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Nomina Responsabile del Servizio

4 partecipanti

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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Gio 11 Ago 2011 - 10:15

In un comune A della mia zona è stato nominato Responsabile di Servizio un dipendente di altro comune B (di cat. D non Responsabile di Serv. Comune B) - Il dipendente è stato autorizzato dal Comune B a svolgere ore extra ufficio presso il Comune A. I comuni sono inferiori a 3000 ab. A me pare ricordare che la nomina di Responsabile di servizio può essere attribuita esclusivamente a personale con rapporto di lavoro subordinato, o sbaglio!!
Vorrei conoscere il Vs. parere. Grazie.

PIETRO PAOLO 1956

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Messaggio  Paolo Gros Gio 11 Ago 2011 - 23:27

Atteso che un 110 Tuel fuori dotazione organica puo' anche avere un contratto di natura privata rientra comunque nel lavoro subordinato.
In qualsiasi caso occorrerebbe conoscere se le ore extra ufficio riguardino l'utilizzo di dipendente altro ente ex comma 557

all'upo verifica

https://entilocali.forumattivo.it/t315-utilizzo-dipendente-altro-ente-comma-557?highlight=dipendente

se ti rimangono dubbi postali.
Paolo Gros
Paolo Gros
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Nomina Responsabile del Servizio Empty Re: Nomina Responsabile del Servizio

Messaggio  francodan Ven 12 Ago 2011 - 0:19

per una interpretazione restrittiva lombardia 1060 2010

la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (comma 1 art. cit.)


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai Magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Angelo Ferraro Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott. Massimo Valero Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis Referendario

nella camera di consiglio del 20 dicembre 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista la nota n. 5368 del 27 novembre 2010 pervenuta a questa Sezione dal Sindaco del Comune di Morengo (BG);
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio per deliberare, tra le altre, sulla richiesta proveniente dal Comune di Morengo (BG);
Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

PREMESSO IN FATTO
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Morengo (BG), ha formulato alla Sezione una richiesta di parere su quanto segue.
Il Comune, che ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e non prevede nella propria pianta organica figure dirigenziali, intende procedere al conferimento “ad un libero professionista, al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del d.lgs. n.267/2000 e previo espletamento della relativa selezione”, la responsabilità del Settore tecnico, “con un contratto a tempo determinato di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 110 TUEL”, in considerazione della circostanza che all’interno dell’Ente non vi è alcuna traccia di professionalità equivalente.
Premesso quanto sopra, il Comune chiede se, in relazione al tenore letterale del TUEL, laddove prevede che la formalizzazione del rapporto giuridico di lavoro debba avvenire mediante stipulazione di incarichi a contratto, il contratto stesso possa stipularsi nella forma del lavoro autonomo, come parrebbe desumersi da alcuni passi delle sentenze del TAR Lombardia – Sez. Brescia, n. 462 del 28 aprile 2003 e n.463 del 28 aprile dello stesso anno, trascritti nel quesito.
Condizioni di ammissibilità

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta di parere rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.
Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall’art. 123 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell’art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di latri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo l’interpretazione di norme di legge in materia di affidamento d’incarichi esterni negli enti locali, sui quali, peraltro, il Legislatore ha intestato alla Corte dei conti una specifica funzione di controllo su singoli atti (art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266), sui regolamenti interni degli Enti locali (art.3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e, più in generale, sulla spesa in bilancio relativa agli incarichi stessi.
Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.
MERITO

