Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/VALIDITA' DURC
+3
michela.m
arles76
ragioniere
7 partecipanti
VALIDITA' DURC
SCUSATE LA BANALITA'. MA IL DURC HA SCADENZA SEMESTRALE DAL RILASCIO ? GRAZIE MILLE
ragioniere- Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11
Re: VALIDITA' DURC
MA IL DECRETO DEL FARE NON STABILIVA LA VALIDITA' DI MESI SEI DEL DURC? GRAZIE DI NUOVOragioniere ha scritto:SCUSATE LA BANALITA'. MA IL DURC HA SCADENZA SEMESTRALE DAL RILASCIO ? GRAZIE MILLE
ragioniere- Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11
Re: VALIDITA' DURC
lo hanno modificato. mannaggia a loro.ragioniere ha scritto:MA IL DECRETO DEL FARE NON STABILIVA LA VALIDITA' DI MESI SEI DEL DURC? GRAZIE DI NUOVOragioniere ha scritto:SCUSATE LA BANALITA'. MA IL DURC HA SCADENZA SEMESTRALE DAL RILASCIO ? GRAZIE MILLE
Ospite- Ospite
Re: VALIDITA' DURC
sono dei pazzi continuano a mettere mano alla normativaAnelli Claudio ha scritto:lo hanno modificato. mannaggia a loro.ragioniere ha scritto:MA IL DECRETO DEL FARE NON STABILIVA LA VALIDITA' DI MESI SEI DEL DURC? GRAZIE DI NUOVOragioniere ha scritto:SCUSATE LA BANALITA'. MA IL DURC HA SCADENZA SEMESTRALE DAL RILASCIO ? GRAZIE MILLE
Fra ministero del Lavoro e INps stanno dando i numeri
sino a pochi giorni fa valeva 180 giorni come da decreto legge approvato. I decrevi hanno valore sino a decadenza.
Hanno apportato modifiche all'artico è con la conversione in legge ora vale dal 21 agosto 120 giorni.
La normativa del Durc è pessima tenendo conto che per appalto si fa riferimento ad ogni singolo contratto concluso e non solo quelli relativi al codice .
arles76- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 22.08.13
Re: VALIDITA' DURC
scusate la domanda magari banale ma non ci sto piu' capendo niente.
Il durc/durt fino a quando e' valido?
Faccio un esempio concreto:
fattura di gennaio, durc di marzo e liquidazione effettuata con determina a maggio.
Non ho potuto pagare prima per mancanza di liquidita', come mi comporto?
Il durc lo considerate ancora valido oppure ne devo chiedere un altro?
grazie e piu' che buon lavoro ormai bisogna dire in bocca al lupo!
Il durc/durt fino a quando e' valido?
Faccio un esempio concreto:
fattura di gennaio, durc di marzo e liquidazione effettuata con determina a maggio.
Non ho potuto pagare prima per mancanza di liquidita', come mi comporto?
Il durc lo considerate ancora valido oppure ne devo chiedere un altro?
grazie e piu' che buon lavoro ormai bisogna dire in bocca al lupo!
michela.m- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 07.07.11
Re: VALIDITA' DURC
[quote="michela.m"]scusate la domanda magari banale ma non ci sto piu' capendo niente.
Il durc/durt fino a quando e' valido?
Faccio un esempio concreto:
fattura di gennaio, durc di marzo e liquidazione effettuata con determina a maggio.
Non ho potuto pagare prima per mancanza di liquidita', come mi comporto?
Il durc lo considerate ancora valido oppure ne devo chiedere un altro?
Secondo me il durc aveva validità 3 mesi, poi è intervenuto il decreto legge "scamazza Italia" che ha stabilito la validità di 180 giorni. E' chiaro che il decreto , fino a decadenza , nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione è legge a tutti gli effetti. Quindi, individua la data di decorrenza dei citati 60 giorni e questo ti aiuterà a capire se rientri nei 180 giorni di validità... Ad oggi, invece, a seguito della conversione del decreto con modifiche, la durata durc è di 120 giorni..... Comunque hai ragion.,... in bocca al lupo a tutti:shock:
Il durc/durt fino a quando e' valido?
Faccio un esempio concreto:
fattura di gennaio, durc di marzo e liquidazione effettuata con determina a maggio.
Non ho potuto pagare prima per mancanza di liquidita', come mi comporto?
Il durc lo considerate ancora valido oppure ne devo chiedere un altro?
