertura finanziaria;
4. se vi è convenienza per l'Ente a transigere (considerando che l'atto di transazione determina economie per lo stesso Ente).
Vorrei sapere cosa ne pensate.
Grazie
Ritengo che prima di esprimere il suddetto parere debba andare a verificare i seguenti elementi:
1. acquisizione della sentenza esecutiva e del rigetto dell'istanza di sospensiva della stessa, acquisire relazione dell'Avvocatura dell'Ente ed eventualmente i pareri favorevoli forniti dalla stessa;
2. se l'importo di cui alla sentenza esecutiva è stato riconosciuto tra i debiti fuori bilancio;
3. se vi è copertura finanziaria;
4. se vi è convenienza per l'Ente a transigere (considerando che l'atto di transazione determina economie per lo stesso Ente).
Vorrei sapere cosa ne pensate.
Grazie
manu9691- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 15.10.12
Transazione
E' tutto ok ad esclusione
se l'importo di cui alla sentenza esecutiva è stato riconosciuto tra i debiti fuori bilancio
la transazione infatti non e' un debito fuori bilancio e l'impegno nasce nel momento transattivo derivandone che e' pratica risolutiva e sostitutiva di un dbf.( post verifica convenienza a transare )
se l'importo di cui alla sentenza esecutiva è stato riconosciuto tra i debiti fuori bilancio
la transazione infatti non e' un debito fuori bilancio e l'impegno nasce nel momento transattivo derivandone che e' pratica risolutiva e sostitutiva di un dbf.( post verifica convenienza a transare )
Parere revisori su transazione
Quindi dovrei verificare se vi è copertura finanziaria e relativo impegno? Le somme accantonate a seguito di riconoscimento del dbf possono essere utilizzate per il predetto impegno?
Grazie
Grazie
manu9691- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 15.10.12
parere revisore su transazione
una domanda.
il revisore dice che gli hanno chiesto un parere scritto su un atto di transazione.
fa parte (se non erro) di una categoria di pareri che vengono chiesti ma che:
il 239 del TUEL non prevede questo tipo di parere per i revisore.
se non lo prevede il TUEL, non lo prevede lo Statuto e il regolamento di Contabilita
il revisore secondo me non deve dare pareri
altrimenti si sostituisce al seg com o ai dirigenti
per me deve conoscere a posteriori la delibera di transazione e se si configurano ipotesi di responsabilita deve denunciare alle competenti autorita
il revisore dice che gli hanno chiesto un parere scritto su un atto di transazione.
fa parte (se non erro) di una categoria di pareri che vengono chiesti ma che:
il 239 del TUEL non prevede questo tipo di parere per i revisore.
se non lo prevede il TUEL, non lo prevede lo Statuto e il regolamento di Contabilita
il revisore secondo me non deve dare pareri
altrimenti si sostituisce al seg com o ai dirigenti
per me deve conoscere a posteriori la delibera di transazione e se si configurano ipotesi di responsabilita deve denunciare alle competenti autorita
AURELIETTO- Messaggi : 78
Data d'iscrizione : 26.06.12
Età : 49
Località : comune
Re: Parere revisore su transazione
L'art. 239 del tuel è stato modificato con il d.l. 174/2012 inserendo anche il parere dei revisori sulle transazioni.
annam- Messaggi : 441
Data d'iscrizione : 26.10.10
Parere revisore transazione
Nel rilascio del parere di cui all'art. 239 comma 1 in relazione ad un atto di transazione bisogna esprimere un giudizio motivato di congruità, coerenza ed attendibilità (previsto dal art. 239 co. 1bis)? O tale giudizio deve essere rilasciato solo per le fattispecie dettagliatamente elencate nello stesso comma (previsioni di bilancio, programmi e progetti, variazioni, applicazioni di parametri di deficitarietà strutturale)?
