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La Corte Liguria e la lettera K del fondo

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La Corte Liguria e la lettera K del fondo Empty La Corte Liguria e la lettera K del fondo

Messaggio  Paolo Gros Gio 30 Giu 2011 - 0:34


Per non farci mancare niente ed avere pareri sempre diversi la Corte Liguria con parere 16-2011 conclude che i compensi per l’avvocatura e per le progettazioni interne nonche' l'incentivo Ici siano estranei all’applicazione del blocco del fondo di cui al comma 2bis dell’art. 9 del Dl n. 78/2010.

Direi che un parere a sezioni unite ora si imponga davvero.
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La Corte Liguria e la lettera K del fondo Empty la campania con il 282 2011 sull'argomento

Messaggio  francodan Mar 5 Lug 2011 - 11:17

Con la nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Cimitile (NA) faceva pervenire a questa Sezione richiesta di parere del seguente tenore:
“Premesso:
• che il fondo risorse decentrate è rappresentato da una parte fissa e da una parte variabile;
• che l’art. 9, comma 2 bis, del D.L.n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010, prevede che, per il periodo dall’1/01/2011 al 31/12/2013, l’ammontare complessivo delle ri-sorse decentrate non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010.
Rilevato che la parte variabile delle risorse decentrate, appunto per la peculiarità che la con-traddistingue, subisce delle variazioni anche in aumento rispetto a quelle del precedente anno;
• al fine di definire il limite applicativo della predetta disciplina legislativa, si chiede l’autorevole parere di Codesta Sezione sull’applicazione del detto vincolo ex l’art. 9, c. 2 bis, legge ... n. 122/2010 per la parte variabile del fondo risorse decentrate, atteso che la consistenza di tali risorse fanno riferimento all’art. 15, comma 1,lett. d), e), k) ed m) nonché ai commi 2 e 5 del C.C.N.L. 1/04/1999 (in particolare per le risorse di cui alla predetta lett. k), quali progettazione e direzione lavori ex D.L.g.s. n. 163/2006, recupero evasione tributaria, fondo per servizio demografici ripartito dal Ministero dell’Interno per le procedure relative ai cittadini dell’Unione Europea)”.

DIRITTO

A) In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”.
Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attri-buita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.
Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggetti-vo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie - dal Sindaco, quale organo di vertice dell’Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.
B) In ordine al profilo oggettivo, devono formularsi le osservazioni di cui appresso.
Va, in primo luogo sottolineato che, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 novembre 2010 (depositata il 17 novembre 2010), le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di controllo - ex art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – nel richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 5 del 17 febbraio 2006 e, nel condividere ““le conclusioni cui è pervenuta la suddetta Sezione nella più volte menzionata Delibera, laddove la medesima, nell’ambito di una impostazione tendente a privilegiare un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, “assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi at-ti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”, aggiungeva, in particolare, che “La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti de-gli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svol-gersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di co-ordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di riper-cuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilan-cio”.
Orbene, non vi è dubbio, che, nel caso di specie, la rogatio del Comune, per quanto specifica-mente attiene all’interpretazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L.n. 78/2010, rivesta le conno-tazioni delineate dalle deliberazioni sopra citate (presentandosi, dunque, in tali limiti, ammissi-bile anche sotto il profilo oggettivo), mentre sarebbe inammissibile nella parte in cui fosse pro-tesa a propiziare l’interpretazione, da parte di questa Sezione, di norme contrattuali (nella spe-cie : C.C.N.L. 1/04/1999); e, invero, questa Sezione, con il parere n. 10/2009 del 26 febbraio 2009, ha precisato che la richiesta di parere, che involga profili riguardanti essenzialmente la gestione del personale ed il relativo trattamento economico, non possa (nei sensi appresso meglio specificati) essere considerata ammissibile in quanto non attinente alla materia della contabilità pubblica in senso proprio.
Insomma, come è stato osservato con il summenzionato parere, la materia della contrattazio-ne collettiva sfugge alla sfera pubblicistica ed autoritativa dell’attività della P.A. (e, conseguen-zialmente, alla contabilità pubblica), rifluendo, piuttosto, nell’ambito specifico della disciplina di settore, afferente alla gestione bilaterale e convenzionale del rapporto di impiego. Con la con-seguenza che l’interpretazione, in subiecta materia, è demandata, in sede di definizione con-sensuale, alle parti che hanno sottoscritto il contratto, ed in sede contenziosa, al giudice del lavoro (art. 420 bis c.p.c.) (cfr. anche il parere di questa Sezione n. 120/2010 del 16-17/9/2010, nonché, fra gli altri, il parere in termini n. 19/2009/ PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto e quello, parimenti in termini, della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Puglia n. 31/PAR/2010).
C) Nel merito della parte della rogatio ritenuta oggettivamente ammissibile ut supra, appare opportuno premettere che l’art. 9, c. 2 bis, del D.L.n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 (sotto la rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”) stabilisce che :
“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigen-ziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comun-que, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Orbene, sul punto è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Di-partimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2010, la quale ha posto in ri-lievo quanto segue.
“Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, com-ma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare rife-rimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa deter-minate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme re-stando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.
Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il va-lore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.
Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento ri-spetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisom-ma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di cia-scun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va ef-fettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, atte-sa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità.
E' opportuno precisare che l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammon-tare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in re-lazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento al-le remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effet-tivamente svolte.
Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento ac-cessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano de-terminate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare - sia pure solo ai fi-ni giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 - progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 10 gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli ef-fetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.
Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costitui-scono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2014.
Le amministrazioni nell'ambito del trattamento accessorio potranno utilizzare anche le risorse di cui all'art. 61, comma 17 del D.L. n.I12/2008 convertito nella L. n. 133/2008”.
Orbene, la linea interpretativa seguita dalla surriportata circolare appare a questa Sezione, allo stato, priva di censure ed ampiamente condivisibile soprattutto (ai fini che ne occupano) nelle parti in cui, delineati i criteri per la determinazione dell’entità e della struttura del fondo de quo, si precisa che :
- Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo;
- Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento ri-spetto al valore medio relativo all'anno 2010;
- l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle ri-sorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte ... trattandosi, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento ac-cessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano de-terminate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono eco-nomie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2014.
Va, ovviamente aggiunta la necessità del rispetto assoluto ed incondizionato di tutta la restan-te vigente normativa, intesa al contenimento delle spese per il personale.
P.Q.M.

