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lavori di somma urgenza
scusa paolo ma dalla lettura dell'art.191, comma 3, del T.U. , così come modificato dalla Legge n. 212/2012, mi sembra di capire che la procedura ( prima Giunta e poi Consiglio Comunale per riconoscimento debito) deve essere adottata solo se non vi sono fondi disponibili? Ho interpretato bene? grazie per la pazienza
ragioniere- Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11
Re: lavori di somma urgenza
domanda...
questi lavori (c.d. di pronto intervento) che vengono riconosciuti e finanziati dalla regione
(esclusa IVA e spese tecniche)
sono da escludere dal calcolo saldo patto o ci vanno???
questi lavori (c.d. di pronto intervento) che vengono riconosciuti e finanziati dalla regione
(esclusa IVA e spese tecniche)
sono da escludere dal calcolo saldo patto o ci vanno???
marziop- Messaggi : 244
Data d'iscrizione : 25.01.12
Età : 49
Località : VALTELLINA
Re: lavori di somma urgenza
decreto del Presidente del Consiglio però...
il riconoscimento della calamità da parte della Regione che eroga il finanziamento non conta nulla immagino...
il riconoscimento della calamità da parte della Regione che eroga il finanziamento non conta nulla immagino...
marziop- Messaggi : 244
Data d'iscrizione : 25.01.12
Età : 49
Località : VALTELLINA
Re: lavori di somma urgenza
ma l'art.così recita "3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni [/b]dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. (1) come va interpretato ? grazie e di nuovo scusa dell'insistenza.ragioniere ha scritto:scusa paolo ma dalla lettura dell'art.191, comma 3, del T.U. , così come modificato dalla Legge n. 212/2012, mi sembra di capire che la procedura ( prima Giunta e poi Consiglio Comunale per riconoscimento debito) deve essere adottata solo se non vi sono fondi disponibili? Ho interpretato bene? grazie per la pazienza
ragioniere- Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11
Re: lavori di somma urgenza
in effetti anche io e il mio segretario l'abbiamo letta così...
avevamo i fondi e le voci specifiche a bilancio (sono stanziamenti storici a causa degli interventi purtroppo frequenti, e ce ne sarebbe da dire anche qui...)
noi abbiamo provveduto "alla vecchia maniera"
avevamo i fondi e le voci specifiche a bilancio (sono stanziamenti storici a causa degli interventi purtroppo frequenti, e ce ne sarebbe da dire anche qui...)
noi abbiamo provveduto "alla vecchia maniera"
marziop- Messaggi : 244
Data d'iscrizione : 25.01.12
Età : 49
Località : VALTELLINA
corte conti liguria
Lavori di somma urgenza, esperibilità delle procedure
La Decisione n. 22/2013 della Corte dei Conti Ligure
Roma, 21 maggio 2013 – Una recente pronuncia della Corte dei Conti, che proponiamo in lettura, chiarisce quale sia l’ambito di applicazione della norma di cui all’art.191, comma 3 del d.lgs. 267/00, in materia di deroga alla procedura ordinaria per il pagamento di lavori di somma urgenza.
Tentiamo di cogliere i punti essenziali espressi dalla Corte dei Conti ligure:
• L’art.191 fissa le “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” nel rispetto dei “Principi di gestione e controllo di gestione” (CAPO IV).
• In base al primo comma, l’Ente può attivarsi solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
• il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione.
• Il comma 3 dell’articoo configura quindi una sorta di “autorizzazione” da parte del legislatore a derogare in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.
• Tale deroga è ammessa solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore, in presenza dei quali Ente può procedere all’ordinazione dei lavori a terzi ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma, se ricorra sia la - necessità di lavori di somma urgenza che la mancanza (o insufficienza) di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori.
A.S
Corte dei Conti Liguria, Decisione 22 del 2013
In sostanza la CC Liguria escluderebbe la possibilità di ricorrere alla somma urgenza se ci sono le risorse in bilancio. In questo caso l'impegno di spesa dovrebbe seguire le procedure ordinarie.
Magari nella lettura letterale della norma modificata ci sta anche. Mi pare però che si scordino che esiste l'art. 176 del regolamento del codice dei contratti:
Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza
(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
La Decisione n. 22/2013 della Corte dei Conti Ligure
Roma, 21 maggio 2013 – Una recente pronuncia della Corte dei Conti, che proponiamo in lettura, chiarisce quale sia l’ambito di applicazione della norma di cui all’art.191, comma 3 del d.lgs. 267/00, in materia di deroga alla procedura ordinaria per il pagamento di lavori di somma urgenza.
