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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista

3 partecipanti

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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista

Messaggio  corpoestraneo Mar 19 Mar 2013 - 19:00

Salve,

è incompatibile il ruolo d'istruttore direttivo comunale specialista in attività contabile e tributi [copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50 % (18 ore settimanali)] con la professione di commercialista (svolta nello stesso Comune)? Per non farsi mancare niente, la vincitrice del concorso era assessore al bilancio nel momento in cui ha vinto..
Quadra tutto secondo voi?
Grazie per le eventuali risposte

corpoestraneo

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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty istruttore

Messaggio  Paolo Gros Mer 20 Mar 2013 - 0:57

e' in assoluto incompatibile proprio perche' l'attivita' congfligge con gli interessi dell'ente e svolta nello stesso comune.
Paolo Gros
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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty Re: Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista

Messaggio  tyla Mer 20 Mar 2013 - 2:31

Per quanto riguarda il cumulo della carica di assessore e dipendente dello stesso ente, mi sembra che la situazione confligga con le disposizioni di cui agli art. 60, comma 1, numero 7) (dipendenti) e 47, commi 3 e 4 (requisiti assessori esterni) del decreto legislativo 267/2000.
A meno che non si collochi in aspettativa non retribuita.

Sul conflitto di interessi mi chiedo invece se rilevi effettivamente un'incompatibilità assoluta o se non sarebbe il caso di valutarne quella effettiva, considerando la potenziale attività istituzionale che potrebbe concretamente interferire con quella professionale.
Il punto mi interessa ma sono un po' ignorante, nel senso che mi è chiaro - ad es. - che per un geometra dell'uff. Tecnico siano ipotizzabili potenziali conflitti su tutto il territorio comunale, ma questo mi sfugge per il commercialista rispetto alle attività dell'uff. Tributi.
Resto in attesa dei pareri dei colleghi più esperti.

tyla

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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty incompatibilita'

Messaggio  Paolo Gros Mer 20 Mar 2013 - 2:40

A mio parere l'attivita' confligge a prescindere poiche' l'attivita' di commercialista nello stesso comune non puo' essere limitata.
Un contribuente se si rivolge al professionista avra' sia accusa che difesa e giudice nelle stessa persona.
Il professionista ricorre all'ente e poi egli stesso giudica su quanto ricorre.Fa' acqua da tutte le parti e confligge sicuramente con l'impiego pubblico cosi' come delineato non potendo il professionista limitare la sua attivita' ai soli casi che non interessano il comune presso cui lavora
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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty Re: Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista

Messaggio  tyla Mer 20 Mar 2013 - 4:06

Sempre a livello accademico, poichè non so se i ns. esempi calzino più con la questione posta dall'autore del thread.

Ok per il tuo discorso Paolo, in effetti non saprei come sarebbe possibile limitare la professione alle sole attività che non riguardino tributi comunali, quanto meno in enti di medio-piccole dimensioni, in cui le competenze siano concentrate in poche uniità organizzative.

Ma mi chiedo, dato che l'incompatibilità andrebbe valutata nel concreto (vale a dire nell'effettiva possibilità che il lavoratore ha, data la sua posizione nell'ente, di influire nelle proprie attività extra-istituzionali), se potrebbe esserci soluzione diversa in caso di ente di grandi dimensioni.
Ad es., nel caso in cui il dipendente sia impiegato, anche con posizioni di responsabilità ma limitate alle sole competenze dell'uff. Affissioni, mi rimane difficile vietare in assoluto la possibilità di svolgere la professione richiesta. Anche perchè si tratta di un part-time al 50%, nel qual caso il conflitto di interesse sarebbe l'unico elemento ostativo e andrebbe contestato (e motivato) ampiamente. In questo caso, un nulla-osta (non un "autorizzazione") alla professione ma con limitazioni a non trattare/patrocinare con i clienti in materia di affissioni potrebbe essere ammissibile. O no?

Ripeto, anche se complesso l'argomento per me è interessante.

tyla

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Messaggio  Paolo Gros Mer 20 Mar 2013 - 4:14

...ma con limitazioni a non trattare/patrocinare con i clienti in materia di affissioni potrebbe essere ammissibile

ritengo di si ancorche' mi parrebbe limitatitvo nei confronti della libera professione e penso anche che eventuali incompatibilita' debbano in sede autorizzativa escludersi in limine
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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty Re: Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista

Messaggio  corpoestraneo Mer 20 Mar 2013 - 4:47

Innanzitutto, vi ringrazio per le risposte. Vi fornisco un paio di dettagli in più: il comune è di 1500 abitanti, sta abusando della sua posizione acquisendo nuovi clienti (con modi poco limpidi). Cosa mi suggerite di fare? Allo studio presso il quale ho iniziato da poco la pratica legale, si è rivolto un commercialista che svolge la professione nel Comune in questione.