È opportuno puntualizzare da subito che per dare soluzione al quesito proveniente dal Comune di Morengo (BG) occorre fare riferimento ai principi, sottesi al caso prospettato, che sono stati da tempo enunciati in pregressi pareri resi da questa Sezione, ai quali gli organi dell’Ente, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, nell’ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi. Occorre altresì premettere che le due pronunce del TAR Lombardia richiamate nel quesito non sono conferenti all’attuale fattispecie, ora regolata dalla normativa sopravvenuta ed informata dai principi di cui si dirà nel seguito del parere.
La formulazione della richiesta di parere sembra confondere le ipotesi di attribuzione e definizione di incarichi dirigenziali, nonché quelli di collaborazione esterna, con le diverse ipotesi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, per la copertura di posti di funzione previsti, o meno, in pianta organica.
Per fare chiarezza sul punto, giova ricordare quanto già affermato nella deliberazione n. 10/pareri/2008 del 20 febbraio 2008: la disciplina dei cosiddetti “incarichi esterni”, ossia del ricorso ad extranei per l’esercizio di funzioni connesse alla cura della cosa pubblica, è desumibile, per gli enti locali, dall’art. 7 co. 6, 6bis e 6ter del D. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 110 ult. co. del D. lgs. n. 267/2000, come modificati ed integrati dalle numerose leggi, per lo più di tipo finanziario, che si sono succedute in prosieguo di tempo, perseguendo una logica di progressivo contenimento della spesa derivante dal ricorso ad incarichi esterni.
Positivizzando principi di origine pretoria, segnatamente della giurisprudenza contabile, il legislatore, all’art. 7 del D. lgs. n. 165/2001 ha indicato i presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Inoltre è previsto che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi e che i regolamenti di cui all'art. 110 co. 6, del D. lgs. n. 267/2000 si adeguino ai principi suindicati.
Le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l’obbligo della pubblicità e dell’adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (L. n. 662/1996, Dl. n. 168/2004, L. n. 311/2004, L. n. 266/2005). Peraltro, affinché il ricorso ad incarichi esterni negli enti locali possa essere considerato legittimo, oltre al rispetto dei principi e delle norme in materia, occorre che lo stesso sia frutto di un’espressa scelta dell’organo d’indirizzo politico locale tramite una programmazione dell’ente ed una disciplina di dettaglio dettata dal regolamento dell’ente, che, conformemente alla normativa di base in materia, ne impedisca un uso indiscriminato e distorto.
Nello stesso parere n.10/2008 sono state puntualmente definite le tre tipologie d’incarichi esterni di studio, di ricerca, di consulenza, caratterizzate dalla sostanziale riconducibilità di tali fattispecie alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente il contratto di prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2229-2238 c.c. Resterebbero esclusi, quindi, a rigore, da questo ambito i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che, com’è noto, rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.). Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura, che prevede la continuità della prestazione ed un potere di direzione dell’amministrazione, in via concettuale apparirebbero incompatibili con gli incarichi esterni, caratterizzati (di norma) dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione.
Tale ragionamento trova conferma nel D.lgs. n. 165/2001, che, all’art. 7 co. 6 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” e prevede i medesimi presupposti per l’affidamento degli stessi; trova conferma, altresì, nelle varie leggi finanziarie, dove la distinzione risulta operante esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti.
Ciò che risulta essere del tutto fuori l’ambito di applicazione della disciplina degli incarichi esterni come sopra delineata è la categoria delle collaborazioni coordinate e continuative utilizzate per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative.
Le prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare competenza specialistica degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, sono finalizzate a soddisfare esigenze ordinarie proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale. Con riferimento ad esse, pertanto, rimane fermo il principio generale della cosiddetta “autosufficienza” dell’organizzazione degli enti, i quali devono svolgere le funzioni e i servizi di loro competenza mediante il personale in servizio. Con la conseguenza che l’ente, che intenda garantire i servizi indicati e quant’altro attenga alle funzioni amministrative ordinarie, dovrà farlo nel rispetto della disciplina riguardante l’organizzazione degli uffici e del personale.
Premesso tale richiamo ai principi già enunciati da questa Sezione, occorre puntualizzare che dal quesito in esame si evince che l’attività richiesta al libero professionista incaricato può essere sovrapponibile a quella ordinariamente richiesta ad un dipendente dell’ente che svolga la funzione di responsabile di Ufficio tecnico, caratterizzata, da un lato, dell’inserimento organico (seppure a tempo determinato) nell’apparato amministrativo del Comune e, d’altro lato, della volontà di intestare al soggetto incaricato il potere di rappresentare la volontà dell’ente nell’esercizio di un’attività avente sia rilievo sulla gestione del bilancio, sia rilevanza esterna all’ente. Le suddette caratteristiche, proprie della figura di responsabile di un Ufficio tecnico comunale, unitamente alla motivazione del ricorso a professionalità esterna per la gestione di un ufficio, qualificano il contratto in questione quale incarico di alta specializzazione per la copertura di posti di responsabile di servizio o di ufficio, con contratto a tempo determinato, previsto, nelle sue varie declinazioni, dall’art.110 del TUEL.
Una fattispecie analoga a quella rappresentata nel quesito è stata già esaminata da questa Sezione con deliberazione n.665/2010/REG del 17 giugno 2010.
In tale occasione è stato richiamato il quadro normativo in materia di affidamento d’incarichi esterni negli enti locali, che ha fissato regole e principi che, come già detto, da diversi anni avevano trovato ampia elaborazione nella giurisprudenza contabile.
