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censimento popolazione 2011

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censimento popolazione 2011 Empty censimento popolazione 2011

Messaggio  nunzia martino Gio 28 Lug 2011 - 8:59

ciao paolo
devo istituire capitolo censimento popolazione 2011 entrata e spesa dove li scrivo?
grazie

nunzia martino

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censimento popolazione 2011 Empty Re: censimento popolazione 2011

Messaggio  serio Gio 28 Lug 2011 - 11:13

nunzia martino ha scritto:ciao paolo
devo istituire capitolo censimento popolazione 2011 entrata e spesa dove li scrivo?
grazie

Io ho fatto così:

titolo II entrata

titolo I spesa dovresti crearti 3 capitoli : intervento 01,02 e 03 ( alcuni ne hanno creato uno anche per irap

serio

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Messaggio  Paolo Gros Gio 28 Lug 2011 - 23:34

Ritengo nello specifico non rivestire la dignita' di spesa corrente dell'ente ma di un servizio espletato in conto di terzi per cui imputerei entrata ed uscita in Pdg , servizi in conto di terzi (l'Istat e' soggetto terzo rispetto al Comune)
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censimento popolazione 2011 Empty Re: censimento popolazione 2011

Messaggio  serio Gio 28 Lug 2011 - 23:59

Paolo Gros ha scritto:Ritengo nello specifico non rivestire la dignita' di spesa corrente dell'ente ma di un servizio espletato in conto di terzi per cui imputerei entrata ed uscita in Pdg , servizi in conto di terzi (l'Istat e' soggetto terzo rispetto al Comune)

anche io sostengo la tua tesi... ma che senso ha, allora, inserire la voce di esclusione nello schema del patto di stabilità interno?

serio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 29 Lug 2011 - 0:01

Ha la sua ratio proprio perche' tali spese non rilevino ai fini del patto , del resto come detto, l'ente non puo' non farle ma le deve fare nel limite monetario che un soggetto terzo stanzia.
Paolo Gros
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censimento popolazione 2011 Empty Re: censimento popolazione 2011

Messaggio  serio Ven 29 Lug 2011 - 0:06

Paolo Gros ha scritto:Ha la sua ratio proprio perche' tali spese non rilevino ai fini del patto , del resto come detto, l'ente non puo' non farle ma le deve fare nel limite monetario che un soggetto terzo stanzia.

non era quello che volevo dire.... ma se sono quote da detrarre dal patto, significa che sono da inserire nella parte corrente, però poi da toglierle ed inserirle tra le voci escluse

serio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 29 Lug 2011 - 0:15

Ho capito cio' che intendevi ma partivo dal ragionamento a monte che in luogo di inserire per escludere e' operativamente vantaggiso non inserire.
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Messaggio  serio Ven 29 Lug 2011 - 0:22

Paolo Gros ha scritto:Ho capito cio' che intendevi ma partivo dal ragionamento a monte che in luogo di inserire per escludere e' operativamente vantaggiso non inserire.

ma il problema non è quello che mi conviene fare , ma quello che si DEVE fare

serio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 29 Lug 2011 - 0:32

Onestamente la procedura che proponevo e' riferibile all'operativita' tra la contabilita' terorica e quella reale.
E' incontrovertibile che ai fini del patto sia spesa da inserirsi nel titolo primo ma operativanmente spesso occorre nel concreto di tutti i giorni operare economicamente soprattutto quando le operazioni fatte sono neutre.
Nel tempo ho imparato che una cosa e' la filosofia contabile del mondo platonico della perfezione ma poi dopo tanti anni di servizio mi sono reso conto che le cose non stanno in questo modo.
I consigli che cerco di dare vogliono spesso mutuare i due principi rimanendo piu' che chiaro che ciascuno possa operare come meglio ritiene.
Cio' quindi di cui parlavo non riveste il carattere della convenienza violando il dovuto , ma il carattere della snellezza dell'azione amministrativa , forse elusiva , ma non illegittima.
E poi come dicono molti spot pubblicitari ....liberi di...
Paolo Gros
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Messaggio  paolo.i Ven 29 Lug 2011 - 1:12

serio ha scritto:
nunzia martino ha scritto:ciao paolo
devo istituire capitolo censimento popolazione 2011 entrata e spesa dove li scrivo?
grazie

Io ho fatto così:

titolo II entrata

titolo I spesa dovresti crearti 3 capitoli : intervento 01,02 e 03 ( alcuni ne hanno creato uno anche per irap


Mi spiegate perchè le entrate e le spese per censimento, che SONO un servizio per conto terzi, non vanno nelle partite di giro ma nel bilancio? C'è qualche circolare o sentenza corte dei conti? Qualche principio contabile a me sconosciuto?

