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Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale

4 partecipanti

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Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale Empty Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale

Messaggio  Giulio C. Mar 17 Mag 2011 - 12:07

Buona sera. Ho bisogno del Vostro aiuto, visto che i sindacati non sanno o siamo noi a non capire.
Nel dicembre 2008 siamo stati assunti a tempo indeterminato a 18 ore, quindi part time. L'Ente Provincia può rifiutarci il passaggio a full time ? Come funziona il tutto? Quali sono i passi da fare?
Grazie per la risposta.

Giulio C.

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Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale Empty Full e ptime

Messaggio  Paolo Gros Mar 17 Mag 2011 - 23:37

L'assunzione avvenne a suo tempo partime per 18 ore.
Il contratto quindi e' per posto a tempo parziale per cui ne conseguono due fattispecie:

1)In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Fattispecie non applicabile poiche' tale posti erano gia' ab origine part time e non sono stati soggetti a riduzione da full a ptime

2) l'amministrazione provinciale, a richiesta ddel dipendente puo' trasformare il posto a full time ma occorre:
a) la espressa volonta' riferita alla funzionalita' del posto full time rispetto al servizio
b) poiche' tale trasformazione costituisce nuova assunzione l'osservanza del limite 20% spesa cessati anno precedente, 40% limite spese correnti/personale, diminuzione spesa globale del personale comma 557.

Ne consegue che per le motivazioni sub a e b ( anche disgiunte ) l'amministrazione provinciale puo' liberamente respingere la richiesta .
Paolo Gros
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Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale Empty Re: Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale

Messaggio  francodan Gio 19 Mag 2011 - 3:57

la corte conti lombardia parere 226 2011 considera nuova assunzione ,con applicazione della disciplina vincolistica di settore,anche il caso della trasformazione da part time 24 ore a 32 ore


Nel caso di specie si tratta di interpretare se l’aumento di ore del part time debba essere inteso quale nuova assunzione e, pertanto, rientrare nel limite di cui all’art 3, co. 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In questo caso l’aumento delle ore è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo parziale, inoltre tale interpretazione è suffragata dalla recente nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 dello scorso 18 ottobre, nella quale viene precisato che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.”.
La nota circolare non è diretta agli enti locali ma alle amministrazioni statali e agli enti nazionali, ma contiene una serie di indicazioni di carattere generale che si ricavano dal DL 78/2010, e che si possono considerare alla stregua dei principi generali.
In conclusione il Sindaco nel valutare discrezionalmente la possibilità di trasformazione del contratto, dovrà considerare non solo il divieto di assunzione posto dalla norma ma anche il fatto che, ai fini del rispetto del parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. finanziaria per il 2007, occorre proiettare la maggiore spesa che l’ente dovrà sostenere, su tutto l’arco temporale interessato.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente
(cons. Antonio Caruso) (dott. Nicola Mastropasqua)


Depositato in Segreteria
29 aprile 2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

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Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale Empty Trasformazione da part-time a tempo pieno

Messaggio  pia Ven 29 Lug 2011 - 13:18

http://www.gianlucabertagna.it/2011/07/27/trasformazione-da-part-time-a-tempo-pieno-i-parte/

http://www.gianlucabertagna.it/2011/08/02/trasformazione-da-part-time-a-tempo-pieno-ii-parte/


Ultima modifica di pia il Ven 5 Ago 2011 - 11:33 - modificato 1 volta.

pia

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Da part time a full time personale a tempo indeterminato presso Amministrazione Provinciale Empty da part time a full time sezione marche

Messaggio  francodan Gio 4 Ago 2011 - 1:35

ultimo parere sezione marche ,nell'evidenziare i diversi pareri e circolari intervenuti in merito,lascia all'amministrazione di valutare le misure idonee al rispetto delle disposizioni legislative

