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TARES RIDUZIONI

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TARES RIDUZIONI Empty TARES RIDUZIONI

Messaggio  FILOMENA Ven 2 Ago 2013 - 4:00

In che misura percentuale è possibile cooncedere riduzioni/esenzioni ad industrie che provvedono in toto al conferimento e smaltimento dei rifiuti.

FILOMENA

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TARES RIDUZIONI Empty Tares

Messaggio  Paolo Gros Ven 2 Ago 2013 - 4:03

petta ai comuni il potere di concedere, con regolamento, riduzioni tariffarie e esenzioni per il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi. Il consiglio comunale, infatti, può deliberare agevolazioni Tares, oltre quelle già previste dalla legge, purché l'ente abbia le risorse economiche per finanziarle. I benefici fiscali concessi dal comune si applicano non solo alla tassa, ma anche alla maggiorazione dovuta dai contribuenti sui servizi indivisibili. L'articolo 14 del dl 201/2011 disciplina le agevolazioni tariffarie, riconoscendo al comune la facoltà di stabilire, con regolamento, riduzioni del tributo dovuto in presenza di determinate situazioni, in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene però fissato un tetto massimo. La riduzione della tariffa non può superare il limite del 30%. Nello specifico, questo beneficio può essere concesso per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. Oltre a queste agevolazioni tariffarie, meramente facoltative, sono contemplate riduzioni che spettano ai contribuenti ex lege. Per esempio, le riduzioni per locali e aree situati nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, per le quali il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa. Questa misura massima deve essere graduata tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La percentuale scende al 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio. La stessa misura si applica nel caso di interruzione del servizio, dal quale possa derivare un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione obbligatoria della tariffa è inoltre disposta per le utenze domestiche ed è finalizzata a incentivare la raccolta differenziata. Per le utenze non domestiche, invece, va applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Tuttavia, al di là dei benefici elencati espressamente dalla norma, il comune può deliberare ulteriori agevolazioni, come indicato nella relazione governativa, «per ragioni meritevoli di considerazione, anche non collegate alla capacità di produzione dei rifiuti». A patto, però, che il mancato gettito venga coperto da risorse diverse dai proventi del tributo. L'articolo 14, comma 19, stabilisce che il consiglio comunale può deliberare «ulteriori riduzioni ed esenzioni». Ma queste agevolazioni vanno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione. Altrimenti, visto che le somme riscosse devono coprire integralmente i costi del servizio, gli ulteriori benefici fiscali avrebbero un'incidenza negativa sul quantum dovuto dai contribuenti soggetti al prelievo.


Fonte: Italia Oggi
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Messaggio  FILOMENA Ven 2 Ago 2013 - 4:45

Grazie, come sempre molto chiaro!

FILOMENA

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