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QUESITO APPLICAZIONE VECCHIE CATEGORIE/TARIFFE TARSU IN LUOGO DELLE NUOVE CATEGORIE/TARIFFE TARES

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artemys
giovanni2
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Messaggio  GIUSER Mer 11 Set 2013 - 4:47

ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 5 DEL DL 102/2013 SI CHIEDE SE SIA POSSIBILE ANZICHE' APPROVARE IL REGOLAMENTO TARES CONTINUARE AD APPLICARE I CRITERI E LE VECCHIE TARIFFE TARSU (OVVIAMENTE RIMODULATE/MAGGIORATE) IN MODO TALE DA COPRIRE INTEGRALMENTE IL COSTO DEL SERVIZIO, SECONDO UN APPOSITO PIANO FINANZIARIO.
IN PRATICA IL SINDACO HA CHIESTO, ANZICHE' FISSARE LE NUOVE CATEGORIE PREVISTE DALL'ART. 14 DEL DL 201/2011, DI PROCEDERE A MAGGIORARE LE TARIFFE IN VIGORE NEL 2012 MAGGIORANDOLE FINO A GARANTIRE LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO, CIO' IN QUANTO LA TARES HA EFFICACIA SOLO PER IL CORRENTE ANNO.

GIUSER

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Messaggio  giovanni2 Mer 11 Set 2013 - 4:54

E' da escludere la possibilità di maggiorare le tariffe Tarsu al fine di coprire i costi del servizio

Quest'anno c'è la tares, al limite sarebbe possibile utilizzare le stesse categorie della Tarsu, ma rimodulando tutte le tariffe in base alla produzione media dei rifiuti nel rispetto del principio "chi inquina paga" (se l'art. 5 del d.l. 102/2013 viene letto in maniera estensiva)

giovanni2

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Messaggio  artemys Ven 27 Set 2013 - 5:52

Buongiorno,
e se l'art. 5 del D.L. 102/2013 venisse letto in maniera restrittiva? Cosa succederebbe?
Grazie e chi potrà rispondere.

artemys

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 27 Set 2013 - 6:00

utilizzando la terminologia del MEF "Tale situazione di carattere eccezionale giustifica", per chi riterrà opportuno operare sulla base di quanto indicato nella Risoluzione n.9/df del 09.09.2013, ritengo sia giustificato tutto ed il contrario di tutto, l'importante e garantire allo stato la maggiorazione entro il 16/12/2013

la nota interpretativa del decreto Imu diffusa dall'Anci Emilia-Romagna ....... è ancora più confusa e piena di condizionali ....... del dl 102 e della risoluzione 9/df

ora la confusione è veramente completa ... anche se non ne sentivamo il bisogno

- nel DL 201/2011 è scritta la norma
- nel DL 102/2013 vengono apportate modifiche scritte penso dalla portineria di palazzo chigi
- nella risoluzione n.9/df sono riportati chiarimenti in contrasto non solo con la legge, ma anche con precedenti pareri dello stesso dipartimento
- ora arriva la nota Anci/Ifel che è piena di sembra, sembrerebbe, appare in contrasto, sarebbe opportuno un chiarimento, la legge sembra non dire

attendiamo una nota del quirinale "con viva e vibbbbrante soddisfazione ..."

fai un giro sul web per vedere cosa sta succedendo dopo il DL 102/2013 e l'assurda Risoluzione n.9/DF del 09.09.2013


- alcuni comuni restano a tarsu cambiando nome senza tariffa binomia
- alcuni comuni restano a tarsu cambiando nome con tafiffa binomia
- alcuni comuni applicano il normalizzato con coefficenti da dpr 158
- alcuni comuni applicano il normalizzato con coefficenti "a piacere"
- alcuni comuni determinano ulteriori riduzioni ed esenzioni "a piacere" non finanziate con la tariffa
- alcuni comuni determinano ulteriori riduzioni ed esenzioni "a piacere" ma all'interno della tariffa
- alcuni comuni hanno stabilito la prima rata il 16 dicembre 2013 e le altre nel 2014
- alcuni comuni hanno stabilito tutte le rate nel 2013
- alcuni comuni hanno scadenze diverse per domestiche e non domestiche
- alcuni comuni hanno una scadenza per la tariffa ed una diversa per la maggiorazione
- alcuni comuni pensano che si possa non applicare la tares

ecc.

ma tutti pensiamo di essere nel paese delle meraviglie .................