Deliberazione n. 64/2011/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
composta dai magistrati:
Pres. Sez. Mario FALCUCCI – Presidente
Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente
Cons. Andrea LIBERATI – Componente relatore
Ref. Saverio GALASSO – Componente
Ref. Valeria FRANCHI – Componente
PARERE
PROVINCIA DI PESARO-URBINO
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato
nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri
generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalla
deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;
VISTO l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 relativo alle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo;
VISTA la deliberazione n. 8/CONTR/10 in data 15 aprile 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo con la quale è stata adottata una pronuncia di orientamento generale relativa, tra l’altro, alla procedura di trattazione delle richieste di parere;
VISTA la richiesta di parere prot. 32217, senza data, da parte del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, assunta a prot. n. 1405 in data 10 maggio 2011;
VISTO l’atto prot. n. 2163 del 18 luglio 2011, con cui è stata convocata la Sezione per l’adunanza odierna ed è stato designato il dott. Liberati come relatore per la questione in esame;
UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Il Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino ha chiesto un parere in merito alla possibilità di provvedere nell’anno 2011 ad operazioni di aumento di orario lavorativo di dipendenti part-time, assunti con contratti di lavoro a tempo parziale, e di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di dipendenti già assunti a tempo pieno, ai sensi dell’art. 4 comma 14 del CCNL del 14.09.2000.
Più in particolare, nella richiesta di parere viene esposto che:
-è stato rispettato il patto di stabilità relativo all’anno 2010;
-l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è inferiore al 40%;
-è garantita, in ogni caso, la riduzione delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, come sostituito dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n.122/2010;
peraltro, allo stato attuale sembra non rispettarsi il patto di stabilità relativo all’anno in corso.
**************
La richiesta di parere è ammissibile soggettivamente, in quanto proviene dal Presidente della Provincia, e rientra, sotto il profilo oggettivo, nel concetto esteso di contabilità pubblica come delineato, con vincolo conformativo, dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti.
Interessando concreti profili gestionali la richiesta di parere deve essere limitata al profilo astratto relativo all’assoggettabilità alla disciplina generale delle assunzioni e alla sottoposizione ai relativi vincoli del contratto part time nell’ipotesi di trasformazione in tempo pieno (per rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno) e per il caso di estensione del numero di ore per un contratto part time.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la Deliberazione n.226/2011/PAR si è espressa in merito al passaggio da part-time a tempo pieno. Ad avviso della stessa tale variazione, modificando in aumento l'orario di servizio del dipendente, è assimilabile a nuova assunzione e resta vincolata ai limiti imposti dalla normativa vigente (l’ipotesi era relativa a comune inferiore a 5.000 abitanti).
Nel caso di specie l’aumento delle ore è stato ritenuto assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo parziale.
La Sezione di controllo per il Piemonte con parere 7/2011 relativo alla trasformazione a tempo pieno di un contratto part time, nato originariamente a tempo pieno, ha stabilito che “la trasformazione della prestazione lavorativa di cui trattasi, pur non integrando una nuova assunzione poiché il rapporto originario era già a tempo pieno, comporta un aumento della spesa di personale e quest’ultima “non può non rilevare al fine del rispetto del limite-obiettivo in discorso” in quanto “nessuna norma legittima l’esclusione della spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in tempo pieno, ai sensi del citato art. 4, comma 14 del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, da quelle di personale rilevanti agli effetti del limite posto dall’art. 1, comma 557 L. n. 296/2006.” ( In senso conforme Campania 275/2011).
Con circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 del 18 ottobre 2010, viene precisato che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto”.
La Sezione di controllo Veneto con parere 26/2009 relativo alla possibilità di estensione delle ore di un contratto part time ha invece evidenziato che “bisogna innanzitutto ricordare che la fattispecie in questione non rientra né nell’ambito di applicazione dell’art. 3 comma 101 della L. n. 244/2007, essendo stato il dipendente assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, né nell’ambito applicativo dell’art. 4 del CCNEL 14.4.2000, ove si regolamenta il diritto del lavoratore a ritornare a tempo pieno, mentre il caso in esame riguarda l’incremento del numero delle ore settimanali pur sempre all’interno di un contratto a tempo parziale.”
Appare quindi definito dalla giurisprudenza citata l’ambito applicativo dell’assimilabilità dei vincoli normativi in materia di assunzione al part time.
Starà, quindi, all’Ente adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e quelli al medesimo incombenti ex lege.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica stabiliti per gli enti soggetti al patto di stabilità.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche esprime il proprio parere nei termini sopra esposti.
La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino.
Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 20 luglio 2011.
L’estensore Il Presidente
f.to Andrea Liberati f.to Mario Falcucci

Depositata in segreteria in data 21 luglio 2011 f.to Angela Rosaria Pezzi


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