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Lucio Guerra
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LIBRO TARES a cura di lucio guerra
LIBRO TARES
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(testo aggiornato al Decreto Legge n.35/2013)
La normativa coordinata, le indicazioni applicative, schema di regolamento ed atti amministrativi
LINK DI SCARICO http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
a cura di :
Lucio Guerra
Responsabile servizi associati
Comunità montana Catria e Nerone
tecnico@cm-cagli.ps.it
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(testo aggiornato al Decreto Legge n.35/2013)
La normativa coordinata, le indicazioni applicative, schema di regolamento ed atti amministrativi
LINK DI SCARICO http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
a cura di :
Lucio Guerra
Responsabile servizi associati
Comunità montana Catria e Nerone
tecnico@cm-cagli.ps.it
Ultima modifica di lucio guerra il Lun 22 Apr 2013 - 9:00 - modificato 1 volta.
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
tanto di cappello!
tributando- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 14.06.12
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
SIETE STUPENDI!!!!!!!!!!!
ele_1981- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 07.04.13
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
La nota anci emilia romagna del 12 aprile 2013, scaricabile da
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=616
ANCI EMILIA ROMAGNA
nota tares a seguito del dl 35/2013
conferma tutte le indicazioni ed interpretazioni fornite su questo forum in materia tares, e riportate nel “LibroTares” pubblicato al seguente link
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
in particolare :
- COMPETENZA CONSILIARE DELIBERAZIONE RATE E SCADENZE: La normativa precisa che l’approvazione della delibera che fissa i termini di pagamento può essere adottata anche nelle more dell’approvazione del regolamento comunale del nuovo tributo.
Per quanto riguarda l’organo competente a deliberare si ritiene che questo sia da individuare nel consiglio comunale. Difatti, in assenza di una deroga espressa, si rende applicabile la disciplina generale di cui all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, ed in particolare il comma 22, che attribuisce espressamente al regolamento comunale la disciplina dei termini di versamento del tributo.
- NUMERO RATE E SCADENZE LIBERAMENTE SCELTE DAL COMUNE – NON VI E’ QUINDI ALCUN OBBLIGO DI FISSARE L’ULTIMA RATA A DICEMBRE : Ovviamente i termini di scadenza delle rate sono liberamente individuate dai Comuni, che dovrebbero comunque evitare di sovrapporre l’adempimento Tares a quello dell’Imu.
- LA MAGGIORAZIONE ALLO STATO E’ VERSATA UNITAMENTE ALL’ULTIMA RATA LA CUI SCADENZA E’ LIBERAMENTE SCELTA DAL COMUNE
L’art. 10, comma 2, lett. c) del Dl n. 35 del 2013 dispone che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011»
- POSSIBILITA’ DI AFFIDARE LA RISCOSSIONE A SOCIETA’ ESTERNA CON RIVERSAMENTO DELLE SOMME AL COMUNE CHE POI PAGHERA’ LA FATTURA PER IL SERVIZIO AL GESTORE :È evidente che ciò non vuol dire che l’entrata Tares possa considerarsi devoluta al gestore, ma solo che la norma provvisoria, autorizzando l’utilizzo dei “modelli di pagamento” già in uso per la Tarsu o la Tia, si è evidentemente preoccupata di velocizzare la riscossione, permettendo di mantenere, almeno per le rate precedenti all’ultima, il circuito di riscossione connesso a tali modelli, che in vigenza della Tia comporta l’acquisizione delle somme in capo al soggetto gestore. Pertanto, il gestore continuerà ad inviare i modelli di pagamento e a riscuotere le prime rate del tributo, che rimane di competenza comunale. Ovviamente, ciò non impedisce che, previa apposta convenzione, il Comune regoli il riversamento degli incassi, formalmente dovuto, in modo tale da assicurare il pagamento del corrispettivo del servizio dovuto dal Comune in modo immediato, attraverso apposite regolazioni contabili, considerando anche la natura vincolata dell’entrata Tares
Tali regolazioni, assicureranno che il Comune iscriva in bilancio sia la posta in uscita, relativa al costo della gestione dei rifiuti, che la posta in entrata, derivante dal gettito della Tares, effettuando le corrette scritture
Non è inutile precisare che la riscossione del tributo da parte del gestore lo rende automaticamente agente contabile e lo obbliga a rendere il conto del proprio operato.
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=616
ANCI EMILIA ROMAGNA
nota tares a seguito del dl 35/2013
conferma tutte le indicazioni ed interpretazioni fornite su questo forum in materia tares, e riportate nel “LibroTares” pubblicato al seguente link
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
in particolare :
- COMPETENZA CONSILIARE DELIBERAZIONE RATE E SCADENZE: La normativa precisa che l’approvazione della delibera che fissa i termini di pagamento può essere adottata anche nelle more dell’approvazione del regolamento comunale del nuovo tributo.
Per quanto riguarda l’organo competente a deliberare si ritiene che questo sia da individuare nel consiglio comunale. Difatti, in assenza di una deroga espressa, si rende applicabile la disciplina generale di cui all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, ed in particolare il comma 22, che attribuisce espressamente al regolamento comunale la disciplina dei termini di versamento del tributo.