Ti sembra che tutto questo abbia un qualche logico riscontro normativo con :

- DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c) : il versamento della maggiorazione, per il 2013, è effettuato in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo

- Viene meno, pertanto, L’UNICITÀ del riferimento al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 recante il cosiddetto metodo normalizzato.

- Viene inoltre prevista la possibilità per i comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori
rispetto a quelle già previste dall’attuale normativa in materia di TARES che, PERÒ, devono
trovare copertura finanziaria NON con il ricorso a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti MA
NELL’AMBITO DELLO STESSO.

Concludo con quanto già scritto in altri post :

Ritengo che il MEF, nonostante siano state avanzate perplessità anche dal Ministero dell'Interno, e nonostante aver precedentemente fornito risposte negative in merito a rate nel 2014 (giustamente aggiungo io su specifici quesiti di alcuni comuni) abbia confusamente argomentato con una risoluzione, che ha creato solamente ulteriori problemi, una possibilità che nella legge non è scritta, ne prima ne dopo il DL 102/2013

Il DL 102/2013, al quale si appella il MEF, non indica nulla in merito ai termini di scadenza della rate tares, e con riferimento al regolamento stabilisce testualmente che :

"Per l’anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti"

Quindi in una fedele sintesi letterale il DL 102/2013 :

riconosce al Comune la possibilità di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti", attraverso la regolamentazione di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine del 30/11/2013

L'interpretazione della Risoluzione MEF invece riporta :

Al riguardo, va sottolineato che l’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi ............. e tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES"

Ciò premesso ritengo che non si possa ricercare una logica applicativa che trovi riscontro nella legge, e pertanto le risposte alla varie domande ritengo debbano essere ricercate nella legge, e non in risoluzioni che contraddicono addirittura precedenti pronunciamenti della stessa fonte

Rispondo pertanto genericamente in questo modo, che è poi il modo con il quale abbiamo operato nei nostri 7 comuni :

- chi ha già disciplinato il tributo ritengo sia opportuno che lasci tutto invariato
- chi deve ancora completare gli atti, ritengo opportuno che :
a) determini le tariffe sulla base dpr 158/99 con eventuali ulteriori flessibilità (rispettando pertanto il concetto di non unicità dello stesso)
b) eventuali riduzioni ed esenzioni precedentemente previste ai sensi del soppresso comma 19, riportarle all'interno della tariffa, oppure soprassedere per l'anno 2013 (questo allo scopo di non dover rideterminate le tariffe)
c) determini la scadenza delle rate, stabilendo solamente le mensilità (per i termini fare riferimento al decreto del stabilisce dal 1° al 16° di ciascun mese), entro l'anno 2013, con versamento della maggiorazione in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo come previsto dall'art.10 comma 2 lettera c) del DL 35/2013

Per chi invece vorrà intraprendere una strada diversa, ritengo resti ancora da chiarire :

- se possono essere ritenuti validi termini di scadenza nel 2014 stabiliti con deliberazioni e/o regolamenti approvati prima del 31.08.2013 (data di entrata in vigore del DL n. 102/2013) ;

- se possono essere ritenuti validi termini di scadenza nel 2014 stabiliti con deliberazione e non con regolamento ;

- se un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, possa essere ritenuta in contrasto con la disposizione normativa che prevede il versamento della maggiorazione, per il 2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo ( DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c)
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Messaggio  Paolo Gros Dom 29 Set 2013 - 23:27

chi deve ancora completare gli atti, ritengo opportuno che :
a) determini le tariffe sulla base dpr 158/99 con eventuali ulteriori flessibilità (rispettando pertanto il concetto di non unicità dello stesso)
b) eventuali riduzioni ed esenzioni precedentemente previste ai sensi del soppresso comma 19, riportarle all'interno della tariffa, oppure soprassedere per l'anno 2013 (questo allo scopo di non dover rideterminate le tariffe

concordo appieno con Lucio su tale indicazione
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Messaggio  mafalda.rossi Lun 30 Set 2013 - 9:20

