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LAVORI SOMMA URGENZA
Vorrei chiedere un Vs. parere circa la regolarizzazione contabile di un lavoro pubblico di somma urgenza causato da un evento eccezionale (art. 191 c. 3 del D.Lgs. 267/00), poichè l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio ex art. 163.
Il giorno dell'evento l'Ufficio Tecnico ha predisposto il verbale di somma urgenza individuando le ditte incaricate, poichè entro i 30 gg dev'essere effettuata la determina di impegno, il problema deriva dall'incapienza dello stanziamento 2011 degli interventi dove sarebbe corretto imputare la spesa (naturalmente derogando il limite dei dodicesimi).
Alcuni presumono si possa impegnare sul bilancio provvisorio 2012, nel capitolo utilizzato nel 2011, "sforando" lo stanziamento (che dovrà avere adeguata copertura con il bilancio 2012 che verrà approvato).
Altri prospettano che tale ragionamento possa anche essere applicato agli stanziamenti previsti nel titolo II dell'anno 2011.
Infine altri consigliano, per gli importi che non trovano copertura sulla base dello stanziamento dell'anno precedente, che sia possibile imputare la spesa anche in interventi che non hanno pertinenza con l'intervento urgente.
Grazie
Il giorno dell'evento l'Ufficio Tecnico ha predisposto il verbale di somma urgenza individuando le ditte incaricate, poichè entro i 30 gg dev'essere effettuata la determina di impegno, il problema deriva dall'incapienza dello stanziamento 2011 degli interventi dove sarebbe corretto imputare la spesa (naturalmente derogando il limite dei dodicesimi).
Alcuni presumono si possa impegnare sul bilancio provvisorio 2012, nel capitolo utilizzato nel 2011, "sforando" lo stanziamento (che dovrà avere adeguata copertura con il bilancio 2012 che verrà approvato).
Altri prospettano che tale ragionamento possa anche essere applicato agli stanziamenti previsti nel titolo II dell'anno 2011.
Infine altri consigliano, per gli importi che non trovano copertura sulla base dello stanziamento dell'anno precedente, che sia possibile imputare la spesa anche in interventi che non hanno pertinenza con l'intervento urgente.
Grazie
settenani- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 23.02.12
Lavori
L'ipotesi percorribile e' :
Infine altri consigliano, per gli importi che non trovano copertura sulla base dello stanziamento dell'anno precedente, che sia possibile imputare la spesa anche in interventi che non hanno pertinenza con l'intervento urgente
ovvero, approvare il bilancio 2012
Infine altri consigliano, per gli importi che non trovano copertura sulla base dello stanziamento dell'anno precedente, che sia possibile imputare la spesa anche in interventi che non hanno pertinenza con l'intervento urgente
ovvero, approvare il bilancio 2012
Re: LAVORI SOMMA URGENZA
in un articolo del 2010 il sole 24 ore si occupava della problematica segnalando una ulteriore strada che sarebbe quella di una delibera consiliare che autorizzi le maggiori spese
Esercizio provvisorio. La gestione
L'urgenza della spesa vince sui «dodicesimi»
In queste settimane di preparazione dei bilanci preventivi la maggioranza degli enti si trova in esercizio provvisorio, ma anche in questa condizione è possibile una gestione efficiente, autorizzando con delibera consiliare le spese necessarie.
Secondo l'articolo 163, comma 1, del Dlgs 267/2000 gli enti locali dove ancora manca la delibera esecutiva di approvazione del preventivo 2010 devono fare riferimento, nella gestione della spesa, agli stanziamenti previsti agli interventi del bilancio 2009. Per ognuno di questi stanziamenti vale la regola dei dodicesimi, con esclusione dei pagamenti non frazionabili (per esempio un'imposta a scadenza fissa, una manifestazione da tenersi nei primi mesi dell'anno eccetera). Oltre a queste situazioni consentite dalla legge, ve ne sono altre che, pur frazionabili nei pagamenti, non sono gestibili in dodicesimi. Si pensi alla creazione di un nuovo servizio (ad esempio un asilo nido), o all'ampliamento di un servizio esistente (passaggio da uno a due asili nido) avvenuto nel mese di ottobre 2009, o al 1° gennaio 2010, o ancora alla necessità di attivare un nuovo e urgente investimento. L'ordinamento contabile degli enti locali non prevede espressamente le regole di gestione di queste situazioni. Non va però dimenticato che la legge delega in questa materia (legge 421/1992), all'articolo 4, comma 2, lettera a), stabilisce che l'ordinamento locale va armonizzato con i principi della contabilità generale dello Stato, così che, in carenza di norma nel Dlgs 267 e nel regolamento di contabilità dell'ente va applicata la normativa statale. A questi casi si attaglia l'articolo 16 della legge 468/1978, il quale prevede che la legge (e quindi il Parlamento) autorizzi l'esercizio provvisorio, compresa la maggiore spesa necessaria a garantire la regolare gestione. Norma analoga (legge 335/1976) è prevista per le regioni, con riferimento al consiglio. Ne discende che il consiglio comunale, durante l'esercizio provvisorio, può autorizzare le maggiori spese, rispetto all'ultimo bilancio approvato, necessarie a garantire la regolare gestione dei servizi. La necessità del coordinamento dei sistemi di bilancio della Pa è rimarcato ora anche dalla legge 196/2009, dov'è prevista tra l'altro (articolo 2) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo.
