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MICOL
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marcella73
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PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
Buongiorno a tutti, mi sono persa nelle varie normative.....chiedo questo:il 31 dicembre 2012 scade il contratto di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi minori (tosap, icp e affissioni). E' possibile continuare la gestione in concessione? Sto predisponendo un atto di indirizzo della Giunta e mi è venuto un atroce dubbio..
Grazie!
P.S.quale normativa è meglio riportare in delibera?
Grazie!
P.S.quale normativa è meglio riportare in delibera?
marcella73- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 25.01.12
174
In vigenza del DL 174/2012 fino a giugno 2013 non e' possibile procedere a nuovi contratti a meno che la legge di conversione sconvolga il tuttto in riferimento al noto problema Equitalia.
Attenderei la legge di conversione
Attenderei la legge di conversione
aspettare il 20 novembre
marcella73 ha scritto:Buongiorno a tutti, mi sono persa nelle varie normative.....chiedo questo:il 31 dicembre 2012 scade il contratto di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi minori (tosap, icp e affissioni). E' possibile continuare la gestione in concessione? Sto predisponendo un atto di indirizzo della Giunta e mi è venuto un atroce dubbio..
Grazie!
P.S.quale normativa è meglio riportare in delibera?
la modifica introdotta dall'emendamento Polledri ha modificato l'art 9 comma 4 del D.L. 174 (già approvato in aula sia al Senato e alla camera, ieri, e, in questo momento, in seconda lettura al Senato. Previsto voto il 20 novembre.
con questa modifica, i contratti esistenti possono essere prorogati al 30 giugno 2013
proroga pubblicità
visto il dl 174 convertito dalla legge 213 all'art 9 c 4
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. (19)
l'affidamento diretto alla società che gestisce lapubblicità è prorogato al 30/6/2013?
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. (19)
l'affidamento diretto alla società che gestisce lapubblicità è prorogato al 30/6/2013?
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
leggendo l'art 9 si parla di equitalia e società partecipate
la proroga al 30/6/13 è solo per queste società o per tutte le concessionarie di entrate tributarie (es ICA,Duomo ecc)
la proroga al 30/6/13 è solo per queste società o per tutte le concessionarie di entrate tributarie (es ICA,Duomo ecc)
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
Articolo 9, comma 4
(Proroga dei termini in materia di riscossione degli enti locali)
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
Il comma 4, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011.
Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di esame in Commissione, sono stati eliminati:
- il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;
- la proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti di affidamento in corso.
Più in dettaglio, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Il termine del 31 dicembre 2012 era stato così fissato (dall’originario 1° gennaio 2012) dall’articolo 10, comma 13-octies del D.L. 201 del 2011.
(Proroga dei termini in materia di riscossione degli enti locali)
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
Il comma 4, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011.
Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di esame in Commissione, sono stati eliminati:
- il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;
- la proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti di affidamento in corso.
Più in dettaglio, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Il termine del 31 dicembre 2012 era stato così fissato (dall’originario 1° gennaio 2012) dall’articolo 10, comma 13-octies del D.L. 201 del 2011.
PROROGA AFFIDAMENTO TRIBUTI MINORI
Salve a tutti,
chiedo se ad oggi è possibile prorogare al 30.06.2012 il contratto di concessione tributi minori (affissioni e pubblicità-) scaduto il 30.12.2012?
quali alternative ci sono? visto che è il primo rinnovo si può prorogare per la stessa durata?
grazie
chiedo se ad oggi è possibile prorogare al 30.06.2012 il contratto di concessione tributi minori (affissioni e pubblicità-) scaduto il 30.12.2012?
quali alternative ci sono? visto che è il primo rinnovo si può prorogare per la stessa durata?
grazie
Rosy.- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 24.05.12
proroga
come detto...In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
e' possibile
e' possibile
PROROGA AFFIDAMENTI TRIBUTI MINORI
Salve,
quindi se il contratto aveva una durata di 5 anni ed è scaduto il 31.12.2012 possiamo rinnovarlo per altri cinque? e il riferimento normativo ?
grazie
quindi se il contratto aveva una durata di 5 anni ed è scaduto il 31.12.2012 possiamo rinnovarlo per altri cinque? e il riferimento normativo ?
grazie
Rosy.- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 24.05.12
proroga o rinnovo
Ma posso procedere ad un rinnovo quinquennale migliorativo del contratto con scadenza 31/12/12??
GIOVANNA.1- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 30.01.12
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
Tale proroga a fiine Giugnoo 2013 e' consentita solo se il rapporto attuale e' con Equitalia e sue partecipate? O anche se trattasi di concessionarie spa iscritte all'albo ministeriale?????????????
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
AIPA
Scusate se insisto ma sono molto confusa. Il mio contratto con AIPA per riscoss. imp. pubblicità è scaduto 31/12. AIPA mi ha fatto un'offerta migliorativa di circa il 18% per un rinnovo di 5 anni. Devo per forza rinunciare e prorogare al 30/06 alle attuali condizioni?
GIOVANNA.1- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 30.01.12
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
Paolo Gros ha scritto:solo se il rapporto attuale e' con Equitalia e sue partecipate
io ho fatto una proroga di 6 mesi con una società iscritta all'albo citando art 203/2005 art 3 c 25 e art 9 c 4
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
la mia opinione è questa, già espressa anche in altro post
Articolo 9, comma 4 - DL 174/2012
(Proroga dei termini in materia di riscossione degli enti locali)
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
Il comma 4, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011.
Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di esame in Commissione, sono stati eliminati:
- il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;
- la proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti di affidamento in corso.
Più in dettaglio, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Il termine del 31 dicembre 2012 era stato così fissato (dall’originario 1° gennaio 2012) dall’articolo 10, comma 13-octies del D.L. 201 del 2011.
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pertanto essendo stati eliminati:
- il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;
- la proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti di affidamento in corso.
ritengo si possa provvedere a nuovi affidamenti o proroghe con scadenza al 30/06/2013
questo perchè dal 01/07/2013 sarà operativo (salvo altre proroghe che non sono da escludere) il nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7,
comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011, ed Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
dal 01.07.2013 le opzioni percorribili dagli enti saranno le seguenti:
1. gestione diretta comunale riscossione ordinaria e coattiva: la riscossione coattiva dovrà essere effettuata in modo obbligatorio dai comuni con l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale mentre la riscossione ordinaria è opzionale. Tuttavia, per l'IMU e dal 2013 per la RES - rifiuti, la gestione diretta è obbligatoria in quanto prevista dalle norme di legge. In ogni caso la scelta di una gestione diretta comporta per gli enti locali che hanno esternalizzato tale attività una reinternalizzzione del servizio. E’ evidente che questa scelta, di fronte ai limiti del turn-over e senza poter assumere personale, sembra abbastanza ardua;
2. affidamento a società private le quali potranno effettuare solo la riscossione ordinaria, attraverso gara pubblica;
3. affidamento a società interamente pubbliche (art. 52, comma 5, lettera b), numero 3) del d.lgs. 446/1997) le quali potranno effettuare la riscossione ordinaria e, secondo un'interpretazione più elastica, anche la riscossione coattiva. Questa opzione mal si concilia con le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32 del d.1. 78/2010 che stabiliscono il divieto assoluto per i comuni fino a 30.000 abitanti di costituire società.
Per ovviare ai limiti dimensionali sanciti dall'art. 14, c. 32 del d.1. 78/2010 sopra citato è tenendo conto che, l'affidamento in house e limitato al territorio dell'ente che costituisce l'azienda per cui non e possibile affidare tali attività alle società costituite da altri comuni, la soluzione sarebbe quella di costituire, tra comuni che insieme superino i 30.000 abitanti, una nuova società per la gestione di tali attività;
4. gestione diretta con gestione amministrativa affidata all'esterno: un'altra possibilità potrebbe essere quella di esternalizzare il solo servizio di gestione amministrativa (rendicontazione, aggiornamento banche dati ecc.) ma tutta la gestione di riscossione rimane in capo agli enti;
5. adesione ad una forma associativa o convenzione fra Comuni della riscossione delle proprie entrate.
Articolo 9, comma 4 - DL 174/2012
(Proroga dei termini in materia di riscossione degli enti locali)
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
Il comma 4, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011.
Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di esame in Commissione, sono stati eliminati:
- il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;
- la proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti di affidamento in corso.
Più in dettaglio, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Il termine del 31 dicembre 2012 era stato così fissato (dall’originario 1° gennaio 2012) dall’articolo 10, comma 13-octies del D.L. 201 del 2011.
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pertanto essendo stati eliminati:
- il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;
- la proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti di affidamento in corso.
ritengo si possa provvedere a nuovi affidamenti o proroghe con scadenza al 30/06/2013
questo perchè dal 01/07/2013 sarà operativo (salvo altre proroghe che non sono da escludere) il nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7,
comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011, ed Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
dal 01.07.2013 le opzioni percorribili dagli enti saranno le seguenti:
1. gestione diretta comunale riscossione ordinaria e coattiva: la riscossione coattiva dovrà essere effettuata in modo obbligatorio dai comuni con l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale mentre la riscossione ordinaria è opzionale. Tuttavia, per l'IMU e dal 2013 per la RES - rifiuti, la gestione diretta è obbligatoria in quanto prevista dalle norme di legge. In ogni caso la scelta di una gestione diretta comporta per gli enti locali che hanno esternalizzato tale attività una reinternalizzzione del servizio. E’ evidente che questa scelta, di fronte ai limiti del turn-over e senza poter assumere personale, sembra abbastanza ardua;
2. affidamento a società private le quali potranno effettuare solo la riscossione ordinaria, attraverso gara pubblica;
3. affidamento a società interamente pubbliche (art. 52, comma 5, lettera b), numero 3) del d.lgs. 446/1997) le quali potranno effettuare la riscossione ordinaria e, secondo un'interpretazione più elastica, anche la riscossione coattiva. Questa opzione mal si concilia con le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32 del d.1. 78/2010 che stabiliscono il divieto assoluto per i comuni fino a 30.000 abitanti di costituire società.
Per ovviare ai limiti dimensionali sanciti dall'art. 14, c. 32 del d.1. 78/2010 sopra citato è tenendo conto che, l'affidamento in house e limitato al territorio dell'ente che costituisce l'azienda per cui non e possibile affidare tali attività alle società costituite da altri comuni, la soluzione sarebbe quella di costituire, tra comuni che insieme superino i 30.000 abitanti, una nuova società per la gestione di tali attività;
4. gestione diretta con gestione amministrativa affidata all'esterno: un'altra possibilità potrebbe essere quella di esternalizzare il solo servizio di gestione amministrativa (rendicontazione, aggiornamento banche dati ecc.) ma tutta la gestione di riscossione rimane in capo agli enti;
5. adesione ad una forma associativa o convenzione fra Comuni della riscossione delle proprie entrate.
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