Il problema è che già per chi è addetto ai lavori tutte queste norme che dicono esattamente il contrario di altre, lascia perplessi, con un'infinità di punti interrogativi, soprattutto per decifrare quale sia la via più giusta per non vessare i cittadini, che sono già a dir poco innervositi (e chi non lo sarebbe) a questo poi si aggiungono gli amministratori che recano ancor più scompiglio, con i suggerimenti "quel comune ha fatto così, quell'altro colà" ... senza comprendere che forse in un momento critico e confusionale come questo, meno promesse fantasiose si fanno è meglio è! anche perchè a volte non si conosce bene, o non si ha modo di valutare se quello che apparentemente si pensa di applicare per il bene della comunità effettivamente lo sia.


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Messaggio  Lucio Guerra Lun 30 Set 2013 - 10:10

le norme vanno applicate per come sono scritte, se poi sono scritte per il bene della comunità meglio.......... non spetta a noi ma al governo e parlamento stabilire le regole

fai un giro sul web per vedere cosa sta succedendo dopo il DL 102/2013 e l'assurda Risoluzione n.9/DF del 09.09.2013

- alcuni comuni restano a tarsu cambiando nome senza tariffa binomia
- alcuni comuni restano a tarsu cambiando nome con tafiffa binomia
- alcuni comuni applicano il normalizzato con coefficenti da dpr 158
- alcuni comuni applicano il normalizzato con coefficenti "a piacere"
- alcuni comuni determinano ulteriori riduzioni ed esenzioni "a piacere" non finanziate con la tariffa
- alcuni comuni determinano ulteriori riduzioni ed esenzioni "a piacere" ma all'interno della tariffa
- alcuni comuni hanno stabilito la prima rata il 16 dicembre 2013 e le altre nel 2014
- alcuni comuni hanno stabilito tutte le rate nel 2013
- alcuni comuni hanno scadenze diverse per domestiche e non domestiche
- alcuni comuni hanno una scadenza per la tariffa ed una diversa per la maggiorazione
- alcuni comuni pensano che si possa non applicare la tares

Aggiungiamo poi la Risoluzione 9/df (veramente una chicca) e la nota interpretativa del decreto Imu/tares 102/2013 diffusa dall'Anci Emilia-Romagna ....... che è ancora più confusa e piena di condizionali .......

ora la confusione è veramente completa ... anche se non ne sentivamo il bisogno

- nel DL 201/2011 è scritta la norma
- nel DL 102/2013 vengono apportate modifiche scritte penso dalla portineria di palazzo chigi
- nella risoluzione n.9/df sono riportati chiarimenti in contrasto non solo con la legge, ma anche con precedenti pareri dello stesso dipartimento
- ora arriva la nota Anci/Ifel che è piena di sembra, sembrerebbe, appare in contrasto, sarebbe opportuno un chiarimento, la legge sembra non dire

attendiamo una nota del quirinale "con viva e vibbbbrante soddisfazione ..." sempre che ci sia ancora un governo
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Messaggio  GEPI Gio 3 Ott 2013 - 1:13

Nella relazione al disegno di legge presentato alla camera sta scritto:

L'articolo 5, comma 1, prevede che, per il solo anno 2013, i comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabilire di applicare, nel rispetto del principio europeo «chi inquina paga», la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sulla base di appositi princìpi. La tariffa può essere, infatti, commisurata alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. La determinazione delle tariffe viene effettuata per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Inoltre, la commisurazione della tariffa può avvenire tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. Viene meno, pertanto, l'unicità del riferimento al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 recante il cosiddetto metodo normalizzato.  
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Viene inoltre prevista la possibilità per i comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall'attuale normativa in materia di TARES che, però, devono trovare copertura finanziaria non con il ricorso a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti ma nell'ambito dello stesso. Conseguentemente, il comma 2 abroga la norma che prevede l'obbligo della relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo in questione.
     Il comma 3 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
     Il comma 4 prevede, infine, che il comune predisponga e invii ai contribuenti il modello di pagamento precompilato dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

Può è diverso da deve.

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0009040

GEPI

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