Nelle valutazioni e considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.
Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 28 giugno 2011

IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cons. Tommaso Viciglione Pres. Sez. Vittorio Lomazzi


Depositato in Segreteria in data 28 giugno 2011


Il Direttore del servizio di supporto
dott. Mauro Grimaldi
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Messaggio  an.bal Mer 6 Lug 2011 - 7:49

non ho capito la risposta.
e l'ho letta due volte....
sembra orientarsi come la Corte Conti Lombardia ( e quindi in contrasto con la CConti Liguria)??

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Messaggio  Paolo Gros Mer 6 Lug 2011 - 8:26

Mi pare non si orienti proprio e dica poco .
Il nocciolo e' "Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti" ovvero il fondo ha un limite globale mentre il comma 1 riguarda il limite economico di ciascun dipendente.
Sembrerebbe tra le righe avvicinarsi al aprere Liguria.
Come detto in altri post attendianmo le sezioni unite a cui la corte lombardia ha inviato il tutto.
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Messaggio  francodan Ven 8 Lug 2011 - 0:33

la contrapposizione sull'argomento tra le delibere del veneto 285 2011 e Liguria 16 2011 sono evidenziate su di un articolo odierno di italia oggi che conclude dicendo che "intanto i questionari rivolti ai revisori sottraggono dal calcolo delle spese solo i diritti di rogito e gli incentivi di progettazione mentre nulla è previsto per le altre tiologie come incentivi ici etc...)
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Messaggio  Paolo Gros Ven 8 Lug 2011 - 0:38

Italia oggi in tal caso ha preso un bel granchio in quanto il questionario del revisore ( che ho trasmesso ieri e ricordo bene ) a pagina 28 in componenti da sottrarre inserisce anche l'Ici oltre a progettazione e diritti di rogito
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Messaggio  francodan Ven 8 Lug 2011 - 0:45

ti credo,mentre l'articolo che ho rivisto dice che "mancano riferimenti ad altri tipi di incentivi :recupero ici ,attività dei legali,condono."
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Messaggio  Paolo Gros Ven 8 Lug 2011 - 0:48

Riporto la pagina del questionario :


6.3 Le componenti, da sottrarre all’ammontare della spesa come determinata nella tabella 6.2, sono le seguenti:
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati VOCE NON PRESENTE
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con NO
rimborso dal Ministero dell’Interno, dalla Regione e dalla Provincia
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni NO
Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti VOCE NON PRESENTE
delle risorse corrispondentemente assegnate
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali SI
Spese per il personale appartenente alle categorie protette SI
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il VOCE NON PRESENTE
rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro VOCE NON PRESENTE
flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
Incentivi per la progettazione NO
Incentivi per il recupero ICI SI
Diritti di rogito SI
Spese di personale per l’esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale VOCE NON PRESENTE
di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato VOCE NON PRESENTE
(L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)
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Messaggio  domenicaf Mar 12 Lug 2011 - 13:49

dopo aver letto tutto se non ho capito male non c'è certezza sul dafarsi e quindi siamo a luglio e il Fondo (da noi non è ancora stato costituito) come lo costituisco? aumento la lettera K e diminuisco cosa, oppure lascio alla lettera K le stesse cifre dell'anno scorso e poi decidiamo.......................