- NUMERO RATE E SCADENZE LIBERAMENTE SCELTE DAL COMUNE – NON VI E’ QUINDI ALCUN OBBLIGO DI FISSARE L’ULTIMA RATA A DICEMBRE : Ovviamente i termini di scadenza delle rate sono liberamente individuate dai Comuni, che dovrebbero comunque evitare di sovrapporre l’adempimento Tares a quello dell’Imu.
- LA MAGGIORAZIONE ALLO STATO E’ VERSATA UNITAMENTE ALL’ULTIMA RATA LA CUI SCADENZA E’ LIBERAMENTE SCELTA DAL COMUNE
L’art. 10, comma 2, lett. c) del Dl n. 35 del 2013 dispone che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011»
- POSSIBILITA’ DI AFFIDARE LA RISCOSSIONE A SOCIETA’ ESTERNA CON RIVERSAMENTO DELLE SOMME AL COMUNE CHE POI PAGHERA’ LA FATTURA PER IL SERVIZIO AL GESTORE :È evidente che ciò non vuol dire che l’entrata Tares possa considerarsi devoluta al gestore, ma solo che la norma provvisoria, autorizzando l’utilizzo dei “modelli di pagamento” già in uso per la Tarsu o la Tia, si è evidentemente preoccupata di velocizzare la riscossione, permettendo di mantenere, almeno per le rate precedenti all’ultima, il circuito di riscossione connesso a tali modelli, che in vigenza della Tia comporta l’acquisizione delle somme in capo al soggetto gestore. Pertanto, il gestore continuerà ad inviare i modelli di pagamento e a riscuotere le prime rate del tributo, che rimane di competenza comunale. Ovviamente, ciò non impedisce che, previa apposta convenzione, il Comune regoli il riversamento degli incassi, formalmente dovuto, in modo tale da assicurare il pagamento del corrispettivo del servizio dovuto dal Comune in modo immediato, attraverso apposite regolazioni contabili, considerando anche la natura vincolata dell’entrata Tares
Tali regolazioni, assicureranno che il Comune iscriva in bilancio sia la posta in uscita, relativa al costo della gestione dei rifiuti, che la posta in entrata, derivante dal gettito della Tares, effettuando le corrette scritture
Non è inutile precisare che la riscossione del tributo da parte del gestore lo rende automaticamente agente contabile e lo obbliga a rendere il conto del proprio operato.
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
Lavoro incredibile! Grazie veramente...buona serata!
dadada- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 13.06.12
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
Circolare 1/DF del 29 aprile 2013
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
SCARICA la circolare http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=629
SONO CONFERMATE INTEGRALMENTE le interpretazioni fornite dal sottoscritto in questo forum e nel libro tares http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
- FACOLTA’ COMUNALE DI STABILIRE QUALSIASI DATA PER LE RATE DI VERSAMENTO
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14.
- COMPETENZA CONSILIARE PER DELIBERA SCADENZA E NUMERO RATE
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
- IL COMUNE A LA FACOLTA' DI STABILIRE LE DATE DI VERSAMENTO IVI COMPRESA QUELLA RIFERITA AL VERSAMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD[/b]
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u]
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
SCARICA la circolare http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=629
SONO CONFERMATE INTEGRALMENTE le interpretazioni fornite dal sottoscritto in questo forum e nel libro tares http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
- FACOLTA’ COMUNALE DI STABILIRE QUALSIASI DATA PER LE RATE DI VERSAMENTO
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14.
- COMPETENZA CONSILIARE PER DELIBERA SCADENZA E NUMERO RATE
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
- IL COMUNE A LA FACOLTA' DI STABILIRE LE DATE DI VERSAMENTO IVI COMPRESA QUELLA RIFERITA AL VERSAMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD[/b]
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u]
LIBRO TARES
Scusate, come mai non riesco a stampare il libro Tares?
Ho provato direttamente dal sito oppure scaricandolo e salvandolo sul mio PC, ma non va.
Grazie
Ho provato direttamente dal sito oppure scaricandolo e salvandolo sul mio PC, ma non va.
Grazie
QUIQUO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 08.10.11
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
QUIQUO ha scritto:Scusate, come mai non riesco a stampare il libro Tares?
Ho provato direttamente dal sito oppure scaricandolo e salvandolo sul mio PC, ma non va.
Grazie
ho inviato il libro tares all'indirizzo mail - la versione caricata nel sito ha una pw di protezione
Opera validissima
Caro Lucio,
mi sto studiando il tuo libro: hai fatto una opera davvero utile e veramente di alto livello tecnico - normativo!
Grazie e complimenti a te e i colleghi per la Passione che ci mettete.....
Giulio
onlyprecious- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 23.10.12
scaricato
Ho scaricato il testo.
Molte molte grazie per il lavoro.
L'aiuto e la competenza di colleghi più esperti è divenuta ancora di più uno dei principali strumenti di "sopravvivenza amministrativa.
E' possibile ricevere il file stampabile del testo?
Grazie ancora
Saluti
giorgio
Molte molte grazie per il lavoro.
