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ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ACCUDIRE MIO FIGLIO
Salve a tutti, sono dipendente a tempo indeterminato di un comune e sono genitore adottivo di un bambino giunto in Italia 3 anni e mezzo fa. Senza entrare nel merito, l'equipe psicologica che ci segue, ci consiglia, al termine della scuola, di passare molto tempo con nostro figlio, di evitare di iscriverlo al centro estivo, di fare in modo che faccia vacanza tutta l'estate, perché è stato un anno molto difficile a scuola e in famiglia. Ho pensato di chiedere un'aspettativa non retribuita per motivi personali e volevo sapere che preavviso devo dare e se posso allegare qualcosa alla richiesta in modo che la prendano in considerazione seriamente. So che così creerei qualche problema a lavoro per via della turnazione delle ferie estive, ma l'aspettativa è adesso che mi serve, non a settembre o a ottobre ecc. ecc.
Se non dovessero concedermi l'aspettativa cosa posso fare? Mio figlio ha seriamente bisogno di noi, siamo in una fase molto delicata in cui gli equilibri devono essere ristabiliti.
Inoltre volevo sapere, visto che io ho diritto ai 5 gg all'anno per malattia figlio non retribuiti, se dovesse ammalarsi per un periodo superiore ai questi 5 gg, in che modo posso assentarmi dal lavoro?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Se non dovessero concedermi l'aspettativa cosa posso fare? Mio figlio ha seriamente bisogno di noi, siamo in una fase molto delicata in cui gli equilibri devono essere ristabiliti.
Inoltre volevo sapere, visto che io ho diritto ai 5 gg all'anno per malattia figlio non retribuiti, se dovesse ammalarsi per un periodo superiore ai questi 5 gg, in che modo posso assentarmi dal lavoro?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
pericle- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 10.05.13
aspettativa
L'Aran
L’art.11 del CCNL del 14.9.2000, sotto il profilo oggettivo dei motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa, menziona sia le esigenze personali che quelle di famiglia del lavoratore.
Conformemente a quell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel precedente regime pubblicistico dell’istituto, tali esigenze posso identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).
Alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi ( con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
La concessione dell’aspettativa per motivi personali, come nel regime precedente di stampo prettamente pubblicistico, non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipendeva da una valutazione della amministrazione sulla sua ricaduta sulle esigenze organizzative e funzionali da soddisfare.
Quindi, anche se non è chiamato a valutare l’effettiva sussistenza o gravità dei motivi addotti a sostegno della domanda di aspettativa, tuttavia, l’ente non è per ciò stesso obbligato a concedere sempre ed in ogni caso l’aspettativa richiesta.
Questa, infatti, non può andare a detrimento dell’organizzazione e della operatività degli uffici.
Pertanto, la fruizione dell’aspettativa può essere legittimamente rifiutata quando l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico.
Inoltre, proprio perché a tutela del suo interesse organizzativo, all’ente sono riconosciuti ampi margini di discrezionalità della concessione dell’aspettativa con riferimento sia all’ “an” sia al “quantum”.
Pertanto, l’ente potrebbe anche:
a) concedere l’aspettativa per una durata inferiore a quella richiesta;
b) differire nel tempo l’accoglimento della stessa ricerca;
c) eventualmente disporre anche la revoca dell’aspettativa già concessa.
L’art.11 del CCNL del 14.9.2000, sotto il profilo oggettivo dei motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa, menziona sia le esigenze personali che quelle di famiglia del lavoratore.
Conformemente a quell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel precedente regime pubblicistico dell’istituto, tali esigenze posso identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).
Alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi ( con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
La concessione dell’aspettativa per motivi personali, come nel regime precedente di stampo prettamente pubblicistico, non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipendeva da una valutazione della amministrazione sulla sua ricaduta sulle esigenze organizzative e funzionali da soddisfare.
Quindi, anche se non è chiamato a valutare l’effettiva sussistenza o gravità dei motivi addotti a sostegno della domanda di aspettativa, tuttavia, l’ente non è per ciò stesso obbligato a concedere sempre ed in ogni caso l’aspettativa richiesta.
Questa, infatti, non può andare a detrimento dell’organizzazione e della operatività degli uffici.
Pertanto, la fruizione dell’aspettativa può essere legittimamente rifiutata quando l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico.
Inoltre, proprio perché a tutela del suo interesse organizzativo, all’ente sono riconosciuti ampi margini di discrezionalità della concessione dell’aspettativa con riferimento sia all’ “an” sia al “quantum”.
Pertanto, l’ente potrebbe anche:
a) concedere l’aspettativa per una durata inferiore a quella richiesta;
b) differire nel tempo l’accoglimento della stessa ricerca;
c) eventualmente disporre anche la revoca dell’aspettativa già concessa.
Re: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ACCUDIRE MIO FIGLIO
grazie mille per la risposta, desideravo sapere però anche se c'è un tempo minimo di preavviso da rispettare, come ad es. i 15 gg. di congedo parentale
Inoltre volevo sapere, visto che io ho diritto ai 5 gg all'anno per malattia figlio non retribuiti, se dovesse ammalarsi per un periodo superiore ai questi 5 gg, in che modo posso assentarmi dal lavoro?
Grazie ancora.
Inoltre volevo sapere, visto che io ho diritto ai 5 gg all'anno per malattia figlio non retribuiti, se dovesse ammalarsi per un periodo superiore ai questi 5 gg, in che modo posso assentarmi dal lavoro?
Grazie ancora.
pericle- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 10.05.13
Re: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ACCUDIRE MIO FIGLIO
Grazie mille dott. Gros.
pericle- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 10.05.13
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