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riduzione spese dl78/2010

4 partecipanti

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riduzione spese dl78/2010 Empty riduzione spese dl78/2010

Messaggio  ragpae Mer 1 Dic 2010 - 5:02

VORREI CHIEDERE DEI CHIARIMENTI RIGUARDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 6 COMMA 8 DEL DL78/2010, IN MERITO ALLE LIMITAZIONI DI SPESA. IN PARTICOLARE MI CHIEDEVO SE VANNO RINCOMPRESE ANCHE LE SPESE PER:
- LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE, E QUINDI LE SPESE PER LA STAMPA, DISTRIBUZIONE ED ADDETTO STAMPA;
- SPESE PER GIORNATE ORGANIZZATE PER LA PROMOZIONE ALLA LETTURA, SPETTACOLI CULTURALI E MUSICALI, RASSEGNE TEATRALI
- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE IN MATERIA CULTURALE;
- CONTRIBUTI CON FINALITA' BENEFICHE.
GRAZIE PER LA DISPONIBILITA' E L'AIUTO

ragpae

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riduzione spese dl78/2010 Empty Riduzioni art.6 comma 8 DL 78/2010

Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Dic 2010 - 6:00

Stante :l"a riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza al 20% della spesa sostenuta nel 2009 " (articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010);
Ovvero la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità; quindi il taglio da operare è dell’80%. L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Nella fattispecie :
LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE, E QUINDI LE SPESE PER LA STAMPA, DISTRIBUZIONE ED ADDETTO STAMPA ( pubblicita' e rappresentanza - e' ricompreso)

SPESE PER GIORNATE ORGANIZZATE PER LA PROMOZIONE ALLA LETTURA, SPETTACOLI CULTURALI E MUSICALI, RASSEGNE TEATRALI
(convegni,mostre e relazioni pubbliche- a mio parere e' compreso nelle limitazioni anche se molti opinioni divergono dall'identificare le spese culturali nella classificazione precedente)

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE IN MATERIA CULTURALE;
- CONTRIBUTI CON FINALITA' BENEFICHE ( non sono ricomprese queste spese in quanto nel concetto di "spesa" non rientrano le contribuzioni. e non vi e' espresso divieto all'erogazione di contributi.

Ora , cio' che facevate direttamente come mostre, convegni etc , se avete la disponibilita' e la volonta' fatelo fare alle Pro Loco o ad Onlus varie attraverso contributo .

Limiterei quindi i tagli in sede di bilancio ( cosa che ho fatto ) agli interventi di quella natura 02 e 03 e non 05 .
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riduzione spese dl78/2010 Empty Sulle riduzioni art.6 comma 8 DL78/2010 I contributi

Messaggio  Paolo Gros Ven 3 Dic 2010 - 2:17

Scrivevo :
"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE IN MATERIA CULTURALE;
- CONTRIBUTI CON FINALITA' BENEFICHE ( non sono ricomprese queste spese in quanto nel concetto di "spesa" non rientrano le contribuzioni. e non vi e' espresso divieto all'erogazione di contributi.Ora , cio' che facevate direttamente come mostre, convegni etc , se avete la disponibilita' e la volonta' fatelo fare alle Pro Loco o ad Onlus varie attraverso contributo .
Limiterei quindi i tagli in sede di bilancio ( cosa che ho fatto ) agli interventi di quella natura 02 e 03 e non 05 "

Leggo su Italia oggi odierno a pagina 40 a firma Olivieri:
"Ma, un modo facile per eludere il taglio potrebbe consistere nel modificare la natura finanziaria della spesa, trasformandola in trasferimento a terzi, simmetrica al cambio di ruolo dell'ente che da organizzatore diretto, possa diventare, invece, semplice compartecipante finanziario all'organizzazione proposta e svolta da un terzo, cui assegnare contributi per la buona riuscita dell'evento. Insomma, per vanificare la portata dell'articolo 6, comma 8, basterebbe concordare con associazioni o enti terzi l'assegnazione nei loro confronti di risorse finanziarie, per sostenere le spese di eventi come congressi o mostre attribuiti alla loro diretta iniziativa ed organizzazione. Non pare, ovviamente, che questo modo di agire rispetti la norma. Il taglio richiesto dal legislatore, infatti, è riferito non tanto alla classificazione della spesa (acquisizione di beni o servizi, piuttosto che trasferimenti a terzi), quanto proprio alla sua destinazione. Insomma, occorre in assoluto contenere dell'80% la spesa che abbia come fine la realizzazione di mostre, convegni, relazioni pubbliche, anche laddove essa passi per il tramite di contributi a terzi e non derivi da un ruolo attivo dell'amministrazione, nella qualità di soggetto attuatore ed organizzatore degli eventi.