L'aiuto e la competenza di colleghi più esperti è divenuta ancora di più uno dei principali strumenti di "sopravvivenza amministrativa.
E' possibile ricevere il file stampabile del testo?
Grazie ancora
Saluti
giorgio
GIORGIO MARENCO- Messaggi : 421
Data d'iscrizione : 14.10.11
libro TARES
Complimenti per il lavoro!!!
Cortesemente, posso ricevere anch'io il file stampabile del testo?
Grazie fin d'ora.
Il forum è sempre più prezioso, specialmente per i piccoli comuni...
Grazie ancora.
Giannina
Cortesemente, posso ricevere anch'io il file stampabile del testo?
Grazie fin d'ora.
Il forum è sempre più prezioso, specialmente per i piccoli comuni...
Grazie ancora.
Giannina
TRIBUTIFRAT- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 21.12.11
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
inviato
- Libro Tares
- Guida alla Riscossione dei Tributi Locali
in formato pdf non protetto
ringrazio per l'apprezzamento del lavoro svolto
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
- Libro Tares
- Guida alla Riscossione dei Tributi Locali
in formato pdf non protetto
ringrazio per l'apprezzamento del lavoro svolto
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
Lucio... Lavoro FANTASTICO!!!
Se posso avere il libro formato stampabile te ne sarei immensamente grato
Se posso avere il libro formato stampabile te ne sarei immensamente grato
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Libro tares
Siete eccezionali senza di voi sarebbe stato tutto più complesso. Grazie
lat75- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 21.10.12
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
inviato
- Libro Tares
- Guida alla Riscossione dei Tributi Locali
in formato pdf non protetto
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
- Libro Tares
- Guida alla Riscossione dei Tributi Locali
in formato pdf non protetto
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
Libro tares
potrei avere una copia stampabile del tuo preziosissimo libro sulla TARES.
Grazie per il lavoro che fai e che ci metti a disposizione,
tributi@comune.padula.sa.it
Grazie per il lavoro che fai e che ci metti a disposizione,
tributi@comune.padula.sa.it
enrico- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 14.12.10
Età : 64
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
inviato
- Libro Tares
- Documentazione TARE aggiornata al DL 35/2013
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
- Libro Tares
- Documentazione TARE aggiornata al DL 35/2013
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
è possibile avere il libro tares aggiornato con il DL35/13 in versione non protetta
com.ripatransone@libero.it
grazie
grazie
ivanatommasi- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
inviato
- Libro Tares
- Documentazione TARE aggiornata al DL 35/2013
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
- Libro Tares
- Documentazione TARE aggiornata al DL 35/2013
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
posso avere una copia via mail a and89rea@live.it
grazie in anticipo
grazie in anticipo
and89rea- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 18.04.13
LIBRO TARES
POTREI CORTESEMENTE AVERE UNA COPIA DEL LIBRO TARES IN FORMATO STAMPABILE?
GRAZIE INFINITE PER L'AIUTO COSTANTE
Teresita
- Libro Tares
- Guida alla Riscossione dei Tributi Locali
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it[/quote]
NOTARI TERESITA- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 28.11.11
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
inviato
- Libro Tares
- Documentazione TARES aggiornata al DL 35/2013
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it.
- Libro Tares
- Documentazione TARES aggiornata al DL 35/2013
lucio guerra
tecnico@cm-cagli.ps.it.
Re: LIBRO TARES a cura di lucio guerra
Lavoravo alla stesura del regolamento TARES e mi è sorto un dubbio relativo fase della riscossione del tributo. In particolare mi chiedevo se sia indispensabile prevedere che nei confronti dei contribuenti che non ottemperano al pagamento alle rate prestabilite (come previsto nel prototipo del MEF e nella bozza di regolamento proposta dal collega Lucio Guerra), l'invio di un avviso di accertamento con addebito delle sole spese di notifica e solo successivamente, in caso di mancato versamento nei termini previsti dal primo avviso, l'applicazione della sanzione del 30% per omesso versamento.
A differenza di quanto previsto nel prototipo del MEF, potrebbe essere previsto che le scadenze di versamento stabilite nel regolamento siano da intendersi perentorie, e da tali date decorrano i termini per il ravvedimento? Se così non fosse che senso ha prevedere nel regolamento una data (intermedia fra le varie scadenze) in cui è possibile versare in unica soluzione? Infatti anche chi versasse il tutto alla scadenza dell'ultima rata non verrebbe sanzionato.
Un ringraziamento ai colleghi del forum per il prezioso supporto.
A differenza di quanto previsto nel prototipo del MEF, potrebbe essere previsto che le scadenze di versamento stabilite nel regolamento siano da intendersi perentorie, e da tali date decorrano i termini per il ravvedimento? Se così non fosse che senso ha prevedere nel regolamento una data (intermedia fra le varie scadenze) in cui è possibile versare in unica soluzione? Infatti anche chi versasse il tutto alla scadenza dell'ultima rata non verrebbe sanzionato.
Un ringraziamento ai colleghi del forum per il prezioso supporto.
pinpi- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 09.07.12
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