manu9691- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 15.10.12
revisore
E' di tutta evidenza che il parere del revisore su tale atto debba obbligatoriamente tenere conto di congruità, coerenza ed attendibilità poiche' in difetto dovrebbe essere contrario
Parere revisore su transazione
Paolo Gros ha scritto:E' tutto ok ad esclusione
se l'importo di cui alla sentenza esecutiva è stato riconosciuto tra i debiti fuori bilancio
la transazione infatti non e' un debito fuori bilancio e l'impegno nasce nel momento transattivo derivandone che e' pratica risolutiva e sostitutiva di un dbf.( post verifica convenienza a transare )
... essendo la transazione una pratica risolutiva e sostitutiva del dbf (già riconosciuto in CC e comunicato alla Corte dei Conti), attesa la presenza di capienza finanziaria e l'impegno provvisorio per il pagamento della stessa transazione (per cui la transazione si definisce positivamente per l'Ente con un notevole risparmio economico rispetto alla sentenza esecutiva), il dbf riconosciuto viene meno in forza della sottoscrizione della stessa transazione. A tal proposito il dbf non esisterebbe più, in che modo sarebbe possibile rettificare la delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del predetto dbf? Alla Corte dei Conti bisogna far presente tale evenienza?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
manu9691- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 15.10.12
Dbf
Il dbf a suo tempo riconosciuto fu obbligatoriamente mandato alla Corte la quale nel contempo o a archiviato e comunicato e nle caso il problema non si pone
Se invece ha mandato il debito in istruttoria occorre comunicare alla Corte le decisioni prese ovvero la conclusione attraverso atto transattivo.
Se invece ha mandato il debito in istruttoria occorre comunicare alla Corte le decisioni prese ovvero la conclusione attraverso atto transattivo.
parere su atto di giunta
manu9691 ha scritto:Mi è stato richiesto un parere su una proposta di GM avente ad oggetto l'approvazione di un atto di transazione per una causa che vede il Comune soccombente con sentenza esecutiva e rigetto di sospensiva sull'efficacia della stessa sentenza.
Ritengo che prima di esprimere il suddetto parere debba andare a verificare i seguenti elementi:
1. acquisizione della sentenza esecutiva e del rigetto dell'istanza di sospensiva della stessa, acquisire relazione dell'Avvocatura dell'Ente ed eventualmente i pareri favorevoli forniti dalla stessa;
2. se l'importo di cui alla sentenza esecutiva è stato riconosciuto tra i debiti fuori bilancio;
3. se vi è copertura finanziaria;
4. se vi è convenienza per l'Ente a transigere (considerando che l'atto di transazione determina economie per lo stesso Ente).
Vorrei sapere cosa ne pensate.
Grazie
MA NON DOVREMMO DARE PARERI SOLO SU ATTI DI CONSIGLIO
Cosa ne dite ?
Grazie
l.marani- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 65
parere su atto di giunta
Paolo Gros ha scritto:al link
http://liviosigot.blogspot.it/2012_10_01_archive.html
il revisore non fornisce pareri su atti di giunta
o sbaglio qualcosa ?
saluti
Luca
l.marani- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 65
Transazioni e parere dei revisori: ancora dubbi
Ho letto qua e là nel forum alcuni post sull'argomento - ivi compreso il rinvio al link di Sigot - che hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti della questione. Nell'ambito del Comune in cui opero, tuttavia, residuano ancora alcuni dubbi circa la necessità di sottoporre all'Organo di Revisione TUTTE le transazioni, stanti le argomentazioni di seguito riportate che parrebbero deporre nel senso dell'esame, da parte dei Revisori, delle sole transazioni di competenza del Consiglio Comunale.
Sarei grato per eventuali contributi, anche di senso contrario, ovviamente. Grazie.
" Con la modifica dell'art. 239 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 apportata dall'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 10-10-2012, n. 174 (convertito con L. 07-12-2012, n. 213), le funzioni principali del Revisore dei conti vengono ampliate. Per quanto qui interessa, l’Organo di revisione deve esprimersi con un parere su una serie di materie tra cui, appunto, le transazioni cui l’Ente intende aderire.
L’art. 239, co. 1, lett. b), n. 6, nella sua nuova formulazione stabilisce, infatti, che l’Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
<<…b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:….6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;…>>.
Per quanto riguarda le transazioni, il nostro Comune si regola nel modo seguente:
- transazioni di liti giudiziarie già instaurate: poiché la deliberazione di conferire l’incarico per la difesa del Comune in giudizio è assunta, in virtù di disposizione statutaria, dalla Giunta, la competenza all’adozione della deliberazione a transigere con approvazione dello schema dell’atto di transazione è attribuita in modo speculare alla Giunta. La firma della transazione è, invece, riservata al Sindaco, autorizzato in tal senso dalla Giunta.
- transazioni di insorgende liti giudiziarie: non essendovi ancora giudizio pendente, la decisione circa l’opportunità di transigere e la sottoscrizione della transazione stessa è affidata al Dirigente del settore competente.