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Messaggio  Paolo Gros Mar 12 Lug 2011 - 23:18

Consiglio di aumentare la lettera K se ne ricorre il caso determinando il fondo.
Il problema si porra' in sede li liquidazione ( non vi e' danno erariale fino al momento che questo si realizza ovvero il pagamento ) , ma prima di allora le sezioni unite si saranno sicuramente pronunciate.
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Messaggio  an.bal Mer 13 Lug 2011 - 0:21

buona idea ....ci sto. Very Happy

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Messaggio  francodan Ven 29 Lug 2011 - 4:18

si escludono dalla lettera K anche i proventi multe da destinare a servizi vigilanza - controllo sezione puglia 47 2011

Deliberazione n. 47/PAR/2011
FATTO
Il Sindaco del Comune di Bari chiede a questa Sezione un parere - ex art. 7, comma 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 – in ordine all’utilizzo delle risorse ex art. 208 comma 5 Codice della Strada, nonché sulla possibilità di allocare le risorse medesime nell’ambito dell’art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1 aprile 1999 (“risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del perso-nale”); chiede inoltre se detti proventi, a seguito dell’indicata allocazione, siano o meno da considerare ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9 co. 2 bis D.L. n. 78 del 31.5.2010 (conv. in Legge n.122/2010).
In particolare, il Comune premette che avrebbe intenzione di devolvere detti proventi, alla luce della modifica dell’art. 208 C.d.S., a “prestazioni aggiuntive di agenti di Polizia Municipale che comportino maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario), progetti di produttività utili al fine di potenziare i servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione dalle violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti”. Il Sindaco motiva l’intento di allocare tra le risorse decentrate di cui al fondo ex art.15 com-ma 1 lett. k CCNL “trattandosi di risorse previste da specifiche disposizioni di legge”, similmente a quanto accade nel caso degli incentivi alla proget-tazione di cui all’art. 92 Codice dei Contratti Pubblici ed ai contributi in-centivanti per il potenziamento degli Uffici Tributari, di cui all’art. 59 comma 1 lett. p D. Lgs. n. 446/97. Chiede, poi, se a dette somme, “stan-te l’inclusione nelle medesime tra le risorse di cui all’art. 15 comma 1 lett. k”, sia da applicare la norma sopra menzionata dell’art. 9 comma 2 bis, a mente della quale “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni … non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; se, cioè, sia possibile incrementa-re la parte variabile del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale con le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministra-tive pecuniarie di cui all’art. 208 C.d.S. e, più specificatamente, se sia co-erente con il dettato normativo operare tale incremento nell’ambito dell’art. 1 comma 15 lett. k CCNL, considerando dette somme escluse dal-le limitazioni imposte dalla manovra finanziaria di cui alla citata normati-va.
Nel merito, nel premettere che questa Sezione ha avuto modo re-centemente di occuparsi di analoga richiesta con deliberazione n. 27 del 18.5.11, va sottolineato che, nel vigore della prima formulazione dell’art. 208 Codice della Strada, si era ritenuto che fosse legittima la destinazione – in parte - delle risorse de quibus al trattamento accessorio della Polizia Municipale, rientrando tale possibilità nell’ambito dell’autonomia ricono-sciuta agli enti locali. La possibilità dell’utilizzo dei proventi in questione anche per il pagamento del lavoro straordinario al personale della Polizia Municipale veniva fondata proprio sull’indicazione, da parte della norma ci-tata, tra le possibili destinazioni di tali proventi, del "miglioramento della circolazione sulle strade", atteso che detta Polizia, sia pure indirettamente, persegue la finalità di contribuire, appunto, al miglioramento della circola-zione stradale; (cfr. Corte Costituzionale n. 426 del 17.10.2000, interroga-ta sulla legittimità costituzionale dell’art. 208 commi 2 e 4 C.d.S.; Tar Sici-lia, n. 1136 del 21.9.2001; Circolare 0960469/15100/761 del 30.7.1996 Ministero Interni). Successivamente è venuto a consolidarsi l’opposto o-rientamento, contrario a tale possibilità, partendo dal presupposto (fatto proprio dall’Aran con nota del 4.12.2000) secondo cui “è da escludersi la possibilità di alimentare il fondo previsto dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, tali somme sono infatti destinate ad iniziative per la realiz-zazione di opere e strutture intese a migliorare la circolazione stradale nonché a studi, ricerche, aggiornamenti professionali e simili pure intesi a rendere più efficiente il servizio”. Con successiva nota del 7.9.2001, l'ARAN ha avuto modo di ulteriormente sottolineare che “i maggiori oneri derivanti dalla istituzione del nuovo servizio delle “pattuglie serali della polizia muni-cipale” non possono essere sostenuti attraverso l’utilizzo dei proventi di cui all’art. 208 del C.d.S.; tale disciplina non consente di destinare le relative risorse a forme di incentivazione del personale”.
