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lavori di somma urgenza

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lavori di somma urgenza Empty lavori di somma urgenza

Messaggio  ragioniere Mar 25 Giu 2013 - 4:40

Chiedo conferma. Per i lavori di somma urgenza la regolarizzazione non è più effettuata nei 30 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, si segue la procedura di cui all'art.3 della legge n. 213/2012, per cui solo nel caso in cui i fondi previsti in bilancio risultano insufficienti la Giunta regolarizza entro il termine di 20 giorni con un provvedimento di spesa da sottoporre al Consiglio Comunale etc..... E' corretta l'interpretazione ? grazie mille

ragioniere

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Messaggio  Paolo Gros Mar 25 Giu 2013 - 23:47

Il decreto relativo al funzionamento degli Enti locali interviene altresì sulla disciplina riguardante i lavori pubblici di somma urgenza, introducendo attraverso la lettera i) del comma 1, alcune modifiche all'articolo 191 del Tuel.
Secondo il legislatore, con questo ritocco, si realizza una maggiore responsabilizzazione degli organi di governo per l'effettuazione di lavori pubblici di somma urgenza mediante il superamento dell'attuale impostazione normativa, che consente di ricondurre al sistema di bilancio le spese effettuate con procedure non tipiche, alla luce proprio dell'urgenza di realizzare gli interventi eccezionali e imprevedibili.
La novità è piuttosto significativa, in quanto modifica la natura dell'operazione di regolarizzazione delle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza che viene ricondotta alla fattispecie del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del Tuel, assegnando però, contrariamente a quanto stabilito in quest'ultimo, un ruolo d'impulso all'organo esecutivo.
Si prevede, infatti, che la giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga all'organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 del Tuel, indicando la relativa copertura finanziaria, che deve essere limitata alle "accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità".
Nei successivi 30 giorni (e comunque entro il 31 dicembre), poi, l'organo consiliare è chiamato ad adottare la delibera di riconoscimento, così regolarizzando la posizione impropriamente sorta per effetto della sopravvenuta insorgenza di un evento eccezionale o imprevedibile. 
Contestualmente alla deliberazione consiliare deve essere altresì eseguita la comunicazione al terzo interessato dell'impegno e della relativa copertura finanziaria per la successiva fatturazione.
Paolo Gros
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