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Superficie Tarsu pari all'80% catastale -il calcolo
Su richiesta di un Comune:
L'art.1, comma 340, della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) ha stabilito che la superficie di riferimento ai fini della determinazione della Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), non può essere inferiore all`80% della superficie catastale (per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria).
Il medesimo comma 340 ha previsto che i Comuni modifichino d`ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della Tarsu, che risultino inferiori alla predetta percentuale.
L’Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005, ha fornito indicazioni operative ai Comuni per la determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari, da assumere quale base imponibile ai fini della Tarsu.
In particolare occorre tenere conto dei criteri dettati dal DPR 138/98 n allegato c
Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)
1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.
Quindi il rapporto all'80% della catastale e' virtuale poiche' il calcolo deve tener conto se i criteri succitati costituiscano piu' del 20% di superficie non imponibile.
L'art.1, comma 340, della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) ha stabilito che la superficie di riferimento ai fini della determinazione della Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), non può essere inferiore all`80% della superficie catastale (per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria).
Il medesimo comma 340 ha previsto che i Comuni modifichino d`ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della Tarsu, che risultino inferiori alla predetta percentuale.
L’Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005, ha fornito indicazioni operative ai Comuni per la determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari, da assumere quale base imponibile ai fini della Tarsu.
In particolare occorre tenere conto dei criteri dettati dal DPR 138/98 n allegato c
Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)
1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.
Quindi il rapporto all'80% della catastale e' virtuale poiche' il calcolo deve tener conto se i criteri succitati costituiscano piu' del 20% di superficie non imponibile.
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