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TARES LOCALI A DISPOSIZIONE
Per quanto riguarda i locali a disposizione che nel nostro comune sono effettivamente case vuote e mai utilizzate, posso, per aiutare questi contribuenti, far pagare solo la quota fissa e non quella variabile?se lo faccio però si tratta di un caso di agevolazione che deve essere finanziato dal comune col suo bilancio e non spalmato sugli altri contribuenti?
DNox- Messaggi : 100
Data d'iscrizione : 11.04.12
Re: TARES LOCALI A DISPOSIZIONE
linee guida mef
10. Riduzioni e agevolazioni
Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l’incidenza sul PEF.
Riduzioni. Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15, 16 e 18 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ossia:
Comma 15. Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Comma 16. Riduzione non superiore al 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, determinata, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Comma 18. Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF.
La riduzione di cui comma 17, relativa alla raccolta differenziata riferibile alla generalità delle utenze domestiche, comporta di regola solo uno spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche, come sarà meglio puntualizzato al successivo punto 14. Rende peraltro possibile anche ulteriori specifiche forme di riduzione, ad es. in relazione all’utilizzo di sistemi di compostaggio domestico.
10. Riduzioni e agevolazioni
Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l’incidenza sul PEF.
Riduzioni. Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15, 16 e 18 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ossia:
Comma 15. Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Comma 16. Riduzione non superiore al 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, determinata, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Comma 18. Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF.
La riduzione di cui comma 17, relativa alla raccolta differenziata riferibile alla generalità delle utenze domestiche, comporta di regola solo uno spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche, come sarà meglio puntualizzato al successivo punto 14. Rende peraltro possibile anche ulteriori specifiche forme di riduzione, ad es. in relazione all’utilizzo di sistemi di compostaggio domestico.
TARES LOCALI A DISPOSIZIONE
Rientrano quindi tra i casi di immobili che possono avere riduzioni, ma le riduzioni previste possono arrivare al massimo fino al 30%. Io posso quindi a queste case applicare la riduzione del 30% sia sulla quota fissa che quella variabile, ma esentare sulla quota variabile sarebbe ancora di più quindi è da considerarsi come agevolazione o comunque come riduzione anche se al 100% sulla quota variabile?
DNox- Messaggi : 100
Data d'iscrizione : 11.04.12
Re: TARES LOCALI A DISPOSIZIONE
ma esentare sulla quota variabile sarebbe ancora di più quindi è da considerarsi come agevolazione da finanziare con fondi di bilancio
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