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3 partecipanti
MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO E TURNAZIONE
SALVE,
IL MIO SINDACO DI xxxxxxxxxxxxxx, HA DECISO DOPO LA CONCERTAZIONE DI MODIFICARE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI VV.UU. NON PIU' IN TURNI MA FASCE ORARI NEL SENSO CHE 4 VIGILI URBANI E SEMPRE QUELLI, DOVRANNO MONTARE PER QUATRRO MESI DI MATTINA E QUATTRO NEL TURNO POMERIDIANO. MI CHIEDO: E' LEGALE? E SE COSì FOSSE, SPETTA LA TURNAZIONE?
GRAZIE
CIAVIRELLA GIUSEPPE
IL MIO SINDACO DI xxxxxxxxxxxxxx, HA DECISO DOPO LA CONCERTAZIONE DI MODIFICARE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI VV.UU. NON PIU' IN TURNI MA FASCE ORARI NEL SENSO CHE 4 VIGILI URBANI E SEMPRE QUELLI, DOVRANNO MONTARE PER QUATRRO MESI DI MATTINA E QUATTRO NEL TURNO POMERIDIANO. MI CHIEDO: E' LEGALE? E SE COSì FOSSE, SPETTA LA TURNAZIONE?
GRAZIE
CIAVIRELLA GIUSEPPE
CIAVIRELLA GIUSEPPE- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 27.01.13
modifica
Non comprendo cosa competa al sindaco nella contrattazione decentrata o nella concertazione poiche' organo politico che deve demandare tali adempimenti alla parte pubblica di natura tecnica.
Detto questo il servizio , assicurato per almeno 10 ore , risponde a i requisiti contrattuali :
L'art. 22 delle code contrattuali degli enti Locali recita:
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art . 52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: (maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Detto questo il servizio , assicurato per almeno 10 ore , risponde a i requisiti contrattuali :
L'art. 22 delle code contrattuali degli enti Locali recita:
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art . 52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: (maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Re: MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO E TURNAZIONE
in effetti una rotazione equilibrata su 4 mesi.....in ogni caso una interferenza nella gestione del personale che dovrebbe competere ,al massimo previe direttive,al comandante del corpo...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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