Tentiamo di cogliere i punti essenziali espressi dalla Corte dei Conti ligure:
• L’art.191 fissa le “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” nel rispetto dei “Principi di gestione e controllo di gestione” (CAPO IV).
• In base al primo comma, l’Ente può attivarsi solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
• il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione.
• Il comma 3 dell’articoo configura quindi una sorta di “autorizzazione” da parte del legislatore a derogare in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.
• Tale deroga è ammessa solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore, in presenza dei quali Ente può procedere all’ordinazione dei lavori a terzi ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma, se ricorra sia la - necessità di lavori di somma urgenza che la mancanza (o insufficienza) di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori.
A.S
Corte dei Conti Liguria, Decisione 22 del 2013
In sostanza la CC Liguria escluderebbe la possibilità di ricorrere alla somma urgenza se ci sono le risorse in bilancio. In questo caso l'impegno di spesa dovrebbe seguire le procedure ordinarie.
Magari nella lettura letterale della norma modificata ci sta anche. Mi pare però che si scordino che esiste l'art. 176 del regolamento del codice dei contratti:
Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza
(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
fulvio.g- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 03.08.11
somma
la ratio della norma e' ...escluderebbe la possibilità di ricorrere alla somma urgenza se ci sono le risorse in bilancio....
con tutte le solite incongruenze del caso
con tutte le solite incongruenze del caso
corte conti liguria
Inserisco il testo delle deliberazione:
Deliberazione n. 12/2013
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Ennio COLASANTI Presidente
Luisa D'EVOLI Consigliere
Alessandro BENIGNI Referendario
Francesco BELSANTI Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI Referendario
nell' adunanza dell'1 marzo 2013 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE.
vista la lett. prot. n. 10 del 19 febbraio 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle
Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dalla provincia di La
Spezia, ai sensi dell'art. 78 L. 5 giugno 2003, n. 131;
vista l'ordinanza presidenziale n.11/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della
Sezione;
udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;
FATTO
Con istanza n.7624 dell'8 febbraio 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie
Locali della Liguria con nota n.10 del 19 febbraio 2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 25 febbraio 2013 con il n.
0000712 -25.02.2013 - SC _ LIG - T85 - A, il Commissario straordinario presso la provincia di La
Spezia chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed
applicazione dell'art.191, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, (come modificato dall'art. 3, comma 1,
lettera i), legge n.213 del 2012), in base a cui "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino
insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità. R provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare.″
A parere del Commissario straordinario sembrerebbe che il legislatore, utilizzando l'espressione
"fondi specificatamente previsti" abbia voluto intendere che se in bilancio vi è iscritto un capitolo per
somme urgenze generiche, capiente per la somma urgenza specifica, non si deve attivare la
procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ancorché l'ordinativo all'impresa sia avvenuto
prima dell'impegno della relativa somma.
Più frequentemente accade però che in bilancio non vi sia un capitolo ad hoc per le somme urgenze
ma nell'ambito del PEG del servizio che attiva la somma urgenza vi possano essere stanziamenti
adeguati sia in merito alla funzione che all'intervento. Pertanto il Commissario chiede se anche in
questo caso, mancando fondi specifici ma sussistendo fondi adeguati sia in merito al servizio che alla
funzione che all'intervento (pur se non specificatamente previsti) l'Ente debba procedere al
riconoscimento del debito fuori bilancio.
DIRITTO
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in
quanto è stata sottoscritta dall'organo attualmente legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è
stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle
formalità previste dall'art. 78 L. 5.06.2003 n. 131.
Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo
in quanto la richiesta di parere concerne una disposizione normativa riguardante la corretta
procedura contabile di impegno di spesa che incide, tra l'altro, sulla sana gestione finanziaria.
2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.
Come narrato in fatto, il Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia chiede di
sapere, a seguito di corretta interpretazione dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. 267/00, quale sia
l'ambito di applicazione della suddetta norma ossia quando è necessario procedere al riconoscimento
della spesa relativa ai lavori di somma urgenza con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e) (riconoscimento dei debiti fuori bilancio).
Premesso che non appare corretta la ricostruzione effettuata dalla Provincia di La Spezia circa le
presunte intenzioni del legislatore mediante l'utilizzo dell'inciso "fondi specificatamente previsti", il
Collegio ritiene che la corretta interpretazione e, conseguentemente, la corretta applicazione della
norma in esame sia la seguente.
Non è indifferente, al fine di un corretto percorso argomentativo, evidenziare l'allocazione della
norma all'interno del TUEL. L'art. 191, difatti, fissa le "Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese" nell'ambito dei "Principi di gestione e controllo di gestione".
Il primo comma della norma citata individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'Ente può
attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Solo
dopo il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al
terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della
prestazione.