Tanto premesso, il novellato art. 239, co.1, lett. b), n. 6 estende l’ambito di espressione dei pareri dell’Organo di revisione anche alle transazioni, senza distinguere tra competenze consiliari, di Giunta o dirigenziali in merito alla stipula degli atti di transazione. Ragion per cui, ad una prima lettura, sembrerebbe che i Revisori dei Conti debbano rendere parere obbligatorio in relazione a tutti gli atti di transazione dell’Ente, quale che sia l’organo competente a concludere la transazione (Consiglio, Giunta, Dirigenti).
Sembrano potersi ravvisare, tuttavia, in merito, motivi di perplessità di siffatta interpretazione laddove si consideri che:
1) – l’Organo di revisione svolge attività di collaborazione con l’organo consiliare (art. 239, co. 1, lett. a);
2) – il comma 1-bis dell’art. 239 (introdotto anch’esso dall’art. 3, co. 1 lett. o) del D.L. 10-10-2012, n. 174), dopo avere esplicitato l’ambito dei pareri da rendersi ai sensi della lett. b) del comma 1 [<<1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.>>], precisa: <<Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni…>> e, ancora: <<L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione>>.
Sembrerebbe, dunque, da una interpretazione letterale e sistematica del testo normativo che, senza fare distinzione alcuna in merito all’oggetto dei pareri da rendersi ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 239 – e, quindi, anche con riferimento ai pareri afferenti alle transazioni (art. 239, co.1, lett. b, n. 6) ¬– l’attività consultiva dell’Organo di revisione prevista dalla norma citata debba essere resa in favore dell’organo consiliare per le materie di competenza del Consiglio e, perciò, per quanto concerne le transazioni, per quelle di sola competenza del Consiglio Comunale.
"
Quid juris ?
Sarei grato per eventuali contributi, anche di senso contrario, ovviamente. Grazie.
" Con la modifica dell'art. 239 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 apportata dall'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 10-10-2012, n. 174 (convertito con L. 07-12-2012, n. 213), le funzioni principali del Revisore dei conti vengono ampliate. Per quanto qui interessa, l’Organo di revisione deve esprimersi con un parere su una serie di materie tra cui, appunto, le transazioni cui l’Ente intende aderire.
L’art. 239, co. 1, lett. b), n. 6, nella sua nuova formulazione stabilisce, infatti, che l’Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
<<…b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:….6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;…>>.
Per quanto riguarda le transazioni, il nostro Comune si regola nel modo seguente:
- transazioni di liti giudiziarie già instaurate: poiché la deliberazione di conferire l’incarico per la difesa del Comune in giudizio è assunta, in virtù di disposizione statutaria, dalla Giunta, la competenza all’adozione della deliberazione a transigere con approvazione dello schema dell’atto di transazione è attribuita in modo speculare alla Giunta. La firma della transazione è, invece, riservata al Sindaco, autorizzato in tal senso dalla Giunta.
- transazioni di insorgende liti giudiziarie: non essendovi ancora giudizio pendente, la decisione circa l’opportunità di transigere e la sottoscrizione della transazione stessa è affidata al Dirigente del settore competente.
Tanto premesso, il novellato art. 239, co.1, lett. b), n. 6 estende l’ambito di espressione dei pareri dell’Organo di revisione anche alle transazioni, senza distinguere tra competenze consiliari, di Giunta o dirigenziali in merito alla stipula degli atti di transazione. Ragion per cui, ad una prima lettura, sembrerebbe che i Revisori dei Conti debbano rendere parere obbligatorio in relazione a tutti gli atti di transazione dell’Ente, quale che sia l’organo competente a concludere la transazione (Consiglio, Giunta, Dirigenti).
Sembrano potersi ravvisare, tuttavia, in merito, motivi di perplessità di siffatta interpretazione laddove si consideri che:
1) – l’Organo di revisione svolge attività di collaborazione con l’organo consiliare (art. 239, co. 1, lett. a);
2) – il comma 1-bis dell’art. 239 (introdotto anch’esso dall’art. 3, co. 1 lett. o) del D.L. 10-10-2012, n. 174), dopo avere esplicitato l’ambito dei pareri da rendersi ai sensi della lett. b) del comma 1 [<<1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.>>], precisa: <<Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni…>> e, ancora: <<L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione>>.