Secondo me il durc aveva validità 3 mesi, poi è intervenuto il decreto legge "scamazza Italia" che ha stabilito la validità di 180 giorni. E' chiaro che il decreto , fino a decadenza , nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione è legge a tutti gli effetti. Quindi, individua la data di decorrenza dei citati 60 giorni e questo ti aiuterà a capire se rientri nei 180 giorni di validità... Ad oggi, invece, a seguito della conversione del decreto con modifiche, la durata durc è di 120 giorni..... Comunque hai ragion.,... in bocca al lupo a tutti:shock:
luciano rusciano- Messaggi : 551
Data d'iscrizione : 31.01.12
Località : pozzuoli
Re: VALIDITA' DURC
va richiesto un nuovo durc, anche se io sto per fare un quesito all'Ancitel, e vi farò divertire.
L'ultima volta sono stati molto sibillini... buona lettura...
QUI IL QUESITO FATTO L' 11-05-2011
Nell’ambito dei contratti di appalto per servizi e forniture periodiche, la verifica della regolarità contributiva va rapportata al momento in cui si perfezionano le prestazioni determinanti l’assolvimento dell’obbligo da parte del prestatore di servizi/fornitore, a sua volta tradotto:
a) nella rilevazione (da parte dell’Amministrazione) della completa e corretta esecuzione delle prestazioni (verifica di conformità dell’esecuzione per i servizi o collaudo per le forniture);
b) nella produzione, da parte dell’appaltatore, di specifica fattura riferita alle prestazioni
eseguite (supportata dai documenti attestanti la verifica di conformità dell’esecuzione o il
collaudo);
c) nella ricezione di tale fattura da parte dell’Amministrazione, con attivazione dei tempi di pagamento previsti contrattualmente (modulati in coerenza con il d.lgs. n. 231/2002).
A fronte di tale riscontro si attiva la liquidazione ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 267/2000, che al comma 3 prevede:
“L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.”
Rispetto a tale fase, quindi, deve sussistere la regolarità contributiva (= DURC regolare) dell’appaltatore.
Dalla lettura delle disposizioni contenute nell’art. 185 del d.lgs. n. 267/2000 nulla si specifica in ordine a verifiche che debbano essere condotte in relazione all’emissione del mandato di pagamento.
A tale riguardo, con specifico riferimento alla liquidazione di una prestazione (collegata ad una fattura) relativa ad un contratto di servizi, la richiesta del DURC, attraverso lo strumento informatico sportello unico previdenziale, deve coincidere con tale adempimento?
In tale ipotesi, laddove si provveda ad emettere mandato di pagamento in una data successiva ai tre mesi dalla data di emissione del certificato (dato atto della durata trimestrale, confermata in diversi punti dalla circolare n. 59 del 28.03.2011, dalla Determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n.35/2010), è necessario richiederne uno più aggiornato o si può procedere comunque ad emettere mandato di pagamento essendo regolare la posizione contributiva alla data di liquidazione della relativa prestazione, attestata dalla fattura?
Si chiede di chiarire tale aspetto in quanto diversamente, qualora si stabilisse la necessità di una verifica della regolarità contributiva anche al momento del pagamento (inteso come materiale trasferimento dei fondi), e la ditta appaltatrice (ditta individuale) concluda la propria attività imprenditoriale con quell’appalto, successivamente alla data di emissione della fattura, chiudendo la partita IVA e la posizione REA presso la Camera di Commercio, la cessazione comporterebbe l la chiusura della posizione contributiva. Tale circostanza renderebbe impossibile un eventuale controllo della regolarità contributiva nell’ipotesi di emissione del mandato di pagamento in una data successiva a tale chiusura.
A margine di quanto sopra, con riferimento ad un appalto di servizi a prestazioni periodiche (mensili), quale comportamento adottare relativamente a ciascuna liquidazione di fattura, in particolare è necessario richiedere il DURC per ogni pagamento mensile?
QUESTA LA RISPOSTA....
La materia del DURC è trattata dalla circolare n. 5 del 30/1/2008 emanata dal Ministero del lavoro e delle previdenza sociale; questa circolare commenta le innovazioni introdotte dall’articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006.
Circa il fatto di quale funzionario debba richiedere il DURC nei casi previsti dalla normativa, si ritiene che si debba fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 184 del Tuel. Sulla base di quanto previsto da questo articolo, il funzionario che sottoscrive l’atto di liquidazione (cioè il funzionario che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa) deve predisporlo “sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e della prestazione ….”. Pertanto, si ritiene che la verifica se nel caso della emissione dello specifico mandato a cui ci si riferisce, occorre o meno il DURC, debba essere posta a carico del responsabile del servizio proponente, cioè del funzionario che provvede alla sottoscrizione dell’atto di liquidazione.