La crescita del fenomeno e l’utilizzo improprio delle collaborazioni negli ultimi anni hanno spinto il legislatore ad intervenire in materia con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa. Si vedano, ad esempio, le disposizioni di cui agli artt. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 1, commi 9 e 11 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191 (sostituite, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dall’articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) con l’introduzione di fattispecie tipizzate di illecito amministrativo contabile, per cui la violazione del disposto normativo “… costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
Inoltre, il D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006 e la legge finanziaria per l’anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57 e 76), con diverse disposizioni, sono intervenuti nella disciplina delle collaborazioni esterne nella P.A., con intento di limitare ulteriormente il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali, ammettendole solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, l’affidamento delle quali può essere consentito solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.
In ordine alla disciplina degli incarichi di collaborazione, la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, ha messo in luce gli aspetti più rilevanti per il corretto conferimento degli stessi da parte degli enti locali nella Deliberazione n. 6/2008 “Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, legge 244/2007 in materia di Regolamenti degli Enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” di cui si ritiene opportuno rammentare alcuni passaggi rilevanti per la fattispecie in questione: “Il comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 sottopone alla dettagliata disciplina regolamentare, oltre che gli incarichi di “studio o di ricerca ovvero di consulenze”, anche quelli di “collaborazione”. Gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse, e cioè integrare gli organi di staff del sindaco o degli assessori ovvero supportare l’attività degli ordinari uffici dell’ente. Le differenze non sono irrilevanti.
Nella prima ipotesi gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Sindaco o dagli assessori competenti “intuitu personae” a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di durata dell’incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente.
Nella seconda ipotesi il discorso è più complesso. Va innanzitutto ricordato che le norme regolamentari intese a disciplinare detti incarichi debbono adeguarsi, in forza dell’art. 34, comma 6 ter, della legge n. 248/2006 di conversione del d.l. n. 223/2006, ai principi contenuti nel medesimo art. 32, dettati a fini di contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica. La vicenda, peraltro, si inserisce nel più complesso discorso della provvista di personale a tempo determinato per lo svolgimento dell’attività dell’ente. Le disposizioni regolamentari che verranno emanate in proposito vanno, pertanto, coordinate con le norme di cui all’art. 3, commi da 90 a 96, della legge finanziaria 2008.
In ogni caso qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato deve essere preceduto da procedure selettive di natura comparativa in forza dei noti principi costituzionali oltre che delle specifiche disposizioni da ultimo richiamate.
L’organo competente a conferire l’incarico è il dirigente preposto al settore, secondo il normale ordine delle attribuzioni. (…) Più complesso è il discorso relativo all’esatta delimitazione delle “collaborazioni coordinate e continuative” (ex art. 409 n. 3 c.p.c.) e alla loro distinzione rispetto agli incarichi di collaborazione. Resta fermo, secondo le SS.RR. (deliberazione n. 6/2005) che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa generale sugli incarichi esterni.
Tale ragionamento trova conferma nel d.lgs. n. 165/2001, che all’art. 7 co. 6 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” e prevede i medesimi presupposti per l’affidamento degli stessi; trova conferma, altresì, nelle varie leggi finanziarie, dove la distinzione risulta operante esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti.
Questa logica distintiva appare ancora attuale nell’impianto della legge finanziaria per il 2008, ed anzi è portata alle estreme conseguenze. Da un lato l’utilizzo delle co.co.co. appare attualmente fortemente ristretto: la logica della legge finanziaria per il 2008 è, infatti, quella di evitare il formarsi di precariato nella P.A., anche attraverso un rigido contenimento del lavoro flessibile (art. 3 comma 79), con la conseguenza che per l’espletamento delle ordinarie attività amministrative varrà il principio generale “dell’autosufficienza”.
Dall’altro lato, vengono ulteriormente fissati i limiti agli incarichi esterni ad elevata professionalità prevedendo, per queste ultime, gli adempimenti di cui ai commi 54-57 dell’art. 3. L’individuazione dell’alta professionalità risulta peraltro subordinata al requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” di cui al comma 76 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 (che ha modificato l’art 7,co. 6 d. lgs. n. 165/2001).
Va da ultimo posta in evidenza la necessità, per gli enti, di ricorrere, di norma, a procedure comparative, per la scelta dei collaboratori esterni, ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’ art. 97 della Costituzione”.
Questa Sezione, inoltre, si è espressa più volte (ex plurimis, parere n.308/2010 del ¬¬¬¬17 marzo 2010) in ordine alla possibilità di stipulare incarichi a contratto di cui all’art.110 TUEL, che, per i posti previsti in pianta organica, dispone che lo statuto dell’ente possa prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (comma 1 art. cit.).
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
Nei limiti delle richiamate disposizioni legislative, delle previsioni regolamentari del Comune (necessarie negli enti in cui non è prevista la dirigenza, ai sensi del secondo comma dell’art. 110 TUEL, appena richiamato) e dei vincoli finanziari dell’ente, è possibile ricorrere a professionalità esterne, che, comunque hanno presupposti e disciplina diversi sia dagli incarichi consulenziali, sia dalle collaborazioni a tempo determinato destinate agli Uffici di supporto agli organi di direzione politica, di cui all’art.90 TUEL.
È doveroso, infine, richiamare l’attenzione sulle conseguenze di un utilizzo improprio delle collaborazioni esterne per ricoprire uffici dell’ente. Infatti, trasponendo in disposizione legislativa principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in materia di conferimento di incarichi esterni nella P.A., l'articolo 22, comma 2, della legge n. 69 del 2009, e poi dall'articolo 17, comma 27, della legge n. 102 del 2009, hanno novellato l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)


