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LAVORI SOMMA URGENZA
Nel mio Ente è stato approvato con atto di Giunta Comunale, un lavoro di SOMMA URGENZA per sistemazione di una frana avvenuta si du una strada comunale.
Mi chiedevo se era giusto che, alla delibera di Giunta che già di per sè autorizza ed impegna la spesa, faccia seguito una Determinazione di impegno da parte del Responsabile del Settore Lavori pubblici.
Secondo voi ?
Ringrazio per le risposte.
Mi chiedevo se era giusto che, alla delibera di Giunta che già di per sè autorizza ed impegna la spesa, faccia seguito una Determinazione di impegno da parte del Responsabile del Settore Lavori pubblici.
Secondo voi ?
Ringrazio per le risposte.
impiegato90- Messaggi : 172
Data d'iscrizione : 07.07.11
Età : 53
Re: LAVORI SOMMA URGENZA
Direi di si.Magari guarda anche se il regolamento dei lavori in economia dice qualcosa.
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Somma urgenza
Tali lavori debbono essere preceduti da un verbale di somma urgenza in via ordinaria a firma del tecnico comunale.
I lavori possono essere ordinati ed eseguiti anche in assenza di impegno di spesa ma la procedura di spesa in ogni sua fase deve essere regolarizzata entro trenta giorni .
Ben venga quindi la determinazione che sarebbe come detto comunque atto obbligatorio nei successivi trenta giorni.
Nel caso riporto
La Corte Costituzionale (Ord. 06/02/2001, n. 26) ha infatti rilevato che la disposizione di cui all’art. 23 cit. (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall’ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della p.a., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura) non prevede una sanzione a carico dell’amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarita’ del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali e’ subordinata l’efficacia del contratto nei confronti della p.a., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della p.a. contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura; che, peraltro, nel caso di lavori di somma urgenza, e’ prevista la regolarizzazione dell’ordine a posteriori, entro il termine stabilito, e che essa, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti per procedere ai lavori medesimi in via d’urgenza, non e’ una mera facolta’ dell’amministrazione, ma risponde ad un suo preciso obbligo, la cui eventuale violazione puo’ essere fatta valere non solo dal terzo contraente, in via di responsabilita’ precontrattuale, ma anche, se del caso, dall’amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse
I lavori possono essere ordinati ed eseguiti anche in assenza di impegno di spesa ma la procedura di spesa in ogni sua fase deve essere regolarizzata entro trenta giorni .
Ben venga quindi la determinazione che sarebbe come detto comunque atto obbligatorio nei successivi trenta giorni.
Nel caso riporto
La Corte Costituzionale (Ord. 06/02/2001, n. 26) ha infatti rilevato che la disposizione di cui all’art. 23 cit. (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall’ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della p.a., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura) non prevede una sanzione a carico dell’amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarita’ del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali e’ subordinata l’efficacia del contratto nei confronti della p.a., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della p.a. contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura; che, peraltro, nel caso di lavori di somma urgenza, e’ prevista la regolarizzazione dell’ordine a posteriori, entro il termine stabilito, e che essa, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti per procedere ai lavori medesimi in via d’urgenza, non e’ una mera facolta’ dell’amministrazione, ma risponde ad un suo preciso obbligo, la cui eventuale violazione puo’ essere fatta valere non solo dal terzo contraente, in via di responsabilita’ precontrattuale, ma anche, se del caso, dall’amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse
Re: LAVORI SOMMA URGENZA
grazie infinite per le risposte.
impiegato90- Messaggi : 172
Data d'iscrizione : 07.07.11
Età : 53
Re: LAVORI SOMMA URGENZA
Nel caso in cui nei trenta giorni successivi sia stato adottato solo la Delibera di giunta mentre è stato omesso la Determina di impegno cosa succede?
La spesa rimane comunque autorizzata?
SI può perfezionare il tutto facendo la Determina anche dopo i 30 giorni?
In considerazione che la Ditta abbia già emesso fattura.
Ringrazio
La spesa rimane comunque autorizzata?
SI può perfezionare il tutto facendo la Determina anche dopo i 30 giorni?
In considerazione che la Ditta abbia già emesso fattura.
Ringrazio
impiegato90- Messaggi : 172
Data d'iscrizione : 07.07.11
Età : 53
somma urgenza
...ops...
Considerato che la GC non puo' assumere atti di impegno ai fini della regolarizzazione della spesa e che l'art.191 comma 3 del Tuel detta:
Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verifi carsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
Nel caso e' un debito fuori bilancio da riconoscere poiche' assunto in violazione degli obblighi dell'impegno.
Considerato che la GC non puo' assumere atti di impegno ai fini della regolarizzazione della spesa e che l'art.191 comma 3 del Tuel detta:
Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verifi carsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
Nel caso e' un debito fuori bilancio da riconoscere poiche' assunto in violazione degli obblighi dell'impegno.
Re: LAVORI SOMMA URGENZA
sono atti gestionali,l'atto di regolarizzazione non può che essere una determina da adottare entro e non oltre 30 giorni...in mancanza non esiste rapporto obbligatorio tra ente e fornitore....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: LAVORI SOMMA URGENZA
Ringrazio per le risposte chiare e soprattutto celeri.
impiegato90- Messaggi : 172
Data d'iscrizione : 07.07.11
Età : 53
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