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http://www.irpef.info/PER GRAZIA! NON VEDENTI - NO LIMITI!
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PER GRAZIA! NON VEDENTI - NO LIMITI!
Cara Grazia,
ho trovato quello che cercavo!
Circolare INPDAP n. 36 del 08/07/2003:
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Uff. I - Normativa - 8 luglio
2003, n 36
"Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Perdita del requisito dell'invalidità superiore al 74%."Alcune Amministrazione ed Enti con personale iscritto a questo Istituto hanno sollevato delle perplessità in merito all'applicabilità dell'articolo 80 della legge n. 388/2000 nei confronti dei soggetti che solo per un determinato arco temporale dell'attività lavorativa abbiano patito un'invalidità superiore al 74% e che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella suindicata.
Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta esclusivamente per il periodo lavorativo espletato sussistendo la condizione invalidante nell'entità prevista dalla norma in oggetto, anche se transitorio.
Pertanto, l'arco temporale lavorativo in concomitanza del quale l'iscritto ha avuto l'effettivo riconoscimento di "invalidità superiore al 74%", ed esclusivamente quello, potrà essere oggetto di maggiorazione, anche se all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il richiedente non risulti in possesso di detta percentuale di invalidità.
Si rappresenta, infine, che i benefici previsti dall'art. 80 della legge n. 388/2000 non sono cumulabili con altre maggiorazioni dell'anzianità contributiva attribuibili per la medesima menomazione e, conseguentemente, andrà riconosciuto quello fra i due risultante più favorevole. In particolare, l'articolo 9 della legge n. 113/1985 - per i soli centralinisti non vedenti - e l'articolo 2 della legge n. 120/1991 - per gli lavoratori minorati visivi - prevedono una maggiorazione, utile sia ai fini del diritto che della misura, di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella suddetta condizione, senza alcun limite massimo di contribuzione figurativa riconoscibile.
Pertanto, il riconoscimento di tale beneficio, molto più favorevole rispetto a quello in favore dei lavoratori sordomuti ed invalidi, esclude l'attribuzione di quest'ultimo se derivante dalla medesima infermità. Sull'argomento l'Inpdap ha emanato le seguenti disposizioni: - Informativa n. 75 del 27 dicembre
2001.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
ho trovato quello che cercavo!
Circolare INPDAP n. 36 del 08/07/2003:
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Uff. I - Normativa - 8 luglio
2003, n 36
"Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Perdita del requisito dell'invalidità superiore al 74%."Alcune Amministrazione ed Enti con personale iscritto a questo Istituto hanno sollevato delle perplessità in merito all'applicabilità dell'articolo 80 della legge n. 388/2000 nei confronti dei soggetti che solo per un determinato arco temporale dell'attività lavorativa abbiano patito un'invalidità superiore al 74% e che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella suindicata.
Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta esclusivamente per il periodo lavorativo espletato sussistendo la condizione invalidante nell'entità prevista dalla norma in oggetto, anche se transitorio.
Pertanto, l'arco temporale lavorativo in concomitanza del quale l'iscritto ha avuto l'effettivo riconoscimento di "invalidità superiore al 74%", ed esclusivamente quello, potrà essere oggetto di maggiorazione, anche se all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il richiedente non risulti in possesso di detta percentuale di invalidità.
Si rappresenta, infine, che i benefici previsti dall'art. 80 della legge n. 388/2000 non sono cumulabili con altre maggiorazioni dell'anzianità contributiva attribuibili per la medesima menomazione e, conseguentemente, andrà riconosciuto quello fra i due risultante più favorevole. In particolare, l'articolo 9 della legge n. 113/1985 - per i soli centralinisti non vedenti - e l'articolo 2 della legge n. 120/1991 - per gli lavoratori minorati visivi - prevedono una maggiorazione, utile sia ai fini del diritto che della misura, di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella suddetta condizione, senza alcun limite massimo di contribuzione figurativa riconoscibile.
Pertanto, il riconoscimento di tale beneficio, molto più favorevole rispetto a quello in favore dei lavoratori sordomuti ed invalidi, esclude l'attribuzione di quest'ultimo se derivante dalla medesima infermità. Sull'argomento l'Inpdap ha emanato le seguenti disposizioni: - Informativa n. 75 del 27 dicembre
2001.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
messaggio INPS
Mi aggancio a questo vecchio argomento per pubblicarvi il testo del messaggio INPS che ho appena trovato:
INPS - messaggio 6 marzo 2014, n. 3116
Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/11 convertito con legge n. 214/11.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in esame si confermano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia già in vigore alla data del 31/12/92, così come previsto dall’art. 1, comma 6 del D.Lgs n. 503/92 sia per quanto riguarda il requisito anagrafico, confermando le disposizioni impartite con la Circolare I. P. n. 16 del 23/07/1993, sia per quello contributivo (15 anni).
Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).
Pensione anticipata
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del DL 201/11, i requisiti per il diritto a pensione anticipata prescritti dalla disposizione legislativa in esame, validi per la generalità dei lavoratori, si applicano anche al personale non vedente (cfr. Circolare INPS n. 37 del 14/03/2012).
Salutoni.
