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Rimborso spese consiglieri comunale
Un Consigliere Comunale ha partecipato ad un consiglio comunale e ha richiesto il rimborso delle spese per lo spostamento dalla propria sede lavorativa.
Nel merito ha citato le determinazioni del Consiglio di stato che ha indicato quale riferimento la dimora abituale ex articolo 43 comma 2 del Codice Civile significando che il Consigliere può dar prova della stessa con ogni mezzo indipendentemente dalle risultanze anagrafiche;
A tale proposito ha allegato il contratto di locazione regolarmente registrato da dove risulta che il posto dove risiede.
Basta questo atto per poter procedere al rimborso e con quali modalità occrre calcolare le spese di rimborso considerato che ha dichiarato di aver viaggiato con la propria autovettura ?
Nel merito ha citato le determinazioni del Consiglio di stato che ha indicato quale riferimento la dimora abituale ex articolo 43 comma 2 del Codice Civile significando che il Consigliere può dar prova della stessa con ogni mezzo indipendentemente dalle risultanze anagrafiche;
A tale proposito ha allegato il contratto di locazione regolarmente registrato da dove risulta che il posto dove risiede.
Basta questo atto per poter procedere al rimborso e con quali modalità occrre calcolare le spese di rimborso considerato che ha dichiarato di aver viaggiato con la propria autovettura ?
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
Re: Rimborso spese consiglieri comunale
Lo so, ma sembra che ci sia stata un'assimilazione di fatto tra residenza anagrafica e dimora abituale.
Vado a memoria su un parere del Consiglio di Stato che considerava la nozione di residenza di cui al secondo comma dell'art. 43 del codice civile quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale" ovvero per il codice civile secondo il consiglio di stato la residenza può anche non coincidere con la residenza anagrafica.
La Corte di Cassazione ha affermato (nella pur consueta differente interpretazione da sentenza a sentenza) che "le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo, con la conseguenza che la controparte può dimostrare - ed il giudice ritenere - il luogo diverso dell'effettiva dimora con prova testimoniale" (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 2070 del 24.3.83).
Infine la tanto amata Corte dei conti (sez. giurisd. Lazio, 30 giugno 1999, n. 716) ha deciso che in questo caso i costi della politica "non sanno e toccà" ritenendo che ai fini del rimborso delle spese di viaggio la nozione di residenza, in mancanza di altre precisazioni, deve essere interpretata secondo l’art. 43 del Codice civile, come dimora abituale e volontaria risultante.
Naturalmente per ognuna delle sentenze e pareri suddetti ne esisteranno altri che dicono il contrario per agevolare il nostro lavoro.
Vado a memoria su un parere del Consiglio di Stato che considerava la nozione di residenza di cui al secondo comma dell'art. 43 del codice civile quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale" ovvero per il codice civile secondo il consiglio di stato la residenza può anche non coincidere con la residenza anagrafica.
La Corte di Cassazione ha affermato (nella pur consueta differente interpretazione da sentenza a sentenza) che "le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo, con la conseguenza che la controparte può dimostrare - ed il giudice ritenere - il luogo diverso dell'effettiva dimora con prova testimoniale" (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 2070 del 24.3.83).
Infine la tanto amata Corte dei conti (sez. giurisd. Lazio, 30 giugno 1999, n. 716) ha deciso che in questo caso i costi della politica "non sanno e toccà" ritenendo che ai fini del rimborso delle spese di viaggio la nozione di residenza, in mancanza di altre precisazioni, deve essere interpretata secondo l’art. 43 del Codice civile, come dimora abituale e volontaria risultante.
Naturalmente per ognuna delle sentenze e pareri suddetti ne esisteranno altri che dicono il contrario per agevolare il nostro lavoro.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
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