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decorrenza modifica sanzione tardivo versamento

3 partecipanti

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Messaggio  Andrea Lun 8 Ago 2011 - 5:14

Buongiorno, il DL 98/2011 con l'art. 23 comma 31 ha modificato l'art. 13 comma 1 del DLGS n. 471/1997, per chi paga con un ritardo inferiore ai 15 giorni.
Mi chiedo da quando applicare questa norma: per le violazioni compiute dal 06.07.2011, per gli avvisi di accertamento emessi dal 06.07.2011 o per gli avvisi di accertamento non scaduti al 06.07.2011?
Nello spirito del favor rei direi che vale già per gli avvisi di accertamento non scaduti al 06.07.2011, ma non ne sono sicuro.
Grazie a chi vorrà rispondere

Andrea

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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Lun 8 Ago 2011 - 5:44

Vedi la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 05.8.2011 al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7/circolare+41e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7.
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decorrenza modifica sanzione tardivo versamento Empty Ravvedimento

Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Ago 2011 - 5:52

Per nessuno dei casi poiche' la norma modifica il ravvedimento per cui deve essere ad iniziativa del contribuente e non a seguito avviso di accertamento.

Si rammenta che la riduzione in parola si aggiunge, per espressa
previsione normativa, a quella disposta dall’articolo 13 comma 1, lettera a) del
d.lgs. n. 472 del 1997 in caso di ravvedimento operoso. Ciò significa che, se il
versamento è effettuato con un ritardo inferiore a quindici giorni e allo stesso si
accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro
il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’articolo 13, comma
1, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 si aggiunge a quella di un decimo
del minimo prevista dal citato articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472
del 1997 (percentuale così ridotta dall’articolo 1, comma 20, lett. a), della legge
13 dicembre 2010, n. 220, applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal
1º febbraio 2011).


Ultima modifica di Paolo Gros il Lun 8 Ago 2011 - 7:03 - modificato 1 volta.
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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Lun 8 Ago 2011 - 6:42

Ma l'Agenzia delle Entrate nella circolare citata ricorda che "la sanzione c.d. mite, come già chiarito nella circolare n. 138/2000, si applica indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti necessari per avvalersi del ravvedimento operoso, e dunque anche in sede di accertamento della violazione. Di conseguenza, gli uffici applicheranno la sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo in presenza di versamenti tardivi a prescindere dal mancato perfezionamento del ravvedimento operoso, per esempio all'atto del riscontro della violazione in sede di liquidazione automatica delle dichiarazioni." (R. Rosati da ItaliaOggi del 06/8/2011).
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Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Ago 2011 - 6:52

gia' tempo or sono ( e sono andato a rileggerlo ) scrissi:


Ogni giorno di ritardo sanzione ridotta al 2%. Allo 0, 2% per effetto della regolarizzazione spontanea
La manovra correttiva 2011, ha previsto delle importanti novità all’art. 23, comma 31, della legge n. 111/11 in materia di versamenti tardivi entro 15 giorni. La novità riguarda il profilo sanzionatorio in caso di tardivo versamento entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita.

Riduzioni precedenti- Riduzioni erano già previste dal decreto legislativo n. 471/97, all’art. 13, comma 1. La norma infatti prevedeva una riduzione della sanzione del 30% dell’importo dovuto, qualora il contribuente avesse provveduto al versamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza naturale. Importo ridotto ulteriormente al 2% ma solo per alcune tipologie di crediti, ossia quelli assistiti da garanzia reale o personale, stabilite per legge o dall’Amministrazione finanziaria.

Nuovi sconti alle sanzioni- L’art. 23, comma 31 del d.l. n. 98/11, convertito in legge n. 111/2011, si è soffermato su questa sanzione ridotta dal 30 al 2%, estendendola a tutte le tipologie di versamenti, non solo quelli stabiliti dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/97.
In altre parole, il contribuente che abbia omesso il versamento entro la scadenza stabilita, può versarla nei 15 giorni successivi, avendo come sconto, una sanzione ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo e per qualsiasi tipologia di versamento.

Sanzione variabile- E’ una misura caratterizzata dalla variabilità, poiché il principio di fondo è “prima si paga, minore sarà l’importo della sanzione”. Così se il contribuente paga (senza ravvedimento), il primo giorno successivo alla scadenza naturale, la sanzione è del 2%. Al secondo giorno del 4%, al terzo del 6% fino ad arrivare al quindicesimo, dove la sanzione da applicare è quella ordinaria, stabilità già in precedenza nella misura del 30% dell’importo non versato.

Ravvedimento operoso- E’ possibile la regolarizzazione spontanea del contribuente che paga il versamento dovuto mediante l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato all’art. 13, d.lgs. n. 472 del 1997. La sanzione prevista è pari ad 1/10. In altre parole, quando il versamento viene eseguito spontaneamente dal contribuente entro 15 giorni dalla naturale scadenza, la riduzione a un decimo, disposta dal ravvedimento operoso, è estesa a ogni giorno di ritardo. Così in parole povere, per il versamento effettuato entro 15 giorni, la sanzione è del 2%, ma per effetto del ravvedimento operoso si riduce allo 0,2%. Al terzo giorno dello 0,4% fino ad arrivare al 15esimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza stabilita, dove l’ordinaria sanzione del 30% è ridotta al 3%.

