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D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6

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Messaggio  Ciro Montella Mar 12 Mar 2013 - 21:11

Giornalista pubblicista, pubblico dipendente (EE.LL), prestazioni occasionali al di fuori dell'orario di lavoro non sono bisognevoli di preventiva autorizzazione poiché compresi citato dal c. di cui all'art. in oggetto (purché, ovviamente il tutto avvenga fuori dall'orario di lavoro e nel rispetto del rapporto di reciproca lealtà e concorrenzialità). Esistono sentenze Tar o Consiglio di Stato che non impongono, come viene, invece, spesso richiesto, produzione preventiva comunicazione ad ente datore di lavoro per eventuale prestazione occasionale (visto che nel citato dispositivo di legge non si fa riferimento alcuno)?
Grazie in anticipo

Ciro Montella

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D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6 Empty prestazioni

Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Mar 2013 - 1:29

tali prestazioni sono espressamente escluse da autorizzazione preventiva
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D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6 Empty Re: D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6

Messaggio  Ciro Montella Mer 13 Mar 2013 - 1:37

Paolo Gros ha scritto:tali prestazioni sono espressamente escluse da autorizzazione preventiva
Grazie per la celerità, di questo non avevo dubbi ma la domanda ė invece se c'ė bisogna comunque di una preventiva comunicazione e se la non ottemperanza possa costituire colpa lieve o grave? Grazie ancora

Ciro Montella

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D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6 Empty giornali

Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Mar 2013 - 1:42

e' anche il mio caso e nello specifico ho comunicato ,ancorche' atto non dovuto
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Messaggio  Ciro Montella Mer 13 Mar 2013 - 3:14

Paolo Gros ha scritto:e' anche il mio caso e nello specifico ho comunicato ,ancorche' atto non dovuto
Grazie ancora approfitto che ti vedo on line. Considerato che mi viene attribuita una contestazione per mancata comunicazione potresti fornirmi una qualche fonte normativa in materia, anche perché personalmente nel citato D. L.vo non ne trovo traccia. L'ente contestatario è il Comune di Napoli che ha predisposto un proprio regolamento a far data 2010 mentre i fatti contestati sono antecedenti (2004/2008), per cui credo che se non c'è una precisa normativa in materia non penso che mi possano contestare qualcosa non previsto dalla Legge, o no?
Grazie ancora per la Tua disponibilità

Ciro Montella

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D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6 Empty autorizzazione

Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Mar 2013 - 3:19

io mi muovo in tal senso


Oggetto:Collaborazione con giornali e riviste. Autorizzazione
Seppur la recente legge anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) reiteri il concetto di esclusività da parte del dipendente pubblico contenuta nell’art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 165/2001, ed escluda espressamente l’autorizzazione da parte del datore di lavoro nel caso di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili , con la presente richiedo comunque ai fini della trasparenza l’autorizzazione a collaborare con la rivista “xxxxxxxxxxxxx” editrice xxxxxxxxxxxxxxxxx quale articolista e risponditore ai quesiti dei comuni in riferimento alle norme sul personale degli enti enti locali .
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D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6 Empty Re: D.L.vo 165/2001, art. 53 c. 6

Messaggio  Ciro Montella Mer 13 Mar 2013 - 3:26

Paolo Gros ha scritto:io mi muovo in tal senso


Oggetto:Collaborazione con giornali e riviste. Autorizzazione
Seppur la recente legge anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) reiteri il concetto di esclusività da parte del dipendente pubblico contenuta nell’art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 165/2001, ed escluda espressamente l’autorizzazione da parte del datore di lavoro nel caso di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili , con la presente richiedo comunque ai fini della trasparenza l’autorizzazione a collaborare con la rivista “xxxxxxxxxxxxx” editrice xxxxxxxxxxxxxxxxx quale articolista e risponditore ai quesiti dei comuni in riferimento alle norme sul personale degli enti enti locali .

Quindi, deduco, che per il precedente periodo la comunicazione preventiva non fosse necessaria, ma purtroppo non riesco a trovare nemmeno motivi giurisprudenziali a sostegno, anche se ribadisco che non trovo nemmeno motivi impositive legislativi della medesima, intanto sono oggetto di contestazione per il periodo precedente per omessa comunicazione

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Messaggio  vgiannotti Mer 13 Mar 2013 - 3:42

Non è necessaria alcuna comunicazione nè preventiva nè successiva, essendo la libertà di stampa tutelata a livello costituzionale, stesso discorso vale per i diritti di opera di ingegno o il conseguimento di brevetti. La comunicazione preventiva richiesta dall'ente anche a fronte di regolamenti interni è illegittima e da considerare non apposta in quanto in violazione di una norma primaria che tutela la libera collaborazione a giornali e riviste quali opere di ingegno a cui seguono altresì le riduzione fiscali (25%) previsti per legge per i diritti di autore.