La tesi contraria alla sussumibilità di tali risorse nell’alveo dell’art.15 lett. k è stata condivisa, per quanto concerne la Corte dei Conti, già dalle Sezioni Riunite Sicilia (deliberazione n. 9 del 23.6.2006); è stata, inoltre, sostenuta, da ultimo, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Affa-ri Interni e Territoriali – che, con parere n. 19/01 del 30.3.2009, ha esclu-so la possibilità di utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative per in-tegrare l'orario di lavoro di personale in servizio a tempo parziale.
I dubbi interpretativi sono venuti nuovamente a riproporsi a se-guito della recente riformulazione dell’art. 208 ad opera della legge n. 120/2010, in vigore dal 13 agosto 2010; la norma, nel testo attualmente in vigore, recita al comma 4: “Una quota pari al 50 per cento dei pro-venti spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destina-ta: … c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stra-dale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'in-stallazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”. Il menzionato comma 5 bis dispone: “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al fi-nanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di poten-ziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzatu-re dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al poten-ziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla si-curezza stradale”.
E’ la stessa lettera della norma, dunque, che induce a ritenere consentita la destinazione di tali risorse a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegarsi in nuove at-tività, ma solo a condizione che si tratti di nuovi servizi o processi di po-tenziamento di quelli esistenti non remunerabili attraverso una razionaliz-zazione di risorse già sussistenti. Da ciò, la preclusione in ordine alla pos-sibilità di destinare tali risorse a lavoro straordinario in quanto tale, ma so-lo a prestazioni ulteriori legate ai sovra accennati nuovi servizi.
L’espresso riferimento ai “processi di potenziamento dei servizi di controllo” riconduce dunque la fattispecie non all’art.15 comma 1 lett. k del CCNL, bensì alla disposizione dell’art.15 comma 5 (“in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accresci-mento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionaliz-zazione delle strutture e/o risorse finanziarie disponibili …”), restando pre-clusa dunque la possibilità di finanziare con tali risorse il fondo per il lavoro straordinario.
Nella soluzione espressa, nel senso di ritenere preclusa la contabi-lizzazione di dette somme come risorse ex art.15 comma 1 lett. k, resta assorbito l’ultimo quesito, inerente la possibilità di includere le risorse rin-venienti nel fondo di cui alla lett.k medesima nell’ambito applicativo dell’art.9 comma 2 bis D.L. n.78/2010.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.
Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura del Direttore del Servizio di Supporto della Sezione, al Sig. Sindaco del Co-mune di Bari.
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 30.6.2011.

Il Relatore Il Presidente
f.to C. Vetro f.to R. Del Grosso

Depositata in Segreteria il 15/07/2011
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo




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Messaggio  an.bal Lun 1 Ago 2011 - 12:24

cioè, se ho capito bene, secondo la corte dei conti della campania le risorse provenienti dal codice delle strada (sanzioni) non aumento il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera K, bensì ai sensi dell'art,15 comma 5....
ergo ... sono sottoposte ai limiti di cui all'art.9 comma 2 DL78/2010.. Suspect

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Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Ago 2011 - 13:15

Per non farci mancare niente la Corte dei conti Sezione Lazio delibera 46/2011 :

stabilisce non essere soggette a limitazioni la lettera K per Ici ed ex Merloni , stabilisce soggette a limitazioni sempre nella lettera K le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale .
Ad oggi quindi la sola Corte conti Liguria esclude dai limiti i proventi contravvenzionali.
La questione e' pendente presso la Corte a sezioni unite ......stiamo a vedere Rolling Eyes
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Messaggio  francodan Mar 2 Ago 2011 - 0:31

aspettiamo allora...il fatto è che il settore interessato (polizia locale e non solo) vede nell'articolo 208 l'unico mezzo per poter avere incrementi stipendiali legati a maggior servizi
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