INPS - messaggio 6 marzo 2014, n. 3116
Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/11 convertito con legge n. 214/11.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in esame si confermano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia già in vigore alla data del 31/12/92, così come previsto dall’art. 1, comma 6 del D.Lgs n. 503/92 sia per quanto riguarda il requisito anagrafico, confermando le disposizioni impartite con la Circolare I. P. n. 16 del 23/07/1993, sia per quello contributivo (15 anni).
Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).
Pensione anticipata
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del DL 201/11, i requisiti per il diritto a pensione anticipata prescritti dalla disposizione legislativa in esame, validi per la generalità dei lavoratori, si applicano anche al personale non vedente (cfr. Circolare INPS n. 37 del 14/03/2012).
Salutoni.
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
Messaggio INPS
... anche se con ritardo, un caro saluto all'amica Grazia.
Ciao Andrea
Ciao Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
NON VEDENTI MESSAGGIO INPS 06/03/2014 n. 3116-
Sottopongo il seguente caso:Grazia Sampietro ha scritto:Mi aggancio a questo vecchio argomento per pubblicarvi il testo del messaggio INPS che ho appena trovato:
INPS - messaggio 6 marzo 2014, n. 3116
Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/11 convertito con legge n. 214/11.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in esame si confermano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia già in vigore alla data del 31/12/92, così come previsto dall’art. 1, comma 6 del D.Lgs n. 503/92 sia per quanto riguarda il requisito anagrafico, confermando le disposizioni impartite con la Circolare I. P. n. 16 del 23/07/1993, sia per quello contributivo (15 anni).
Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).
Pensione anticipata
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del DL 201/11, i requisiti per il diritto a pensione anticipata prescritti dalla disposizione legislativa in esame, validi per la generalità dei lavoratori, si applicano anche al personale non vedente (cfr. Circolare INPS n. 37 del 14/03/2012).
Salutoni.
dipendente Ente locale non vedente assunto il 01/12/1983 nato il 18/08/1954.
avente diritto ai benefici legge 113/85 (4 mesi di maggiorazione per ogni anno servizio effettivo).
Inserendo nell'applicativo PA04S7 (ultima versione) i dati del dipendente di cui sopra, ivi compresa la maggiorazione legge 113/85, e indicando come data di cessazione il 18/11/2015 (dimissioni volontarie) il diritto e relativo l'accesso immediato a pensione sorge il 19/11/2015 (al compimento di anni 61 e mesi 3): Chiedo di sapere se, quanto riportato dall'applicativo,vi trovi d'accordo (a me sembra corretto....).
Saluti
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: PER GRAZIA! NON VEDENTI - NO LIMITI!
Paolo Gros ha scritto:beh...direi sia apparentemente corretto
Sì, mi pare tutto ok
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
NON VEDENTI MESSAGGIO INPS 06/03/2014 n. 3116-
GraziePaolo Gros ha scritto:beh...direi sia apparentemente corretto
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
NON VEDENTI MESSAGGIO INPS 06/03/2014 n. 3116-
Grazia Sampietro ha scritto:Paolo Gros ha scritto:beh...direi sia apparentemente corretto
Sì, mi pare tutto ok
Grazie.
Salutissimi
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: PER GRAZIA! NON VEDENTI - NO LIMITI!
Gent.mo dott. Paolo Gross,
le sottopongo il seguente caso:
dipendente comunale, centralinista cieca, chiede di andare in pensione di vecchiaia, ai sensi della legge (art. 1, co 6, D.Lgs. 503/1992) con i seguenti requisiti: Donna, età 50 anni, anzianità contributiva 20 anni.
Ho cercato di approfondire la questione, non senza difficoltà, ed ho forti dubbi circa la possibilità di applicare questo tipo di agevolazione ai dipendenti pubblici (nel caso Enti Locali).
Le chiedo, cortesemente, di aiutarmi a risolvere la questione. In particolare, quali sono le norme che stabiliscono i requisiti (anagrafici e contributivi) per la pensione di vecchiaia applicabili ai dipendenti pubblici ciechi civili centralinisti?
Grato per la Sua attenzione, Le pongo cordiali saluti.
Ruggiero
le sottopongo il seguente caso:
dipendente comunale, centralinista cieca, chiede di andare in pensione di vecchiaia, ai sensi della legge (art. 1, co 6, D.Lgs. 503/1992) con i seguenti requisiti: Donna, età 50 anni, anzianità contributiva 20 anni.
Ho cercato di approfondire la questione, non senza difficoltà, ed ho forti dubbi circa la possibilità di applicare questo tipo di agevolazione ai dipendenti pubblici (nel caso Enti Locali).
Le chiedo, cortesemente, di aiutarmi a risolvere la questione. In particolare, quali sono le norme che stabiliscono i requisiti (anagrafici e contributivi) per la pensione di vecchiaia applicabili ai dipendenti pubblici ciechi civili centralinisti?
Grato per la Sua attenzione, Le pongo cordiali saluti.
Ruggiero
Ruggiero66- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 01.08.12
Località : Barletta
re
http://job.fanpage.it/prepensionamento-ciechi-civili-e-centralinisti-non-vedenti-4-mesi-di-beneficio-all-anno/
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