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Messaggio  Ciro Montella Mer 13 Mar 2013 - 10:55

vgiannotti ha scritto:Non è necessaria alcuna comunicazione nè preventiva nè successiva, essendo la libertà di stampa tutelata a livello costituzionale, stesso discorso vale per i diritti di opera di ingegno o il conseguimento di brevetti. La comunicazione preventiva richiesta dall'ente anche a fronte di regolamenti interni è illegittima e da considerare non apposta in quanto in violazione di una norma primaria che tutela la libera collaborazione a giornali e riviste quali opere di ingegno a cui seguono altresì le riduzione fiscali (25%) previsti per legge per i diritti di autore.
Condivido nel merito e nella forma quanto sostenuto ma ribadisco esiste quantomeno in Giurisprudenza tale posizione ed eventualmente potrei ricevere gli estremi a sostegno di una tale tesi, considerato che devo controdedurre entrò lunedì ad una contestazione postami dall'Ufficio di disciplina del Comune di Napoli che oltre a sostenere la sussistenza della preventiva autorizzazione (ovviamente illegittima ai sensi del c. 6 dell'art. 56 del D.l.vo 165/2001) ritiene anche l'indispensabilità della preventiva comunicazione.

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Messaggio  vgiannotti Mer 13 Mar 2013 - 13:25

Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi onerosi, la cui remunerazione derivi: “a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”.
In tutti questi casi, sul dipendente non incombe alcun obbligo di segnalazione all’amministrazione di appartenenza, né ad essa residuano comunque poteri inibitorî di sorta. È, pertanto, infondato ritenere che il dipendente debba comunque informare il datore di lavoro circa lo svolgimento di uno degli incarichi sopra citati, in quanto lo specifico regime eccettuativo legislativamente previsto non attiva obblighi additivi secondo il principio di buona fede in senso oggettivo nei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 1374 e 1375 c.c..
In tali ipotesi, solo tendenzialmente tassative e ben suscettibili di interpretazione estensiva in ossequio a concorrenti principi anche costituzionali , il pubblico dipendente non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione né, in assenza di previsione di legge in tal senso, è tenuto a comunicare alla p.a. datrice l’avvenuto conferimento di tali incarichi, anche se alcuni enti, per mal celati retaggi inquisitori o per verificare l’esatta interpretazione delle vigenti norme o per asserite esigenze di riscontro su conflitti di interesse, sono soliti richiedere, con circolari interne, una comunicazione (destinata a mera presa d’atto) da parte del lavoratore. In ogni caso tale mancata comunicazione, a differenza di quanto espressamente previsto dall’art.53 in caso di mancata “autorizzazione”, non potrà avere conseguenze sul piano disciplinare in assenza di un obbligo legislativo o contrattuale sul punto.

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Messaggio  vgiannotti Mer 13 Mar 2013 - 14:14

Vedi circolare n.10/98 della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce che "In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso. E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali".

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Messaggio  Ciro Montella Mer 13 Mar 2013 - 14:56

vgiannotti ha scritto:Vedi circolare n.10/98 della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce che "In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso. E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali".
Mi pare un'ottima assioma anche se trattasi di una Circolare precedente all'entrata in vigore del d.l.vo in oggetto che é come ben evidente del 2001. Spero che possa esserci stata dal 2001 ad oggi qualche pronunzia giurisprudenziale o dottrinale che chiarisca in maniera inequivocabile la non necessaria comunicazione preventiva. Comunque grazie a tutti per l'aiuto fin qui fornitomi.

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Messaggio  Ciro Montella Mer 13 Mar 2013 - 20:27

vgiannotti ha scritto:Vedi circolare n.10/98 della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce che "In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso. E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali".

Non noto, però, tra le attività previste riferite al D.Lgs. 387 del 4 novembre 1998, quelle di collaborazione a giornali a riviste etc...

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Messaggio  vgiannotti Gio 14 Mar 2013 - 0:57

Trattasi di attività estese dal legislatore con modifiche integrative successive, rientrano pertanto nelle attività escluse per legge anche la collaborazione occasionale in giornali e/o riviste, per le quali la legge non parla di comunicazioni nè preventive nè successive, ubi lex ibi jus, non essendo in altri termini nella disponibilità dell'amministrazione di prevedere attività additive non contemplate dalla legge o dai contratti, su attività quali quelle della collaborazioni a giornali o riviste, effettuate in modo occasionale, e rientranti nella libertà di pensiero tutelata costituzionalmente. Imposta le controdeduzioni come nella parte delle spiegazioni effettuate. Non ho avuto tempo di verificare sentenze, ma se non ci sono vuol dire che la tua amministrazione è in difetto. In caso di procedimento disciplinare lo stesso deve essere effettuato su norme contrattuali e/o legislative, verifica a seguito delle controdeduzioni che cosa ti scrivono.

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