Con il massimo rispetto dell'opinione "Non pare, ovviamente, che questo modo di agire rispetti la norma" ritengo a contrario che questo non solo rispetti la norma ma la norma stessa non lo contempli affatto.
Se questa fosse stata la volonta' del legislatore l'avrebbe espressamente riportata...cosa che non ha fatto.




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riduzione spese dl78/2010 Empty Re: riduzione spese dl78/2010

Messaggio  francodan Ven 3 Dic 2010 - 4:44

"Se così è, ciò che la norma tende ad impedire è la concessione del patrocinio, con oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche ad iniziative organizzate da soggetti terzi (ivi incluse le Pro loco, ad es., in quanto aventi di regola la connotazione di associazioni di diritto privato fra persone fisiche). Continuano a rimanere consentite, invece, al netto di altri eventuali divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche. Sia quelle organizzate direttamente (fra le quali appare improbabile l’inclusione di una sagra paesana), sia quelle organizzate indirettamente, cioè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di marketing territoriale, nei limiti – naturalmente – in cui ciascuna iniziativa possa per sua natura, e sempre secondo ragionevolezza, rientrarvi.

Pertanto, delle due l'una: o la singola sagra di paese (ma il discorso vale anche per le manifestazioni similari) ha caratteristiche tali da poter essere a pieno titolo ascritta, secondo ragionevolezza, al novero delle iniziative di marketing territoriale, e allora la relativa spesa resta consentita (si ripete, nei limiti – sotto il profilo dell'an e del quantum – eventualmente altrimenti stabiliti dalla legge), oppure le caratteristiche sono altre, e in tal caso neppure indirettamente (nel senso sopra indicato) la relativa spesa sarà sostenibile."

tratto da un intervento di un magistrato della corte dei conti Atelli.

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riduzione spese dl78/2010 Empty Riduzioni DL 78

Messaggio  Paolo Gros Dom 5 Dic 2010 - 4:26

Considerata l'ammissione al marketing territoriale da parte del magistrato contabile del post di Francodan se ne dedurrebbe l'impossibilita' di realizzare qualsivoglia festa paesana la quale indubbiamente non e' qualificabile come " complesso di attività che hanno quale specifica finalità la definzione di progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio territoriale nel lungo periodo"

"oppure le caratteristiche sono altre, e in tal caso neppure indirettamente (nel senso sopra indicato) la relativa spesa sarà sostenibile."

Se non sara' possibile eludere la problematica ( di elusione parla Olivieri nell'articolo che avevo citato), che comunque non e' illegittimo , gia' da ora penso agli scontri con la politica locale ..................
Speriamo che il problema si chiarisca ulteriormente .
Personalmente nel caso provvedero' alla richiesta di parere preventivo alla sezione giurisdizionale della Corte ...........e siamo alle solite .
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riduzione spese dl78/2010 Empty Re: riduzione spese dl78/2010

Messaggio  cris Lun 27 Dic 2010 - 3:15

Tra le riduzioni rientra quindi anche l'addetto stampa assunto con contratto di CO.CO.CO.?
Cris

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riduzione spese dl78/2010 Empty Riduzioni DL 78/2010

Messaggio  Paolo Gros Lun 27 Dic 2010 - 3:34

A mio avviso, come gia' ebbi a scrivere
" Ovvero la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità; quindi il taglio da operare è dell’80%. L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Nella fattispecie :
LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE, E QUINDI LE SPESE PER LA STAMPA, DISTRIBUZIONE ED ADDETTO STAMPA ( pubblicita' e rappresentanza - e' ricompreso)

In particolare poi per i Co.co.co le leggi n. 244/2007, n. 133/2008 e n. 69/2009 hanno delimitato in maniera sempre più puntuale e rigorosa i criteri di affidamento degli incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti terzi.
Le ultime modifiche, hanno ricondotto le varie tipologie di incarichi alla categoria dei contratti di lavoro autonomo che si manifestano nella forma della collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa.
In particolare è previsto che il Regolamento degli uffici e dei servizi fissi i limiti, i criteri e le modalità per la stipulazione dei contratti. L’affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni regolamentari configura illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i dirigenti . Inoltre, è stata ribadita l’esigenza di non affidare detti incarichi per lo svolgimento di funzioni ordinarie, ed i bilanci dei singoli enti fissano il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione.

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riduzione spese dl78/2010 Empty Re: riduzione spese dl78/2010

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