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http://www.irpef.info/RURALITA' ART. 9,COMMA6 D.L. 557/1993. IMPONIBILITA' IMU
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RURALITA' ART. 9,COMMA6 D.L. 557/1993. IMPONIBILITA' IMU
Buongiorno, un imprenditore agricolo, residente in altro comune, possiede dei fabbricati censiti in A/4 per i quali risulta l'annotazione ai fini della ruralità richiesta dallo stesso in quanto fabbricati ad uso abitativo non utilizzati e privi di qualsiasi utenza (art. 9, comma 6, del D.L. 557/19936).
Il contribuente sostiene di non essere tenuto al pagamento IMU è corretto?
Il contribuente sostiene di non essere tenuto al pagamento IMU è corretto?
LAPO- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.03.13
Re: RURALITA' ART. 9,COMMA6 D.L. 557/1993. IMPONIBILITA' IMU
per essere applicabile deve rispettare le seguenti condizioni :
è inoltre da considerare, a mio avviso, che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative, salvo cambiamento di destinazione d'uso urbanistiva/edilizia da abitazione a magazzini e locali di deposito ed accatastamento nelle apposite categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (stalle e garage)
ai fini imu non è + applicabile il non utilizzo
Per il riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attivita’ agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
pertanto la qualifica di imprenditore agricolo e l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, deve essere posseduta già per i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa:
- dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attivita’ agricola svolta;
- dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;
Tale requisito (iscrizione registro imprese) resta pertanto valido anche per i fabbricati strumentali all’attività agricola svolta dal proprietario o dal conduttore del fondo
è inoltre da considerare, a mio avviso, che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative, salvo cambiamento di destinazione d'uso urbanistiva/edilizia da abitazione a magazzini e locali di deposito ed accatastamento nelle apposite categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (stalle e garage)
ai fini imu non è + applicabile il non utilizzo
RURALITA' ART. 9,COMMA6 D.L. 557/1993. IMPONIBILITA' IMU
Buongiorno,
Ma la norma di cui trattasi allora non è applicabile nemmeno ai fini Ici poichè se l'abitazione non è utilizzata come tale dall'imprenditore agricolo e priva di allacci a qualsiasi utenza vengono meno i requisiti di ruralità per cui è assoggettabile anche ad Ici. Quindi tale agevolazione è riferita all'irpef ?
Ma la norma di cui trattasi allora non è applicabile nemmeno ai fini Ici poichè se l'abitazione non è utilizzata come tale dall'imprenditore agricolo e priva di allacci a qualsiasi utenza vengono meno i requisiti di ruralità per cui è assoggettabile anche ad Ici. Quindi tale agevolazione è riferita all'irpef ?
LAPO- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.03.13
Re: RURALITA' ART. 9,COMMA6 D.L. 557/1993. IMPONIBILITA' IMU
ai fini imu tutti i fabbricati sono soggetti ad imposta, compresi i rurali, in qualsiasi condizione sono, anche fatiscenti, utilizzati o meno
l'unica eccezione sono i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola in comuni montani, che rispettano i requisiti oggettivi e soggettivi
è una agevolazione che non si applica più a nulla
l'unica eccezione sono i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola in comuni montani, che rispettano i requisiti oggettivi e soggettivi
è una agevolazione che non si applica più a nulla
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