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riduzione 10% indennità Amministratori comunali
Con la presente chiedo un riscontro al sottoriportato quesito in merito alle indennità da erogarsi agli amministratori comunali:
SITUAZIONE:
Il mio Comune è un comune con circa 2000 abitanti e fino all'anno 2006 ha applicato agli amministratori le indennità previste dal DM 119 del 2000.
A seguito dell’entrata in vigore del comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), l'indennità è stata ridotta del 10% (la finanziaria parlava di riduzione per tre anni).
La Giunta richiamando:
- il fatto che il comma 54 dell'articolo 1 legge 266/2005 è stato in parte dichiarato incostituzionale (Corte Costituzionale n. 157/2007) e che l'intervenuta pronuncia limitava l’efficacia al solo esercizio 2006 ,
- il parere n. 11 del 26/06/2007 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Toscana da cui evincesi che la citata riduzione del 10% non trova più applicazione in quanto l’art. 1 comma 54 della legge finanziaria per l’anno 2006 n. 266/2005, limita la sua efficacia all’esercizio 2006,come confermato dalla nota datata 8/02/2008 dell’ANCI-UPI (unione province d’Italia)
ha deliberato in data 15 Maggio 2008 con proprio atto numero 58 di recepire tali sentenze ripristinando le indennità al valore vigente al 30/09/2005 che erano quelle di cui al citato decreto 04/04/2000 N. 119;
L’articolo 76 DL 112/2008 convertito in L. 133 del 06/08/2008 elimina la possibilità di adeguare in aumento le indennità degli amministratori locali con decorrenza 25/06/2008, data di entrata in vigore della nuova disposizione.
La situazione dell'Ente all'entrata in vigore della norma era la seguente:Indennità nella misura prevista dal DM119/2000 senza riduzione.
Dopo di ciò è intervenuto il parere del Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali che a seguito di una articolazione normativa conclude “ …. Va rilevato che l’importo delle indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta è quello risultante alla data del 30/9/2005 rideterminato in riduzione del 10% ai sensi delle citate disposizioni”.
Sulla base di ciò avremmo dovuto procedere alla riduzione delle indennità ma In relazione a quanto sopra esposto gli amministratori hanno effettuato un quesito all’ANCI Emilia Romagna e dalla risposta si evince che l’operato dell’ufficio risulta corretto, evidenziando nel contempo che la sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 21/01/2010 ha stabilito a proposito dell’art. 1 comma 54 della legge 266/2005 che la riduzione del 10% non fosse più vigente.
VISTA ora la Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 1/2012 con la quale viene dato atto che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non può che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 in quanto ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente.
QUESITO:
Stiamo erogando l’indennità deliberata con GM n. 58 del 15.05.2008 ( indennità intera) in quanto il blocco del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 è intervenuto successivamente.
E' legittimo continuare ad erogare tale indennità oppure dobbiamo uniformarci alla sentenza della Corte dei Conti sezione riunite n. 1 del 2012?
Alla luce di quanto sopra e conscia delle problematiche relative all’applicazione dell’articolo 1 comma 54 della legge 266 del 26.12.2005, ringrazio per la disponibilità vhe mi vorrete dedicare.
Ilaria
SITUAZIONE:
Il mio Comune è un comune con circa 2000 abitanti e fino all'anno 2006 ha applicato agli amministratori le indennità previste dal DM 119 del 2000.
A seguito dell’entrata in vigore del comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), l'indennità è stata ridotta del 10% (la finanziaria parlava di riduzione per tre anni).
La Giunta richiamando:
- il fatto che il comma 54 dell'articolo 1 legge 266/2005 è stato in parte dichiarato incostituzionale (Corte Costituzionale n. 157/2007) e che l'intervenuta pronuncia limitava l’efficacia al solo esercizio 2006 ,
- il parere n. 11 del 26/06/2007 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Toscana da cui evincesi che la citata riduzione del 10% non trova più applicazione in quanto l’art. 1 comma 54 della legge finanziaria per l’anno 2006 n. 266/2005, limita la sua efficacia all’esercizio 2006,come confermato dalla nota datata 8/02/2008 dell’ANCI-UPI (unione province d’Italia)
ha deliberato in data 15 Maggio 2008 con proprio atto numero 58 di recepire tali sentenze ripristinando le indennità al valore vigente al 30/09/2005 che erano quelle di cui al citato decreto 04/04/2000 N. 119;
L’articolo 76 DL 112/2008 convertito in L. 133 del 06/08/2008 elimina la possibilità di adeguare in aumento le indennità degli amministratori locali con decorrenza 25/06/2008, data di entrata in vigore della nuova disposizione.
La situazione dell'Ente all'entrata in vigore della norma era la seguente:Indennità nella misura prevista dal DM119/2000 senza riduzione.
Dopo di ciò è intervenuto il parere del Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali che a seguito di una articolazione normativa conclude “ …. Va rilevato che l’importo delle indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta è quello risultante alla data del 30/9/2005 rideterminato in riduzione del 10% ai sensi delle citate disposizioni”.
Sulla base di ciò avremmo dovuto procedere alla riduzione delle indennità ma In relazione a quanto sopra esposto gli amministratori hanno effettuato un quesito all’ANCI Emilia Romagna e dalla risposta si evince che l’operato dell’ufficio risulta corretto, evidenziando nel contempo che la sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 21/01/2010 ha stabilito a proposito dell’art. 1 comma 54 della legge 266/2005 che la riduzione del 10% non fosse più vigente.
VISTA ora la Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 1/2012 con la quale viene dato atto che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non può che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 in quanto ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente.
QUESITO:
Stiamo erogando l’indennità deliberata con GM n. 58 del 15.05.2008 ( indennità intera) in quanto il blocco del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 è intervenuto successivamente.
E' legittimo continuare ad erogare tale indennità oppure dobbiamo uniformarci alla sentenza della Corte dei Conti sezione riunite n. 1 del 2012?
Alla luce di quanto sopra e conscia delle problematiche relative all’applicazione dell’articolo 1 comma 54 della legge 266 del 26.12.2005, ringrazio per la disponibilità vhe mi vorrete dedicare.
Ilaria
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