Sembrerebbe, dunque, da una interpretazione letterale e sistematica del testo normativo che, senza fare distinzione alcuna in merito all’oggetto dei pareri da rendersi ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 239 – e, quindi, anche con riferimento ai pareri afferenti alle transazioni (art. 239, co.1, lett. b, n. 6) ¬– l’attività consultiva dell’Organo di revisione prevista dalla norma citata debba essere resa in favore dell’organo consiliare per le materie di competenza del Consiglio e, perciò, per quanto concerne le transazioni, per quelle di sola competenza del Consiglio Comunale.
"
Quid juris ?
Pippos- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 11.09.13
Re: Parere revisore su transazione
Nel quesito che mi ponevo e vi ponevo nel post precednete, avevo correttamente ravvisato dubbi circa la correttezza della interpretazione "panrevisionistica" secondo cui TUTTE le transazioni dell'Ente dovevano essere sottoposte al parere dei revisori.
E proponevo, chiedendo conforto, la diversa interpretazione - più coerente con il dato letterale e sistematico - secondo cui solo le transazioni di competenza del Consiglio Comunale devono essere sottoposte al parere dei revisori.
Tale interpretazione è stata oggi condivisa dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 345/2013/SRCPIE/PAR del 25.09.2013.
Saluti
E proponevo, chiedendo conforto, la diversa interpretazione - più coerente con il dato letterale e sistematico - secondo cui solo le transazioni di competenza del Consiglio Comunale devono essere sottoposte al parere dei revisori.
Tale interpretazione è stata oggi condivisa dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 345/2013/SRCPIE/PAR del 25.09.2013.
Saluti
Pippos- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 11.09.13
Re: Parere revisore su transazione
Scusate parlate di transazione del consiglio comunale e transazioni di competenza della giunta comunale. in base a che cosa distinguete quali sono le competenze a cura dell'uno ora dell'altro
bek- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 02.01.12
re
...
Il collegio contabile ligure si sofferma in particolare sul dubbio, avanzato da un comune, se l’espressione del
parere dell’Organismo di revisione debba riguardare anche le transazioni di cui al n.6 lett.b) del comma 1
art.239 TUEL, essendo tale materia di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare
nell’ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione
involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione.
A tal riguardo, evidenziano i magistrati contabili, sebbene la norma non ponga al riguardo alcuna distinzione per
la materia delle transazioni tra competenza consiliare, di Giunta o dirigenziali, una interpretazione essenzialmente
sistematica della norma consente di tracciare i confini dell’ambito di espressione dei pareri dell’Organo di
revisione limitatamente alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. Da ciò
discende che, ad avviso del Collegio, l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso
che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l’ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a
rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del
Consiglio comunale. Evidenziano a tal riguardo i magistrati contabili, come tale interpretazione sia stata già
recepita dalla sezione regionale per il Piemonte della Corte dei conti con deliberazione n. 345 del 2013,
affermando che “i pareri dell’Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del
Consiglio e devono essere resi a quest’ultimo nelle materie indicate nell’art. 239, co. 1, lett. b) del
TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e
transazioni (n. 6)”, sicché, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che “si tratti di atto di
procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio”.
Il collegio contabile ligure si sofferma in particolare sul dubbio, avanzato da un comune, se l’espressione del
parere dell’Organismo di revisione debba riguardare anche le transazioni di cui al n.6 lett.b) del comma 1
art.239 TUEL, essendo tale materia di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare
nell’ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione
involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione.
A tal riguardo, evidenziano i magistrati contabili, sebbene la norma non ponga al riguardo alcuna distinzione per
la materia delle transazioni tra competenza consiliare, di Giunta o dirigenziali, una interpretazione essenzialmente
sistematica della norma consente di tracciare i confini dell’ambito di espressione dei pareri dell’Organo di
revisione limitatamente alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. Da ciò
discende che, ad avviso del Collegio, l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso
che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l’ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a
rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del
Consiglio comunale. Evidenziano a tal riguardo i magistrati contabili, come tale interpretazione sia stata già
recepita dalla sezione regionale per il Piemonte della Corte dei conti con deliberazione n. 345 del 2013,
affermando che “i pareri dell’Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del
Consiglio e devono essere resi a quest’ultimo nelle materie indicate nell’art. 239, co. 1, lett. b) del
TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e
transazioni (n. 6)”, sicché, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che “si tratti di atto di
procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio”.
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