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Autorizzazione lavoro libero professionista.

5 partecipanti

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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Autorizzazione lavoro libero professionista.

Messaggio  GALATEA Mer 24 Nov 2010 - 2:30

Buongiorno,

vorrei sapere se è possibile per un dipendente a tempo pieno ed indeterminato svolgere attività lavorativa come libero professionista presso una scuola di sci. Nello specifico il dipendente non risulta essere nè socio nè dipendente della scuola bensì assoggetta le prestazioni alla ritenuta d'acconto.
Il dipendente, come la legge impone, risulta essere iscritto all'albo professionale regionale dei maestri di sci.
Grazie per l'aiuto.

GALATEA

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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Autorizzazione lavoro come libero professionista al dipendente full time

Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Nov 2010 - 2:54

La norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996.
Nella specifica fattispecie la risposta e' affermativa al ricorrere delle seguenti condizioni:
-• la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico
-• il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione
-• la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto

-L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Nel diritto sono da considerarsi comunque incompatibili con la qualificazione di pubblico dipendente l'’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo l'l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici; l'l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato

Di contro tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno ,oltre ad un lungo elenco che in questo contesto non rileva vi e' anche l'attivita' di revisore contabile ( ricordo che molti segretari sono revisori contabili ed esercitano presso enti diversi da quello di apparteneza )

Ora l'attivita' professionale di maestro di sci , alle condizioni di fatto suindicate e' sicuramente compatibile con l'impiego per due ordine di motivi :
1)attività professionale che prevede l’iscrizione all’albo maestri di sci ( per la Regione Piemonte :art.3 della LR Piemonte n. 50/92 e sua istituzione- )
2)attivita' non incompatibile al pari del revisore contabile dipendente e titolare di partita Iva o iscrizione separata Inps ( nonche' iscritto all'albo revisori)

Ritengo quindi, essendo chiarissimo, che il dipendente possa essere autorizzato dal proprio dirigente o responsabile o altro soggetto indicato nel regolamento uffici e servizi.
E' del tutto evidente inoltre che ogni diniego debba essere opportunamente motivato indicando i motivi di fatto e di diritto che ostano all'autorizzazione.
Ogni controversia e' di competenza del Giudice ordinario.
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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty libero professionista Geometra

Messaggio  lisco Ven 26 Ago 2011 - 2:43

Se così è, il Comune potrebbe autorizzarmi a collaborare con uno studio professionale anche senza essere part time al 50%?

lisco

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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Libera professione

Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 2:50

Nel diritto sono da considerarsi comunque incompatibili con la qualificazione di pubblico dipendente l'’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo l'l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici; l'l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato

Ne consegue che quanto richiesto e' possibile se :
- non confligga con gli interessi dell'ente
- sia presente l'iscrizione all'albo geometri.
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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty libero professionista Geometra

Messaggio  lisco Ven 26 Ago 2011 - 3:19

Paolo Gros ha scritto:Nel diritto sono da considerarsi comunque incompatibili con la qualificazione di pubblico dipendente l'’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo l'l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici; l'l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato

Ne consegue che quanto richiesto e' possibile se :
- non confligga con gli interessi dell'ente
- sia presente l'iscrizione all'albo geometri.

scusa se insisto ma copio e incollo il parere diverso di ANCI RISPONDE

Nel caso di un dipendente di un Ente Locale, ingegnere, potrebbe essere iscritto all’ordine professionale solo speciale dei dipendenti pubblici e non può esercitare la libera professione a meno che non abbia un rapporto a part-time non superiore al 50%, anche se operasse in un ambito territoriale diverso dal Comune di appartenenza.
Nella fattispecie l’interessato può essere socio di una s.a.s. ma non può ricoprirvi cariche sociali né prestarvi attività professionale né potrà essere autorizzato dall’Ente di appartenenza in base al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego .
L’Ente di appartenenza dovrebbe avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato per l’iscrizione all’albo professionale e verificare presso l’ordine se l’interessato abbia svolto attività libero professionale senza autorizzazione, diffidandolo contemporaneamente a cancellarsi dall’ordine od a rimanere iscritto solo nello speciale albo dei tecnici pubblici dipendenti.
Questa iscrizione è infatti in contrasto con quanto disposto dall’art. 14, comma 5 del CCNL 6.7.95.

lisco

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 3:30

Il parere Anci confligge con la legge anche se mette qualche paletto :
"nello speciale albo dei tecnici pubblici dipendenti"
"se l’interessato abbia svolto attività libero professionale senza autorizzazione, "

nel caso l'autorizzazione dell'ente e' chiesta ex ante con l'elencazione delle attivita' che vengono svolte che ovviamente non devono confliggere con gli interessi dell'ente.
Tale attivita' deve essere svolta fruendo di periodi feriali.