Ve lo chiedo sinceramente, non per fare polemica, ma perchè ho oggettive difficoltà a capire allora a cosa servono le partite di giro!!!

paolo.i

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Messaggio  Paolo Gros Ven 29 Lug 2011 - 1:18

Si procede per deduzione per gli enti soggetti al patto come giustamente faceva notare il collega serio nei suoi post che come detto in via giuscontabile sono assolutamente condivisibili.
Per i piccoli enti direi che il problema non si ponga .
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Messaggio  serio Ven 29 Lug 2011 - 1:20

paolo.i ha scritto:
serio ha scritto:
nunzia martino ha scritto:ciao paolo
devo istituire capitolo censimento popolazione 2011 entrata e spesa dove li scrivo?
grazie

Io ho fatto così:

titolo II entrata

titolo I spesa dovresti crearti 3 capitoli : intervento 01,02 e 03 ( alcuni ne hanno creato uno anche per irap


Mi spiegate perchè le entrate e le spese per censimento, che SONO un servizio per conto terzi, non vanno nelle partite di giro ma nel bilancio? C'è qualche circolare o sentenza corte dei conti? Qualche principio contabile a me sconosciuto?

Ve lo chiedo sinceramente, non per fare polemica, ma perchè ho oggettive difficoltà a capire allora a cosa servono le partite di giro!!!

La voce S6 dello schema del patto di stabilità interno alle spese da deterarre dal TITOLO I dice:
S6 - Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come convertito . - Impegni

serio

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Messaggio  paolo.i Ven 29 Lug 2011 - 1:26

Grazie Paolo e Serio per le risposte! Ora è tutto più chiaro... e soprattutto (essendo non soggetto al patto) sono tranquillo di averli messi nelle partite di giro!!!

paolo.i

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Messaggio  serio Ven 29 Lug 2011 - 1:39

paolo.i ha scritto:Grazie Paolo e Serio per le risposte! Ora è tutto più chiaro... e soprattutto (essendo non soggetto al patto) sono tranquillo di averli messi nelle partite di giro!!!

ma non credo che sia un problema di patto....è un problema di allocazione in bilancio....

se vale per gli enti soggetti al patto perchè non dovrebbe valere per gli altri?

serio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 29 Lug 2011 - 1:44

Reitero il concetto di base " Cio' quindi di cui parlavo non riveste il carattere della convenienza violando il dovuto , ma il carattere della snellezza dell'azione amministrativa , forse elusiva , ma non illegittima.
E poi come dicono molti spot pubblicitari ....liberi di
...."

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Messaggio  francodan Ven 29 Lug 2011 - 1:54

buona lettura

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2010 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 151/PAR/2010