Occorre tenere presente anche che il citato articolo 184, comma 4, stabilisce che “il servizio finanziario effettua ….. i controlli e i riscontri amministrativi contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.
Inoltre si segnala che l’articolo 184 del Tuel, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 152, comma 4, del citato Tuel, può essere modificato dal regolamento di contabilità dell’ente; pertanto, il regolamento di contabilità può prevedere una distribuzione diversa di queste competenze.
Quindi, se il regolamento di contabilità dell’ente non apporta modifiche a quanto previsto dall’articolo 184, si ritiene che l’obbligo a chiedere il DURC spetti al responsabile di servizio che sottoscrive l’atto di liquidazione; il responsabile finanziario deve effettuare un controllo che l’atto di liquidazione sia predisposto nel rispetto delle norme vigenti.
Ai fini di accertare la validità del documento in esame occorre fare riferimento non solo alla citata circolare INAIL, ma anche al decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007, ed alla circolare interpretativa n. 5/2008.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 8 ottobre 2010 e, di seguito, la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145, recependo la posizione dell’Autorità per i contratti pubblici (determinazione n. 1/2010) e della giurisprudenza, hanno concordato sulla validità trimestrale del Durc, con alcune precisazioni.
Il documento deve essere relativo allo specifico lavoro (o servizio/fornitura) per il quale è richiesto, e non può essere utilizzato un documento rilasciato per fini diversi; per ogni stato di avanzamento deve essere richiesto o acquisito il documento e la validità trimestrale è relativa ai tempi di pagamento dello SAL o della fattura per servizi e forniture.
Solamente per acquisizione di beni e servizi in economia è previsto che il documento possa riguardare l’oggetto della fornitura o del servizio e non lo specifico contratto, ma anche in questo caso è da ritenere necessaria l’acquisizione del documento per ogni singola liquidazione.
Lo stesso Ministero ritiene che il durc attesti la regolarità contributiva per il periodo di validità del documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti (interpello 21/2008), e che l’utilizzo di un documento non più rispondente al vero equivale ad uso di atto falso e costituisce reato.
L'ultima volta sono stati molto sibillini... buona lettura...
QUI IL QUESITO FATTO L' 11-05-2011
Nell’ambito dei contratti di appalto per servizi e forniture periodiche, la verifica della regolarità contributiva va rapportata al momento in cui si perfezionano le prestazioni determinanti l’assolvimento dell’obbligo da parte del prestatore di servizi/fornitore, a sua volta tradotto:
a) nella rilevazione (da parte dell’Amministrazione) della completa e corretta esecuzione delle prestazioni (verifica di conformità dell’esecuzione per i servizi o collaudo per le forniture);
b) nella produzione, da parte dell’appaltatore, di specifica fattura riferita alle prestazioni
eseguite (supportata dai documenti attestanti la verifica di conformità dell’esecuzione o il
collaudo);
c) nella ricezione di tale fattura da parte dell’Amministrazione, con attivazione dei tempi di pagamento previsti contrattualmente (modulati in coerenza con il d.lgs. n. 231/2002).
A fronte di tale riscontro si attiva la liquidazione ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 267/2000, che al comma 3 prevede:
“L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.”
Rispetto a tale fase, quindi, deve sussistere la regolarità contributiva (= DURC regolare) dell’appaltatore.
Dalla lettura delle disposizioni contenute nell’art. 185 del d.lgs. n. 267/2000 nulla si specifica in ordine a verifiche che debbano essere condotte in relazione all’emissione del mandato di pagamento.
A tale riguardo, con specifico riferimento alla liquidazione di una prestazione (collegata ad una fattura) relativa ad un contratto di servizi, la richiesta del DURC, attraverso lo strumento informatico sportello unico previdenziale, deve coincidere con tale adempimento?
In tale ipotesi, laddove si provveda ad emettere mandato di pagamento in una data successiva ai tre mesi dalla data di emissione del certificato (dato atto della durata trimestrale, confermata in diversi punti dalla circolare n. 59 del 28.03.2011, dalla Determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n.35/2010), è necessario richiederne uno più aggiornato o si può procedere comunque ad emettere mandato di pagamento essendo regolare la posizione contributiva alla data di liquidazione della relativa prestazione, attestata dalla fattura?