Depositata in Segreteria
il ¬¬¬¬_______________
Il Direttore della Segreteria
(dott
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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Ven 12 Ago 2011 - 10:54

[quote="francodan"]per una interpretazione restrittiva lombardia 1060 2010

Assunzione ex c. 557 L. 311/2004.
Quindi, la prestazione lavorativa deve essere pagata come prestazione di lavoro dipendente e non come prestazione lavorativa autonoma occasionale.

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Nomina Responsabile del Servizio Empty Re: Nomina Responsabile del Servizio

Messaggio  Paolo Gros Ven 12 Ago 2011 - 12:09

Una assunzione ex c. 557 L. 311/2004 e' esclusivamente riferibile a lavoro subordinato dipendente.
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Nomina Responsabile del Servizio Empty Periodo di prova - Nomina Responsabile

Messaggio  droccu85 Mer 27 Feb 2013 - 8:57

Salve,
vorrei porre un quesito, premettendo che sono stato assunto a fine dicembre del 2012 come Istruttore Direttivo Contabile D1. A marzo scadrà la convenzione con un comune limitrofo, e il ns. Comune non avrà più un Responsabile del Servizio Finanziario. A questo punto l'amministrazione dovrà nominare un nuovo responsabile e, a quanto pare, la scelta ricadrebbe su di me in quanto unico dipendente dell'area Finanziaria con la qualifica D. Quindi la mia domanda è:
è possibile affidare la responsabilità del servizio ad un dipendente ancora in prova?

Ringrazio ancora,
Daniele.

droccu85

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Messaggio  Paolo Gros Gio 28 Feb 2013 - 0:20

si e' possibile poiche' la norma non lo vieta espressamente
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