In altro topic Paolo Gros scriveva:
L'articolo 3 del d.p.r. 27/10/1953 n. 1067 "Ordinamento della Professione del Dottore Commercialista", così come l'articolo 3 del d.p.r. 27/10/1953 n. 1068 "Ordinamento della Professione del Ragioniere e
Perito Commerciale", all'ultimo comma vieta l’iscrizione nell'Albo agli dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili non è consentito l'esercizio della
libera professione.
L'ordinamento del personale degli Enti Locali non consente, in caso di lavoro a tempo pieno, l'esercizio di attività libero professionali e quindi la iscrizione in albi professionali.
La deroga, introdotta dall'articolo 1 comma 56 della legge 662/96, concerne esclusivamente le ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale per prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno.
Pertanto l'attività di Revisore dei conti in Enti Locali, che presuppone la iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti e in quello dei Ragionieri, risulta incompatibile con il regime di pubblico dipendente a tempo pieno.

Questa disciplina vale anche nel caso da me sottoposto alla Vostra attenzione?

Grazie

corpoestraneo

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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty incompatibilita'

Messaggio  Paolo Gros Mer 20 Mar 2013 - 4:59

e no poiche' nel caso ... tempo indeterminato e parziale al 50 %

da questo nascono le nostre considerazioni
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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty Re: Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista

Messaggio  tyla Mer 20 Mar 2013 - 5:10

...la vincitrice del concorso era assessore al bilancio ...
Riguardo all'incompatibilità con la carica, dobbiamo quindi dedurre che la dip. o non sia più assessore o sia in aspettativa.

...Questa disciplina vale anche nel caso da me sottoposto alla Vostra attenzione?...
Certo, ma ancorchè si tratti di part time al 50% - e quindi in condizione potenzialmente derogante al divieto di svolgere attività professionali - la possibilità di svolgere la professione può essere riconosciuta previa appunto l'unica residuale valutazione sull'assenza di conflitti di interesse, per cui dobbiamo tornare alla prima risposta di paologros... ed interrogarci su come il dirigente del comune abbia potuto ritenere compatibile tale situazione.

tyla

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Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista Empty Re: Incompatibilità: istruttore direttivo specialista in attività contabile e tributi / commercialista

Messaggio  corpoestraneo Mer 20 Mar 2013 - 7:05

Vi sottopongo del materiale interessante:

9Giust. civ. 2010, 10, 2378
(1-4, 9) Importanti pronunce in tema di incompatibilità dei pubblici dipendenti.
La Corte suprema ribadisce la distinzione - già rilevata da Cass. 19 gennaio 2006 n. 967, in Foro it. , 2006, I, 2346 - tra regime delle incompatibilità nel pubblico impiego (quali il divieto di cumulo di impieghi o lo svolgimento di incarichi senza autorizzazione), ancora disciplinate dagli art. 60 ss. d.P.R. n. 3 del 1957 anche per il personale con rapporto di lavoro contrattualizzato, e sistema disciplinare, regolato dal d. lgs. n. 165 del 2001 ed oggi profondamente innovato dal d. lgs. n. 150 del 2009. In particolare, sin dagli albori della privatizzazione (d. lgs. n. 29 del 1993), la materia delle incompatibilità è sottratta alla contrattazione collettiva e riservata alla legge, pur se i relativi atti adottati dall'amministrazione integrano attività di gestione del rapporto, espressione di capacità e poteri di diritto privato.
Desta qualche perplessità Cass. 12 aprile 2010 n. 8642, in rassegna, che esclude, in termini generali, l'esistenza del divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali.
In passato, la giurisprudenza considerava incompatibile, ai sensi dell' art. 241, comma 3, r.d. n. 383 del 1934, la qualità di impiegato comunale o provinciale con qualunque impiego privato o esercizio di libera professione, commercio o industria, anche quando l'attività fosse effettuata in favore dell'amministrazione di appartenenza (Cass. 29 maggio 2001 n. 7305; Cass. 12 febbraio 1998 n. 1506, ivi , 1999, I, 261). Solo ai docenti delle scuole secondarie dipendenti delle amministrazioni locali era consentito l'esercizio della libera professione (Cass., sez. un., 9 dicembre 1992 n. 13003; Cass., sez. un., 19 maggio 1992 n. 5992; Cass., sez. un., 8 gennaio 1992 n. 116, in questa Rivista , 1992, I, 628; Cass., sez. un., 8 agosto 1991 n. 8643).
Il predetto regime delle incompatibilità era ritenuto applicabile anche dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 59, comma 2, l. n. 142 del 1990 e in mancanza della disciplina prevista dal precedente art. 51, comma 8 (Cass., sez. un., 29 luglio 1994 n. 7120). Secondo Cass. 21 agosto 2009 n. 18608, in rassegna, invece, dall'art. 64 l. n. 142, cit. ha abrogato l'art. 241, cit.
Dalla mancata previsione nello statuto e nel regolamento dell'ente locale della disciplina delle responsabilità, incompatibilità e divieto di cumulo tra impieghi ( ex art. 89, comma 2, lett. g , d. lgs. n. 267 del 2000), tuttavia, non sembra potersi desumere in termini generali l'insussistenza del divieto di cumulo con altro impiego, come afferma Cass. 12 aprile 2010 n. 8642, in rassegna, probabilmente condizionata dalla fattispecie esaminata (dipendente pubblico con rapporto di lavoro di lavoro a tempo parziale). Al mancato esercizio della potestà regolamentare dell'ente locale consegue, piuttosto, l'applicazione della disciplina delle incompatibilità contenuta nell'art. 56 d. lgs. n. 165, cit., anche in virtù del rinvio operato dall'art. 88 d. lgs. n. 267, cit., e fermo restando comunque il principio di esclusività del rapporto d'impiego pubblico (art. 98 cost.).
L'insussistenza di un divieto di cumulo di impieghi può essere affermata soltanto con riferimento ai dipendenti pubblici in regime di part-time , previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 92, comma 1, d. lgs. n. 267, cit. e già dell'art. 1, comma 58- bis , l. n. 662 del 1996; al di fuori dei casi rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno), al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa prevedano l'autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza (art. 1, comma 60, l. n. 662, cit.).
Mette conto di evidenziare, infine, come l'art. 1, comma 58, l. n. 662, cit. disponga che la trasformazione a tempo parziale del rapporto di impiego pubblico non possa essere comunque concessa qualora l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.
Da ultimo, la l. 4 novembre 2010 n. 183, c.d. « collegato lavoro » alla manovra finanziaria 2009, ha previsto (art. 18) che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita per un massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali o imprenditoriali, e in tale periodo non trovano applicazione le disposizioni in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi.
Sul regime delle incompatibilità dei pubblici dipendenti e sul cumulo di impieghi, Tenore , Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le consulenze e l'anagrafe delle prestazioni , Roma 2008; Id. , Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico dipendente , in Lav. p.a ., 2007, 1097 ss.; Paolucci , Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi , in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni a cura di Carinci e Zoppoli , II, Torino 2004, 796 ss., 799 ss.

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Messaggio  corpoestraneo Mer 20 Mar 2013 - 14:06

Altra info: non è più assessore (ma non so da quando).
A quanto pare sembrerebbe quadrare il tutto visto che è un rapporto di lavoro a tempo parziale...no? Anche la Cassazione sembra pensarla così...pff

corpoestraneo

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Messaggio  tyla Gio 21 Mar 2013 - 2:03

Mah.
Torno a dire: viste le dimensioni dell'ente, in cui è altamente probabile che vi possano essere influenze tra esercizio dell'attività istituzionale e quella professionale, chiunque abbia acconsentito alla trasformazione del rapporto in ptime (ovvero alla assunzione, qualora fosse prevista come ptime) deve aver ben valutato che NON sussistessero le ipotesi di conflitto di interesse delineate nei post precedenti.
Paolo Gros ha scritto:A mio parere l'attivita' confligge a prescindere poiche' l'attivita' di commercialista nello stesso comune non puo' essere limitata.
Un contribuente se si rivolge al professionista avra' sia accusa che difesa e giudice nelle stessa persona.
Il professionista ricorre all'ente e poi egli stesso giudica su quanto ricorre.Fa' acqua da tutte le parti e confligge sicuramente con l'impiego pubblico ...
Se tale valutazione è stata accuratamente effettuata... beh, è perfetto.
Salvo dimostrazione del contrario.

tyla

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