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE) pervenuta in data 8/11/2010 prot. n. 3781;
Vista l’ordinanza n. 36 dell’11/11/2010 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 24/11/2010;
udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci;
Ritenuto in
FATTO
Il Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE), con la nota riportata in epigrafe, richiede il parere della Sezione per accertare la corretta allocazione in bilancio della spesa da sostenere per la realizzazione del censimento dell’agricoltura 2010 effettuato dall’ISTAT.
Il Sindaco specifica, infatti, che qualora tali risorse fossero imputate tra i servizi per conto terzi si avrebbero effetti neutrali ai fini dell’osservanza del patto di stabilità interno, mentre se fossero allocate tra le entrate e le spese correnti, pur rimanendo escluse dal patto di stabilità ai sensi dell’art. 50, comma 3, del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, potrebbe risultare difficile per l’Ente, inadempiente al patto di stabilità interno dell’esercizio 2009, provvedere all’applicazione del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.
In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cutrofiano organo rappresentativo dell’Ente e pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti.
Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.
Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.
Invero, già l’art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.
Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.
Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.
Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”.
Il Collegio evidenzia che per “contabilità pubblica” deve intendersi la disciplina inerente la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l’acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell’ente, l’indebitamento ed i controlli su tali attività.
La Sezione ritiene che il quesito sottoposto dal Sindaco del Comune di Cutrofiano possa inquadrarsi nell’alveo della contabilità pubblica poichè inerente la corretta allocazione contabile della spesa da sostenere per la realizzazione del censimento dell’agricoltura 2010 e l’applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno dettate ai fini di tutela dell’unità economica della Repubblica e che, per espresso dettato dell’art. 77 bis comma 1 del D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella L. 06/08/2008 n. 133, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica possa inquadrarsi nella materia di contabilità pubblica.
L’articolo 17 del D. L. 25/09/2009 n. 135 convertito nella L. 20/11/2009 n. 166 prevede, in considerazione delle necessità ed urgenza di far fronte agli obblighi comunitari, l’autorizzazione di spesa in favore dell’Istituto Nazionale di Statistica per l’esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura.
L’articolo 50 del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 30/07/2010 n. 122 che dispone anche il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non profit, al terzo comma, prevede per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti siano escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Inoltre, per gli enti territoriali per i quali il patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.
Con la Legge di conversione n. 122/2010 su richiamata è stata estesa l’applicazione delle disposizioni del comma terzo anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6º censimento dell’agricoltura.
Pertanto, i modelli aventi ad oggetto il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2010 elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti riportano tra le componenti da detrarre dalle entrate finali correnti, al punto “E 8” e dalle spese finali del titolo I, al punto “S 6” proprio le entrate e le spese connesse a risorse provenienti dall’ISTAT per l’esecuzione dei censimenti di cui all’art. 50, comma 3, del citato D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010.
La Sezione precisa, inoltre, che dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23/03/2010 n. 815 emerge che l’Istat con nota del 1° marzo 2010 ha validato il contenuto del piano integrato di censimento elaborato dalla Regione che comprende nella rete di rilevazione anche gli uffici comunali di censimento aventi, tra l’altro, il compito di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio, assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie e rendicontare l’impiego delle risorse economiche trasferite dall’Istat come contributo alla copertura dei costi per l’effettuazione delle operazioni censuarie.
Ad avviso del Collegio, appare evidente dall’esame del disposto dell’art. 50 del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 e dei citati modelli ministeriali di rilevazione inerenti l’osservanza del patto di stabilità interno che trattasi di risorse che devono trovare corretta allocazione contabile tra le entrate e le spese correnti e che, tuttavia, non concorrono ai fini del saldo sul quale calcolare il patto di stabilità interno per effetto dell’esclusione espressamente consentita dal legislatore.
Deve, peraltro, aggiungersi che, con le pronunce n. 86 del 22/07/2009, n. 17 del 12/05/2010, n. 26 del 26/05/2010 e del 21/07/2010, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ha chiarito che i servizi per conto terzi, come chiarito dall’art. 168 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente, sono puntualmente definiti dal D.P.R. n. 194/1996 e sono immodificabili come sancito al punto 48 del principio contabile n. 1, approvato il 12 marzo 2008 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.
Il principio contabile n. 2, approvato il 18 novembre 2008, al punto 25, specifica che le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d’acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato; b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.; c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell’ente sia quelli che l’ente deve versare ad altri soggetti; d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.
La Sezione specifica, inoltre, che le sanzioni o limitazioni amministrative a carico degli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli finanziari costituisce “grave irregolarità” nella gestione finanziaria ed amministrativa degli enti interessati e che all’irregolarità finanziaria è necessario porre rimedio adottando le misure necessarie per ricondurre la gestione finanziaria dell’ente entro i limiti stabiliti dall’ordinamento (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia deliberazione n. 813/2009).
Il Collegio ritiene, quindi, che l’Ente deve intraprendere ogni iniziativa idonea a garantire la concreta osservanza delle limitazioni imposte dal legislatore in conseguenza della mancata osservanza del patto di stabilità interno dell’esercizio 2009.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE).
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2010.

Il relatore Il Presidente
f.to S. Petrucci f.to V. Lomazzi


Depositata in Segreteria il 25/11/2010
Il Direttore della Segreteria
f.to C. Doronzo
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Messaggio  Paolo Gros Ven 29 Lug 2011 - 2:28

Torniamo con i piedi a terra e digitiamo "censimento popolazione spesa in conto di terzi" su Google e verifichiamo in percentuale quali e quanti enti locali hanno inserito tali spese nel titolo primo.
La Corte poi richiamando il principio contabile n. 2 nell'indicare la lettera f scrive : le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.
ove rigorosamente e' innovativo rispetto al Tuel e non significa nulla.
La stessa Corte , a mio avviso debolmente, rileva l'imputabilita' alla spesa corrente dai modelli del patto di stabilita' conseguendone la corretta imputazione.
Continuo, rispettando l'opinione di tutti e dei magistrati contabili in particolare , a ritenere una vera e propria masturbazione contabile l'inserimento , quanto meno per gli enti non soeggetti al patto, tale spese nella parte corrente.....ma caspita il censimento si effettua ogni 10 anni , altro che corrente!
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censimento popolazione 2011 Empty Re: censimento popolazione 2011

Messaggio  francodan Ven 29 Lug 2011 - 3:05

anche nei bilanci dei miei comuni da sempre si è utilizzata la partita di giro....comunque vi sono comuni che seguono questa strada e altri che usano entrate e spese correnti...penso che la corte voglia evitare che le partite di giro servano per operazioni fittizie o per escamotage contabili e quindi tenda a dare una interpretazione rigorosa e fortemente restrittive dell'istituto partite di giro.
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