Se questa, come detto, è la procedura ordinaria prevista dalla legge, il comma 3 dell'articolato
normativo risulta essere una deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di "autorizzazione" da parte
del legislatore a diversamente procedere in presenza di situazioni che richiedono un intervento
immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.
Tale deroga è ammessa quindi solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore: necessità di
lavori di somma urgenza e mancanza di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori.
Solo in presenza di tali presupposti l'Ente può procedere all'ordinazione dei lavori a terzi ed attivare
la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma.
Accendendo un faro sui due requisiti appena evidenziati appare chiara la volontà del legislatore di
consentire una deroga alla procedura ordinaria non ogni qualvolta vi siano lavori di somma urgenza
ma solo allorquando non vi siano difatti, sufficienti fondi a tal fine stanziati. In tale circostanza,
non è possibile per l'Ente procedere all'impegno di somme sul competente capitolo o intervento di
bilancio in quanto, appunto perché fondi non ve ne sono o non sono sufficienti.
Diversamente, in presenza di fondi a tal fine destinati o, in altre parole, quando l'Ente può attivare
l'ordinaria procedura d'impegno, non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed
attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Come detto, la deroga è una sorta di autorizzazione del legislatore con cui l'Ente può procedere a
costituire un debito fuori bilancio al fine di tutelare interessi primari e consentire, successivamente,
all'Ente di attivare un percorso che consenta l'individuazione delle risorse da destinare alla copertura
finanziaria dei lavori ordinati in via d'urgenza.
Che poi tali fondi vadano reperiti ex novo o possano trovarsi all'interno del bilancio dell'Ente non
interessa al fine della corretta applicazione della norma. Altro non farà l'Ente, in sede di
riconoscimento del debito, se non quello che è già previsto dagli artt.175 (Variazioni al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del
TUEL.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per
la Liguria sulla richiesta avanzata dalla provincia di La Spezia.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al
Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'1 marzo 2013.
Il Magistrato estensore Il Presidente
Francesco Belsanti Ennio Colasanti
Depositata il 18 marzo 2013.
Il Direttore della Segreteria
(Dott. Michele Bartolotta)
Deliberazione n. 12/2013
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Ennio COLASANTI Presidente
Luisa D'EVOLI Consigliere
Alessandro BENIGNI Referendario
Francesco BELSANTI Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI Referendario
nell' adunanza dell'1 marzo 2013 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE.
vista la lett. prot. n. 10 del 19 febbraio 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle
Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dalla provincia di La
Spezia, ai sensi dell'art. 78 L. 5 giugno 2003, n. 131;
vista l'ordinanza presidenziale n.11/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della
Sezione;
udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;
FATTO
Con istanza n.7624 dell'8 febbraio 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie
Locali della Liguria con nota n.10 del 19 febbraio 2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 25 febbraio 2013 con il n.
0000712 -25.02.2013 - SC _ LIG - T85 - A, il Commissario straordinario presso la provincia di La
Spezia chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed
applicazione dell'art.191, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, (come modificato dall'art. 3, comma 1,
lettera i), legge n.213 del 2012), in base a cui "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino
insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità. R provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare.″
A parere del Commissario straordinario sembrerebbe che il legislatore, utilizzando l'espressione
"fondi specificatamente previsti" abbia voluto intendere che se in bilancio vi è iscritto un capitolo per
somme urgenze generiche, capiente per la somma urgenza specifica, non si deve attivare la
procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ancorché l'ordinativo all'impresa sia avvenuto
prima dell'impegno della relativa somma.
Più frequentemente accade però che in bilancio non vi sia un capitolo ad hoc per le somme urgenze
ma nell'ambito del PEG del servizio che attiva la somma urgenza vi possano essere stanziamenti
adeguati sia in merito alla funzione che all'intervento. Pertanto il Commissario chiede se anche in
questo caso, mancando fondi specifici ma sussistendo fondi adeguati sia in merito al servizio che alla
funzione che all'intervento (pur se non specificatamente previsti) l'Ente debba procedere al
riconoscimento del debito fuori bilancio.
DIRITTO
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in
quanto è stata sottoscritta dall'organo attualmente legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è
stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle
formalità previste dall'art. 78 L. 5.06.2003 n. 131.
Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo
in quanto la richiesta di parere concerne una disposizione normativa riguardante la corretta
procedura contabile di impegno di spesa che incide, tra l'altro, sulla sana gestione finanziaria.
2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.
Come narrato in fatto, il Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia chiede di
sapere, a seguito di corretta interpretazione dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. 267/00, quale sia
l'ambito di applicazione della suddetta norma ossia quando è necessario procedere al riconoscimento
della spesa relativa ai lavori di somma urgenza con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e) (riconoscimento dei debiti fuori bilancio).
Premesso che non appare corretta la ricostruzione effettuata dalla Provincia di La Spezia circa le
presunte intenzioni del legislatore mediante l'utilizzo dell'inciso "fondi specificatamente previsti", il
Collegio ritiene che la corretta interpretazione e, conseguentemente, la corretta applicazione della
norma in esame sia la seguente.
Non è indifferente, al fine di un corretto percorso argomentativo, evidenziare l'allocazione della
norma all'interno del TUEL. L'art. 191, difatti, fissa le "Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese" nell'ambito dei "Principi di gestione e controllo di gestione".
Il primo comma della norma citata individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'Ente può
attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Solo
dopo il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al
terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della
prestazione.
Se questa, come detto, è la procedura ordinaria prevista dalla legge, il comma 3 dell'articolato
normativo risulta essere una deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di "autorizzazione" da parte
del legislatore a diversamente procedere in presenza di situazioni che richiedono un intervento
immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.
Tale deroga è ammessa quindi solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore: necessità di
lavori di somma urgenza e mancanza di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori.
Solo in presenza di tali presupposti l'Ente può procedere all'ordinazione dei lavori a terzi ed attivare
la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma.
Accendendo un faro sui due requisiti appena evidenziati appare chiara la volontà del legislatore di
consentire una deroga alla procedura ordinaria non ogni qualvolta vi siano lavori di somma urgenza
ma solo allorquando non vi siano difatti, sufficienti fondi a tal fine stanziati. In tale circostanza,
non è possibile per l'Ente procedere all'impegno di somme sul competente capitolo o intervento di
bilancio in quanto, appunto perché fondi non ve ne sono o non sono sufficienti.
Diversamente, in presenza di fondi a tal fine destinati o, in altre parole, quando l'Ente può attivare
l'ordinaria procedura d'impegno, non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed
attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Come detto, la deroga è una sorta di autorizzazione del legislatore con cui l'Ente può procedere a
costituire un debito fuori bilancio al fine di tutelare interessi primari e consentire, successivamente,
all'Ente di attivare un percorso che consenta l'individuazione delle risorse da destinare alla copertura
finanziaria dei lavori ordinati in via d'urgenza.
Che poi tali fondi vadano reperiti ex novo o possano trovarsi all'interno del bilancio dell'Ente non
interessa al fine della corretta applicazione della norma. Altro non farà l'Ente, in sede di
riconoscimento del debito, se non quello che è già previsto dagli artt.175 (Variazioni al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del
TUEL.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per
la Liguria sulla richiesta avanzata dalla provincia di La Spezia.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al
Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'1 marzo 2013.
Il Magistrato estensore Il Presidente
Francesco Belsanti Ennio Colasanti
Depositata il 18 marzo 2013.
Il Direttore della Segreteria
(Dott. Michele Bartolotta)
fulvio.g- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 03.08.11
somma urgenza
.... ma alla fine del discorso....
1. se esistono le risorse finanziarie a bilancio, bisogna passare comunque in consiglio o è sufficiente una delibera di giunta?
2. bisogna trasmettere alla Prefettura qualche documento? In caso di risposta positiva, verbale di somma urgenza o delibera?
3. nel caso l'ente abbia risorse finanziarie proprie e venga riconosciuto lo stato di calamità, le risorse finanziarie utilizzate oltre l'eventuale trasferimento regionale (che al momento non si sa se e quanto sarà) si possono escludere dal patto di stabilità?
1. se esistono le risorse finanziarie a bilancio, bisogna passare comunque in consiglio o è sufficiente una delibera di giunta?
2. bisogna trasmettere alla Prefettura qualche documento? In caso di risposta positiva, verbale di somma urgenza o delibera?
3. nel caso l'ente abbia risorse finanziarie proprie e venga riconosciuto lo stato di calamità, le risorse finanziarie utilizzate oltre l'eventuale trasferimento regionale (che al momento non si sa se e quanto sarà) si possono escludere dal patto di stabilità?
Micaela Toni- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 16.01.14
re
reitero che a mio avviso ...ricorrere alla somma urgenza se ci sono le risorse in bilancio. In questo caso l'impegno di spesa dovrebbe seguire le procedure ordinarie.
Re: lavori di somma urgenza
domanda 1: ok... ma se laprocdura di impegno è quella ordinaria, la scelta dei contraenti è in deroga al d.lgs. 163/2006.....
e le domande due e tre?????
Grazieeee
e le domande due e tre?????
Grazieeee
Micaela Toni- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 16.01.14
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