Regime transitorio- La manovra correttiva è stata approvata il 6 luglio scorso, quando è entrato in vigore il decreto. Stando la transitorietà della disciplina, si applica il principio del favor rei, per cui nel caso “la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di diversa entità, si applica la legge più favorevole” (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/97). Così, la riduzione per quei versamenti tardivi effettuati entro e non oltre i 15 giorni, estesa ora a tutte le tipologie di versamento, si applicherà anche per violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 98/11. A condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.

Messo in questo senso mi pare piu' chiaro.
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Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Ago 2011 - 8:17

Riassunto nel concreto .

modifica alla sanzione del 30% per tardivo pagamento
( art,13 comma 1 Dllgs 471/97 )

dal 1 al 15esimo giorno dalla notifica la sanzione e' del 2% al giorno ( al 15esimo torna quindi piena al 30%)

Estensione della norma al ravvedimento operoso prima 30 giorno al 3% (1/10 di 30%)
( art.13 del Dlgs 472/2010)

dal 1 al 15esimo giorno lo 0,2% al giorno (1/10 di 2% ) ed al 15esimo gio0rno quindi e' nuovamente e fino al 30esimo del 3%.

decorre dal 6/7/2011


Ultima modifica di Paolo Gros il Lun 15 Ago 2011 - 23:15 - modificato 1 volta.
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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Lun 8 Ago 2011 - 10:33

Scusa Paolo ma ti pongo un caso limite:
un contribuente paga con 5 giorni di ritardo senza versare alcunchè a titolo di sanzione (che dovrebbe essere del 10%). Successivamente gli viene notificato avviso di accertamento. Il contribuente paga dopo un giorno e così sconta solo un 2% nonostante abbia realmente pagato l'imposta con 5 giorni di ritardo.
Io invece ho interpretato la norma nel senso di considerare anche nell'avviso i giorni di ritardo nell'effettuare il pagamento. Quindi se l'ha effettuato dopo 5 giorni gli applico la sanzione del 10% che avrà tempo di pagare entro 60 giorni dalla notifica e che tale rimarrà anche poi.
So che potrebbe esserci una disuguaglanza tra due contribuenti che pagano entrambi con 5 giorni di ritardo ma uno solo paga la sanzione immediatamente e l'altro attende l'avviso di accertamento ma non riesco a cogliere il passaggio in cui se uno paga l'avviso dopo il 15° giorno paga la sanzione piena.
Così come non mi parrebbe corretto sanzionare in maniera ridotta un soggetto che non ha mai pagato nulla e quindi scontargli nell'avviso una percentuale inferiore al 30 se provvede a pagare nei primi 15 giorni dalla notifica.
In conclusione, io guarderei all'effettivo giorno di pagemento spontaneo e non a quello dell'avviso.
Ciò lo ricavo dall'esempio portato dalla circolare 41/2011 dove dice:
"Così, ad esempio, se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due
giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni
dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad
euro 4." Pagamento effettuato dopo 2 giorni ma ravvedimento effettuato entro trenta giorni.
Stefano

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Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Ago 2011 - 23:28

E' la base di partenza che sbagli ovvero :
"un contribuente paga con 5 giorni di ritardo senza versare alcunchè a titolo di sanzione (che dovrebbe essere del 10%"

in tal caso se il contribuente avvesse versato l'autosanzione ( ravvedimento ) non avrebbe versato il 10% che e' la sanzione emessa dall'ufficio ma 1/10 del 10%
ovvero l'1%.

"So che potrebbe esserci una disuguaglanza tra due contribuenti che pagano entrambi con 5 giorni di ritardo ma uno solo paga la sanzione immediatamente e l'altro attende l'avviso di accertamento ma non riesco a cogliere il passaggio in cui se uno paga l'avviso dopo il 15° giorno paga la sanzione piena"

conseguendone che se il soggetto paga con ravvedimento operoso (spontanemanete )
corriisponde la seguente sanzione :

1 giorno : 0,2%
2 giorno : 0,4%
3 giorno : 0,6 %
..
...
15 giorno : 3%

se il soggetto paga dopo l'avviso di accertamento corrisponde la seguente sanzione:

1 giorno : 2%
2 giorno : 4%
3 giorno : 6%
..
...
15 giorno : 30%

Come vedi sia per la sanzione per omesso tardivo versamento al 15esimo giorno si torna alla sanzione originaria ovvero 30% , sia per il ravvedimento opersoso che al 15esimo giorno torna al 3% conseguendone:

per il primo giorno di ritardo dopo l'accertamento la sanzione e' del 2% mentre tale sanzione base se applicata al ravvedimento e' 1/10mo ovvero lo 0,2%.

Questo evita' di sentire i contribuenti protestare dicendo " per un giorno mi avete fatto la sanzione del 30% ! " poiche' nei primi quindici giorni di ritardo tale sanzione e' graduata al 2% pro die.
Ovviamente modificando la legge 111/2011 la sanzione madre del 30% andava gioco forza modificato cio' che ne deriva ovvero il ravvedimento che prima era 1/10 del 30% nei primi trenta giorni mentre ora e' graduato nei primi 15 sempre pari ad 1/10mo della sanzione madre che ora pero' e' il 2% pro die e non piu' il 30 se non dopo il 15esimo giorno.
Paolo Gros
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