Essendo chiaramente solo una mia umile interpretazione personale e' comunque ben lungi dal contestare il parere Anci.
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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Re: Autorizzazione lavoro libero professionista.

Messaggio  PAOLO1971 Ven 26 Ago 2011 - 3:33

non riscontro nell'art. 53 "attività.....di tipo professionale che non prevede uno specifico albo". E' specificazione contenuta nel D.P.R. n. 3/57, orientamento giurisprudenaizle?

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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Libera professione

Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 3:37


Nel comparto scuola ad esempio :

Nel pubblico impiego vige il principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro. Ciò comporta che, di noma, i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza; che non possano cumulare più rapporti di impiego pubblico, bensì siano tenuti, in caso di conferimento di un altro impiego, a rinunciare al primo. Con particolare riferimento al rapporto di docenza, ugualmente, in linea di principio il personale docente e non docente non può svolgere nessun altro lavoro subordinato. Posta questa regola generale, ci sono casi in cui il dipendente pubblico può svolgere incarichi di tipo diverso, se autorizzato dalla propria amministrazione, ovvero, nel caso della scuola, dal dirigente scolastico, e se ricorrano alcune condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un incarico temporaneo e occasionale: sono, quindi, autorizzabili le attività svolte in regime diverso dal rapporto di lavoro subordinato, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se prestate ripetutamente e retribuite, sempre che per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego. Secondariamente, l’attività non deve presentare profili di conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, l'impegno lavorativo derivante dall'incarico non deve essere incompatibile con il servizio cui il dipendente è addetto, né deve pregiudicarne il regolare svolgimento. Infine, evidentemente, l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. Ci sono poi, da un lato, attività incompatibili per definizione con un rapporto di pubblico impiego, quali l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo; l’impiego alle dipendenze di privati; l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Così come sussistono, dall’altro, attività pienamente compatibili, quali le attività che sono esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, come la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione ecc.; le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; l’utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali; la partecipazione a società di capitali con responsabilità limitata al capitale versato; gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale; la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo; l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio; gli incarichi presso le commissioni tributarie; gli incarichi come revisore contabile. Inoltre, al personale docente è consentito, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni per le quali è necessaria l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale – sempre a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio; impartire lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto. A tale ultimo proposito, si ricorda che è per legge vietato ai docenti impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, e valutare allievi preparati privatamente. A tal fine, in caso di assunzioni di lezioni private il docente è tenuto a comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza al capo d’istituto che può vietarle (sentito il consiglio di circolo o d’istituto) per esigenze di buon andamento scuola. Infine, giova richiamare le più recenti disposizioni contrattuali le quali, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, consentono ai docenti di svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti del territorio – ferma l’esclusione per gli alunni delle proprie classi; e, agli stessi fini, autorizzano i docenti a prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che abbiano bisogno di disporre di particolari competenze professionali non presenti nell’ambito dell’istituzione scolastica: tale collaborazione plurima non comporta esoneri dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio, ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Libera professione

Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 3:43

Riassumendo :
Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:
la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Re: Autorizzazione lavoro libero professionista.

Messaggio  francodan Ven 26 Ago 2011 - 6:52

Nel rapporto d'impiego con le p.a. vige il principio generale per effetto del quale l'impiegato deve dedicare all'ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, con la conseguenza che sussiste incompatibilità tra l'impiego pubblico e l'esercizio di una libera professione. C. Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 25.10.2007, n. 818 in Riv. corte conti, 2007, 5 156.
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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 8:41

Nel caso era ...la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico
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Autorizzazione lavoro libero professionista.  Empty Re: Autorizzazione lavoro libero professionista.

Messaggio  francodan Sab 27 Ago 2011 - 7:15

ho citato anche una parte della giurisprudenza che è nel senso rigoroso di escludere pure l'occasionalità...
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