Esercizio provvisorio. La gestione
L'urgenza della spesa vince sui «dodicesimi»
In queste settimane di preparazione dei bilanci preventivi la maggioranza degli enti si trova in esercizio provvisorio, ma anche in questa condizione è possibile una gestione efficiente, autorizzando con delibera consiliare le spese necessarie.
Secondo l'articolo 163, comma 1, del Dlgs 267/2000 gli enti locali dove ancora manca la delibera esecutiva di approvazione del preventivo 2010 devono fare riferimento, nella gestione della spesa, agli stanziamenti previsti agli interventi del bilancio 2009. Per ognuno di questi stanziamenti vale la regola dei dodicesimi, con esclusione dei pagamenti non frazionabili (per esempio un'imposta a scadenza fissa, una manifestazione da tenersi nei primi mesi dell'anno eccetera). Oltre a queste situazioni consentite dalla legge, ve ne sono altre che, pur frazionabili nei pagamenti, non sono gestibili in dodicesimi. Si pensi alla creazione di un nuovo servizio (ad esempio un asilo nido), o all'ampliamento di un servizio esistente (passaggio da uno a due asili nido) avvenuto nel mese di ottobre 2009, o al 1° gennaio 2010, o ancora alla necessità di attivare un nuovo e urgente investimento. L'ordinamento contabile degli enti locali non prevede espressamente le regole di gestione di queste situazioni. Non va però dimenticato che la legge delega in questa materia (legge 421/1992), all'articolo 4, comma 2, lettera a), stabilisce che l'ordinamento locale va armonizzato con i principi della contabilità generale dello Stato, così che, in carenza di norma nel Dlgs 267 e nel regolamento di contabilità dell'ente va applicata la normativa statale. A questi casi si attaglia l'articolo 16 della legge 468/1978, il quale prevede che la legge (e quindi il Parlamento) autorizzi l'esercizio provvisorio, compresa la maggiore spesa necessaria a garantire la regolare gestione. Norma analoga (legge 335/1976) è prevista per le regioni, con riferimento al consiglio. Ne discende che il consiglio comunale, durante l'esercizio provvisorio, può autorizzare le maggiori spese, rispetto all'ultimo bilancio approvato, necessarie a garantire la regolare gestione dei servizi. La necessità del coordinamento dei sistemi di bilancio della Pa è rimarcato ora anche dalla legge 196/2009, dov'è prevista tra l'altro (articolo 2) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Somma urgenza
Nel caso specifico pero' non mi paiono spese necessarie a garantire la regolare gestione dei servizi, poiche' gia' avvenute ex ante con somma urgenza.
Re: LAVORI SOMMA URGENZA
si tratta comunque di dare copertura a delle nmaggiori spese rispetto al precedente esercizio...mi sembra comunque una procedura da tenere in considerazione allo stesso modo che imputare gli interventi a capitoli non pertinenti
"Ne discende che il consiglio comunale, durante l'esercizio provvisorio, può autorizzare le maggiori spese, rispetto all'ultimo bilancio approvato, necessarie a garantire la regolare gestione dei servizi"
"Ne discende che il consiglio comunale, durante l'esercizio provvisorio, può autorizzare le maggiori spese, rispetto all'ultimo bilancio approvato, necessarie a garantire la regolare gestione dei servizi"
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
LAVORI SOMMA URGENZA
Vi ringrazio per i consigli, vorrei chiedervi come valutate l'iter che vorrei seguire: in questa fase imputare la spesa anche in interventi non pertinenti e successivamente con l'approvazione del bilancio inserire in titolo II la spesa complessiva per il ripristino (composta dai lavori urgenti già effettuati che dalle altre opere non ancora appaltate) in tale sede annullerei gli impegni assunti con la precedente determina di impegno per coprire i lavori urgenti già realizzati imputando gli stessi nel titolo II?
D'altronde la copertura x i lavori urgenti era stata garantita con la prima determina di impegno.
Grazie ancora.
D'altronde la copertura x i lavori urgenti era stata garantita con la prima determina di impegno.
Grazie ancora.
settenani- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 23.02.12
Somma urgenza
Gli impegni assunti in tal senso debbono rimanere tali e peraltro dove si trovano.
In sede di approvazione del bilancio 2012 dovrai ovviamente tenerne conto finanziando gli interventi su cui tali impegni gravano ovviamente almeno per la spesa impegnata.
In sede di approvazione del bilancio 2012 dovrai ovviamente tenerne conto finanziando gli interventi su cui tali impegni gravano ovviamente almeno per la spesa impegnata.
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