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I terreni incolti esenti Imu

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I terreni incolti esenti Imu  Empty I terreni incolti esenti Imu

Messaggio  Paolo Gros Gio 21 Feb 2013 - 0:45

Forse in tempi non sospetti l'interpretazione data al riguardo da me e da Lucio non era poi cosi' peregrina.......

riporto

I terreni agricoli collinari o montani sono esenti dall'Imu: la mancata coltivazione non fa scattare l'obbligo del versamento. Questi terreni scontano pertanto l'ordinaria tassazione Irpef sul reddito dominicale ancorché ridotto al 30% (articolo 31 Dpr n. 917/86).
La circolare ministeriale 3/DF/2012, nonché le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello dichiarativo Imu, hanno specificato l'esenzione dalla nuova imposta municipale per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. In particolare entrambi i documenti – nel fissare il perimetro dell'agevolazione – precisano che ricadono nel beneficio i terreni situati nei Comuni elencati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del ministero delle Finanze sull'Ici. Inoltre il Governo, in data 21 dicembre 2012, ha fornito una risposta a un question-time confermando l'esclusione da Imu anche per i terreni montani incolti.
La questione relativa alla spettanza dell'esonero per i terreni montani non coltivati è stata oggetto di molti quesiti durante la recente edizione di Telefisco. Ciò in quanto l'Ifel (Istituto per la finanza e le economie locali), ritiene che l'esenzione non possa essere fruita con riferimento ai terreni non coltivati ancorché situati in zone montane o collinari, poiché non essendo di fatto lavorati non possono definirsi agricoli. Tale orientamento non risulta supportato né dalla formulazione letterale della norma, né dai chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria. Purtroppo, però, l'interpretazione dell'Anci rischia di trascinare nella medesima direzione molti Comuni scatenando un inutile e dispendioso contenzioso.
È bene precisare che ai fini del l'Imu sono oggetto dell'imposta solo due categorie di terreni: quelli agricoli e quelli edificabili. Quindi è chiaro che se un terreno non è edificabile in base allo strumento urbanistico o piano regolatore generale, non può che essere agricolo, anche se incolto. Non esiste nella norma una terza categoria di terreni.
Quindi se un terreno agricolo, anche se incolto, è situato in un Comune montano è esente dal l'Imu e ciò ne determina l'assoggettamento ai fini dell'Irpef. L'articolo 8 del Dlgs 23/2011 dispone infatti che per gli immobili non locati non è dovuta l'Irpef sulla rendita fondiaria qualora siano soggetti a Imu.
L'esenzione per i terreni montani deriva da un esplicito riferimento alla normativa in materia di Ici nella quale rientravano anche quelli incolti. Quindi, dato il collegamento alla disciplina precedente, è naturale che lo stesso trattamento debba essere previsto anche ai fini dell'Imu.
È auspicabile che l'Ifel riconsideri la sua interpretazione per evitare lo sviluppo di inutili controversie su una fattispecie marginale dal punto di vista del gettito. Anche perché i proprietari di terreni agricoli incolti, non pagando l'Imu, assolveranno l'Irpef sul 30% del reddito dominicale e a seguito di accertamento da parte dei Comuni pagherebbero ingiustamente due imposte.
Si devono ritenere in ogni caso escluse dall'esenzione le aree edificabili in zone montane o di collina, a meno che siano possedute e coltivate da almeno un soggetto Iap o coltivatore diretto iscritto nella gestione agricola Inps.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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I terreni incolti esenti Imu  Empty Re: I terreni incolti esenti Imu

Messaggio  Lucio Guerra Gio 21 Feb 2013 - 2:43

....Forse in tempi non sospetti l'interpretazione data al riguardo da me e da Lucio non era poi cosi' peregrina............

estratto da volume imu http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=559

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si ritiene che la circolare di “chiarimento” MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella parte riferita ai terreni incolti, non sia coerente con quanto stabilito dal testo normativo per le seguenti considerazioni :

Presupposto IMU sperimentale

- comma 2, art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 - L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

mancanza di definizione di terreno incolto

restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

art. 2
Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

per terreno incolto non è presente alcuna definizione

norma di esenzione ici espressamente richiamata

- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

mancanza di indicazione del moltiplicatore

Il comma 5 art. 13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non dei “terreni” in linea generale, ne dei terreni incolti, che pertanto non avrebbero stabilito dalla legge il moltiplicatore per calcolo base imponibile.

- moltiplicatore 135 per terreni agricoli che non hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP
- moltiplicatore 110 e per i terreni agricoli che hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP,

La norma stabilisce inoltre che tali moltiplicatori sono riferibili anche a “nonché per quelli non coltivati”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Il “nonché per quelli non coltivati” è seguito da “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.” Appare quindi chiara la volontà del legislatore di riferire il “nonché per quelli non coltivati” agli IAP e probabilmente per gli appezzamenti di terreno agricolo messi a riposo per rotazione di colture (set aside).

si ritiene quindi :

- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135

- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110

- terreni agricoli "esenti nelle aree montane e di collina"

- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.

Per terreno "incolto" è da intendersi:

Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.

Istruzioni Ministeriali compilazione Dichiarazione IMU :

- sono ESENTI DALL’IMU :

i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicem-bre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l’art. 4, comma 5-bisdel D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concer-to con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione in esame sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni ita-liani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Per-tanto, fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i terre-ni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta co-munale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53. La validità di tale circolare è stata confermata dalla Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003, nella quale è stato affermato, anche sulla base dal parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6944 del28 agosto 2003, che l’elenco dei comuni allegato alla deliberazione del CIPE n. 13 del 1° febbra-io 2001, non ha alcun effetto ai fini dell’individuazione delle zone svantaggiate nell’ambito delle quali riconoscere l’esenzione in questione, data la diversa finalità sottesa a quest’ultimo elenco. La conoscibilità da parte dei comuni delle delimitazioni delle aree montane o di collina in cui ricadono i terreni in questione comporta che per questi terreni non deve essere presentata la dichiarazione IMU. Si precisa, inoltre, che l’elenco dei comuni di cui alla Circolare n. 9 del 1993 ed i criteri per l’applicazione dell’esenzione in questione sono diversi da quelli previsti per l’applicazione dell’esen-zione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011;
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