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ACCERTAMENTO I.C.I.

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ACCERTAMENTO I.C.I. Empty ACCERTAMENTO I.C.I.

Messaggio  Comune di Petriolo Mar 6 Nov 2012 - 5:29

In fase di accertamento I.C.I. 2007 e successivi si presenta questa problematica: Accatastamento di immobili di categoria A/... successivi al 2007 ex case di campagna. Con l'accertamento si richiede l'imposta dal 2007 in quanto l'immobile ha avuto sempre la caratteristica di Abitativo. Diversi contribuenti si presentano in ufficio con la richiesta di variazione catastale da A/... a D/10 presentata all'Agenzia del Territorio nel 2011 ma ancora non accertata dall'Agenzia , dicendo che tale condizione (D/10) è da considerarsi retroattiva e quindi esenti dal pagamento dell'ICI da sempre confortati anche dalle associazioni di categoria. Secondo un mio modesto parere questo non è legittimo in quanto la corsa al declassamento è avvenuta nel 2011 , quando i proprietari ricevendo richieste di pagamento retroattivo, hanno scelto il declassamento.
Secondo voi alla luce di ciò, è possibile richiedere l'imposta retroattiva ad immobili accatastati in categoria A/..... e successivamente oggetto di richiesta di declassamento???? IO sono del parere che fino alla data della richiesta l'immobile deve essere soggetto a tassazione.
Sperando di essere stato abbastanza chiaro, Vi ringrazio anticipatamente....

Comune di Petriolo

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ACCERTAMENTO I.C.I. Empty Re: ACCERTAMENTO I.C.I.

Messaggio  Lucio Guerra Mar 6 Nov 2012 - 6:59

https://entilocali.forumattivo.it/t11891-fabbricati-strumentali-il-riconoscimento-non-e-retroattivo?highlight=retroattivo

inoltre ritengo :

Premesso che i proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Fabbricati entro il termine ultimo del 31.12.2001.

Tenuto Conto che la Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedono ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta, l’Amministrazione Comunale richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.
In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).

Dato Atto che per i fabbricati la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo non inserito della dichiarazione.

Considerato che la dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero l’avvenuta realizzazione, in epoca precedente all’11 marzo 1998 (entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze n.28 del 2.1.1998), di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati già iscritti in catasto, nonché l’attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità, sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative

Evidenziato che le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, da depositare presso il Servizio Tributi Comunale.

Atteso che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, come stabilito dall’art. 6 del DPR 403/98 e smi, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;

Considerato pertanto che per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per chi possiede i requisiti di ruralità è condizione essenziale che per l’anno di imposta risulti depositata agli atti Comunali, nei termini di legge, apposita dichiarazione sostitutiva e/o dichiarazione ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;

Tenuto Conto che il termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni ICI equivale anche alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ;

Ritenuto pertanto che le dichiarazioni presentate entro il 30.09.2011 all’Agenzia del Territorio, in allegato alle richieste di variazione della categoria catastale in A/6 e D/10, nelle quali il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile previsti per legge, sono da considerarsi esclusivamente valide ai fini della eventuale convalida della richiesta di variazione catastale e non possono in nessun modo ritenersi valide ai fini ICI, non essendo state rispettate le norme e disposizioni di dettaglio che regolano l’eventuale esenzione dei fabbricati dall’imposta comunale sugli immobili ;

Preso Atto che per le unità immobiliari oggetto di accertamento non risultano depositate agli atti Comunali, per gli anni d’imposta trattati, dichiarazioni sostitutive e/o dichiarazione ICI, attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;

Di conseguenza, la domanda di variazione di categoria che comporta l'acquisizione di quelle specifiche (A/6 e D/10), ha effetti retroattivi solo per gli immobili abitativi (A/6), restando escluse le costruzioni strumentali (D/10) per le quali il riconoscimento della ruralità può avvenire al massimo alla data di presentazione della richiesta, poiché anche la dichiarazione sostitutiva (possesso quinquennale della ruralità) non modifica il dato catastale e, come stabilito dall’art. 6 del DPR 403/98 e smi, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;

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Messaggio  Paolo Gros Mar 6 Nov 2012 - 7:14

Occorre rilevare se l'inerimento catstale avra' valenza ex nunc se modificativo ovvero ex tunc se l'immobile ha sempre avuto tali caratteristiche
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ACCERTAMENTO I.C.I. Empty Re: ACCERTAMENTO I.C.I.

Messaggio  Lucio Guerra Mar 6 Nov 2012 - 8:01

siamo, come sempre, alla battaglia delle sentenze

Questa, della CTP di Brescia è in disaccordo con la CTR Lombardia

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con sentenza n. 89/10/12, ha stabilito che il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini dell’ICI ha effetto retroattivo, a condizione che il contribuente abbia provveduto a trasmettere la domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (fabbricati abitativi) e D/10 (fabbricati strumentali ) entro i termini stabiliti per legge, ai sensi dell'art.7 co. 2-bis del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) e con le modalità previste dal DM 14.9.2011.

La sentenza riconosce inoltre il diritto alla restituzione dell'ICI versata e non dovuta per gli anni 2009 e 2010.

La decisione della C.T. Prov. di Brescia è degna di nota soprattutto perché si pone in disaccordo con la sentenza n. 77/1/12 della C.T. Reg. di Milano che, per lo stesso contribuente, aveva respinto l’appello.
Lucio Guerra
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