Si chiede di chiarire tale aspetto in quanto diversamente, qualora si stabilisse la necessità di una verifica della regolarità contributiva anche al momento del pagamento (inteso come materiale trasferimento dei fondi), e la ditta appaltatrice (ditta individuale) concluda la propria attività imprenditoriale con quell’appalto, successivamente alla data di emissione della fattura, chiudendo la partita IVA e la posizione REA presso la Camera di Commercio, la cessazione comporterebbe l la chiusura della posizione contributiva. Tale circostanza renderebbe impossibile un eventuale controllo della regolarità contributiva nell’ipotesi di emissione del mandato di pagamento in una data successiva a tale chiusura.
A margine di quanto sopra, con riferimento ad un appalto di servizi a prestazioni periodiche (mensili), quale comportamento adottare relativamente a ciascuna liquidazione di fattura, in particolare è necessario richiedere il DURC per ogni pagamento mensile?
QUESTA LA RISPOSTA....
La materia del DURC è trattata dalla circolare n. 5 del 30/1/2008 emanata dal Ministero del lavoro e delle previdenza sociale; questa circolare commenta le innovazioni introdotte dall’articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006.
Circa il fatto di quale funzionario debba richiedere il DURC nei casi previsti dalla normativa, si ritiene che si debba fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 184 del Tuel. Sulla base di quanto previsto da questo articolo, il funzionario che sottoscrive l’atto di liquidazione (cioè il funzionario che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa) deve predisporlo “sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e della prestazione ….”. Pertanto, si ritiene che la verifica se nel caso della emissione dello specifico mandato a cui ci si riferisce, occorre o meno il DURC, debba essere posta a carico del responsabile del servizio proponente, cioè del funzionario che provvede alla sottoscrizione dell’atto di liquidazione.
Occorre tenere presente anche che il citato articolo 184, comma 4, stabilisce che “il servizio finanziario effettua ….. i controlli e i riscontri amministrativi contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.
Inoltre si segnala che l’articolo 184 del Tuel, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 152, comma 4, del citato Tuel, può essere modificato dal regolamento di contabilità dell’ente; pertanto, il regolamento di contabilità può prevedere una distribuzione diversa di queste competenze.
Quindi, se il regolamento di contabilità dell’ente non apporta modifiche a quanto previsto dall’articolo 184, si ritiene che l’obbligo a chiedere il DURC spetti al responsabile di servizio che sottoscrive l’atto di liquidazione; il responsabile finanziario deve effettuare un controllo che l’atto di liquidazione sia predisposto nel rispetto delle norme vigenti.
Ai fini di accertare la validità del documento in esame occorre fare riferimento non solo alla citata circolare INAIL, ma anche al decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007, ed alla circolare interpretativa n. 5/2008.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 8 ottobre 2010 e, di seguito, la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145, recependo la posizione dell’Autorità per i contratti pubblici (determinazione n. 1/2010) e della giurisprudenza, hanno concordato sulla validità trimestrale del Durc, con alcune precisazioni.
Il documento deve essere relativo allo specifico lavoro (o servizio/fornitura) per il quale è richiesto, e non può essere utilizzato un documento rilasciato per fini diversi; per ogni stato di avanzamento deve essere richiesto o acquisito il documento e la validità trimestrale è relativa ai tempi di pagamento dello SAL o della fattura per servizi e forniture.
Solamente per acquisizione di beni e servizi in economia è previsto che il documento possa riguardare l’oggetto della fornitura o del servizio e non lo specifico contratto, ma anche in questo caso è da ritenere necessaria l’acquisizione del documento per ogni singola liquidazione.
Lo stesso Ministero ritiene che il durc attesti la regolarità contributiva per il periodo di validità del documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti (interpello 21/2008), e che l’utilizzo di un documento non più rispondente al vero equivale ad uso di atto falso e costituisce reato.
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
Validità DURC
Con la conversione in legge del decreto del fare la validità ad oggi è di 120 giorni....
Rag1- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.07.11
Re: VALIDITA' DURC
Riporto DUE interessanti articoli sul DURC.
http://www.affaritaliani.it/fattieconti/dal-2-settembre-addio-al-durc-cartaceola-trasmissione-avverr-via-pec.html
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-08-29/stesso-durc-commesse-diverse-065353.shtml?uuid=AblcHMRI
http://www.affaritaliani.it/fattieconti/dal-2-settembre-addio-al-durc-cartaceola-trasmissione-avverr-via-pec.html
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-08-29/stesso-durc-commesse-diverse-065353.shtml?uuid=AblcHMRI
bilancio2012- Messaggi : 274
Data d'iscrizione : 13.02.12
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin