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Riduzione spese Dl 78/2010

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Paolo Gros
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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Riduzione spese Dl 78/2010

Messaggio  Stecro Lun 3 Gen 2011 - 3:47

Vorrei chiedere dei chiarimenti riguardo le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 8 dl 78/2010:
sono oggetto di limitazione anche le spese:
-organizzazione fiere nel territorio comunale
- manifestazioni coincidenti con festività nazionali
- stagione teatrale
- gemellaggio il cui costo viene finanziato con contributi europei.
Grazie

Stecro

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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Riduzioni DL 78/2010

Messaggio  Paolo Gros Lun 3 Gen 2011 - 3:55

Paolo Gros
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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Re: Riduzione spese Dl 78/2010

Messaggio  Stecro Lun 3 Gen 2011 - 7:06

Nei post indicati non sono presenti chiarimenti su quelle particolari tipologie di spesa.

Grazie

Stecro

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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Riduzioni

Messaggio  Paolo Gros Lun 3 Gen 2011 - 7:31

Attesa LA NORMA :
"la riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza al 20% della spesa sostenuta nel 2009 " (articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010);
Ovvero la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità; quindi il taglio da operare è dell’80%. L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale"

organizzazione fiere nel territorio comunale
- manifestazioni coincidenti con festività nazionali
- stagione teatrale
a mio parere non sono comprese nelle limitazioni della norma , se infatti , come detto ,:
“uno spettacolo teatrale estivo in una località turistica, fatto per intrattenere i turisti che affollano la località, oppure l’organizzazione di una fiera centenaria autunnale che attira ospiti e curiosi, rientrino negli scopi istituzionali, non siano letteralmente indicati dalla norma di riduzione, trovino collocazione a bilancio nella funzione 07 o nella 11 servizio 2 del DPR 194/96 (mentre le nostre spese di “apparato amministrativo” staranno di norma nella funzione 1, servizi 01 o 02).
Come tali non sarebbero limitati al 20% del 2009.”
- gemellaggio il cui costo viene finanziato con contributi europei.

Vale quanto suepresso poiche’ la norma nulla ha detto sulle fonti di finanziamento di dette spese.(.....rientrino negli scopi istituzionali)

In ultima analisi se dette spese sono contabilmente correttamente ,inserite come anzi detto ,non rientrano nella limitazione del 20% .
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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Re: Riduzione spese Dl 78/2010

Messaggio  francodan Mar 4 Gen 2011 - 0:57

tenuto conto anche dei pareri della corte dei conti io sono dell'opinione che :

il comune non può ormai sponsorizzare eventi organizzati da terzi dato che la corte dice chiaramente nel parere 1075 2010 lombardia che sono vietate le sponsorizzazioni ,tali essendo tutte quelle contribuzioni che servono solo a promuovere l'immagine del comune

se invece il comune organizza direttamente l'evento ,mi sembra di dover distinguere in base ,ai fini della limitazione delle spese, all'oggetto della manifestazione ossia se l'evento consiste nell'allestimento di mostre si applica ,come previsto dalla legge la riduzione del 20 per cento ,se invece l'evento è una rappresentazione teatrale ,la riduzione non si applica in quanto non prevista espressamente dalla legge.Mi sembra inoltre che le spese collegate all'organizzazione e celebrazione di festività nazionale siano comunque escluse dalle limitazioni di legge.In ogni caso le spese dovrebbero-come affermato da un magistrato della corte dei conti-rispondere ad esigenze di marketing territoriale.
Infine Il gemellaggio potrebbe rientrare nel concetto di relazioni pubbliche.
Il concetto poi di spesa di rappresentanza poi è stato circoscritto in una delibera della corte conti a quelle spese che inerenti i rapporti tra enti o autorità estere servono ad accrescere il prestigio della'mministrazione comunale o pubblica.
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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty festeggiamenti san sebastiano

Messaggio  giada Ven 16 Mar 2012 - 8:23

Nell'ambito dei festeggiamenti di San Sebastiano (patrono della Polizia Muncipale) l'ente, in esercizio provvisorio, impegna la somma dovuta per la rappresentazione teatrale e la pubblicità dell'evento al capitolo "Studi, ricerche e propagansa ai fini della sicurezza stradale". Si chiede se è corretta l'imputazione in Bilancio e se la spesa sia regolare non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2012. Inoltre incorre tale manifestazione al taglio previsto dal DL 78/2010?

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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Spese

Messaggio  Paolo Gros Sab 17 Mar 2012 - 0:30

Per stabilire se la spesa e' imputata correttamente occorre avere il dettaglio ovvero comprendere se e' stata impegnata su 1.03.01.03 o su altro intervento.
La spesa e' regolare se rientra nei dodicesimi dello stanziamento dell'anno precedente poiche' essendo pur vero che non e' spesa frazionabile non e' certo spesa a sostenersi in esecizio provvisorio che come tale e' utilizzabile per spese obbligatorie ovvero non procrastinabili per il corretto funzionamento dell'ente.
La spesa in tal senso rientra nelle limitazioni del Dl 78/2010.
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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Re: Riduzione spese Dl 78/2010

Messaggio  francodan Sab 17 Mar 2012 - 2:12

Studi, ricerche e propagansa ai fini della sicurezza stradale

non è capitolo pertinente....
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Messaggio  online67 Mer 18 Lug 2012 - 5:14

Un comune ha, in vista degli eventi di celebrazione del santo patrono, affidato al comitato per i festeggiamenti patronali l'organizzazione e l'allestimento del programma di eventi, di promozione del territorio al costo di 20 mila euro regolando il rapporto con convenzione.
E' legittimo tutto cio'?
Quali sono le pronunce della Corte dei Conti in materia di feste patronali e spese connesse al suo festeggiamento? (Cantanti, fuochi, banda musicale, luminarie, passeggiate storiche, festa montagna). Sono spese limitate? La Corte dei Conti Lombardia afferma che sono limitate entro il 20 per cento del 2009.
Vi sono altre pronunce che ammettono tali spese (non parlo di contributi)?

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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Re: Riduzione spese Dl 78/2010

Messaggio  francodan Mer 18 Lug 2012 - 5:37

le pronunce sono diverse (dalla più restrittiva a quella meno restrittiva)e hanno indotto la sezione marche con delibera 13 2011 a sollevare la questione a livello centrale...ma ad oggi non pare sia stata risolta ...proprio per questo occorre muoversi con prudenza esprimendosi sicuramente favorevolmente per quei casi in cui il privato(sia come singolo che come associazione) si sostituisce al comune nell'esercizio di funzioni istituzionali e proprie del comune e ove la spesa non serva al solo fine di incrementare l'immagine del comune inteso come ente e non come territorio ....



10. Potenziale contrasto tra pareri
Premesso che l’oggetto del contrasto è il concetto stesso di sponsorizzazione, come richiamato dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, osserva il Collegio che viene in evidenza, dall’esame dei pareri già resi da altre Sezioni, un potenziale contrasto di giudizi, in quanto nei predetti pareri vengono introdotte distinzioni che il Collegio non ritiene di condividere: in particolare il Collegio non condivide l’introduzione – da considerarsi sotto l’aspetto della sua assoluta necessità – del requisito di sussidiarietà, che dovrebbe realizzarsi in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, requisito che, al di là di evidenti problematiche applicative, rappresenta un non condivisibile quid pluris rispetto al testo normativo di cui si sta facendo interpretazione, in un contesto in cui il dato normativo si limita a indicare esplicitamente il divieto di sostenere spese per pubblicità realizzata in forma indiretta, senza coinvolgere o richiamare in alcun modo (ed anzi escludendo) le iniziative di sostegno svolte ad esempio nei confronti del settore sociale, culturale, turistico o per spese promo-pubblicitarie in genere (realizzate in forma diretta).
Questo Collegio sarebbe orientato a ritenere che l’ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione vietata alle pubbliche amministrazioni vada definito positivamente e includa pertanto soltanto le spese di pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria immagine.
Il Collegio ritiene, infatti, non rilevanti altre distinzioni, riportate nei pareri di altre Sezioni (cfr. supra paragrafo 9), riferite, per un verso, ad elementi di natura teleologica finalizzati a valorizzare in senso assoluto i principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. o, per altro verso, a considerare l’attività esercitata in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, in quanto tali criteri (peraltro di difficile applicazione) appaiono in tutta evidenza:
non aderenti al testo normativo che definisce in modo agevole e diretto l’area di operatività del divieto alle iniziative di sponsorizzazione (alias pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria immagine), senza necessità di introdurre altre specificazioni;
non in linea con l’area delle funzioni generali di sostegno al territorio riconosciute, agli enti appartenenti alle autonomie locali, dalla Costituzione (cfr. supra paragrafo Cool e dalla legge.
11. Conclusioni
Ritiene conclusivamente il Collegio che le questioni riguardanti la soluzione ai seguenti quesiti, formulati in via alternativa:
a) se l’ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione vietata alle pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, vada definito in positivo e includa soltanto le spese di pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria immagine e non coinvolga le forme di sostegno economico che rientrano, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 267/2000, nelle attribuzioni proprie del Comune da realizzarsi secondo le regole previste dall’art. 12 della legge 241/1990 (posizione che questa Sezione vorrebbe assumere);
b) se l’ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione vietata alle pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, vada invece definito in negativo e comprenda tutti gli interventi finanziari ad eccezione:
1) di quelli in cui è presente un elemento teleologico finalizzato al sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., in quanto tali contribuzioni sono connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche (cfr. posizione espressa nei pareri di Sez. Lombardia nn. 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011);
2) di quelli riguardanti contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che siano di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentino, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività (cfr. posizione espressa nel parere di Sez. Liguria n. 6/2011);
per le loro intrinseche caratteristiche di generalità, per la loro specifica finalizzazione al contenimento della spesa e per la connessa funzione strumentale di orientamento nei confronti di altre amministrazioni, possano essere suscettibili, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, di un esplicito pronunciamento da parte delle Sezioni Riunite, tenuto conto al riguardo dell’orientamento già espresso da altre sezioni regionali della Corte dei conti, e considerato il possibile contrasto di decisioni che potrebbe derivare nel caso questa Sezione si orienti ad adottare una decisione nel merito in senso contrario.
* * *
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per le Marche
DELIBERA
di proporre al Sig. Presidente della Corte dei conti di voler deferire alle Sezioni Riunite della Corte stessa una questione di massima di particolare rilevanza sul quesito in esame e nei termini esposti in motivazione, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.-l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.
La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria all’Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e al Sindaco del Comune di Urbino.
Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 10 marzo 2011.
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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Re: Riduzione spese Dl 78/2010

Messaggio  online67 Gio 19 Lug 2012 - 10:59

Ripeto: non parlo di sponsor ossia di contributi ma di spese per feste

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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Soggetti individuati per l'organizzazione della festa

Messaggio  celtis69 Mar 4 Set 2012 - 2:43

online67 ha scritto:Ripeto: non parlo di sponsor ossia di contributi ma di spese per feste

Rispetto all'argomento festa, mi domando se è lecito che un comune ancora eroghi finanziamenti per l'organizzazione delle feste.

Se questo non è escluso dal decreto 78 del 2010, tale finanziamento deve essere obbligatoriamente essere assegnato alla Pro loco, oppure può essere anche assegnato a una associazione culturale o a un comitato incaricato dell'organizzazione della Festa ?

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Riduzione spese Dl 78/2010 Empty Re: Riduzione spese Dl 78/2010

Messaggio  francodan Mar 4 Set 2012 - 2:58

un comune ancora eroghi finanziamenti per l'organizzazione delle feste.



in attesa dei pronunciamenti definitivi sull'argomento ,penso che il vero motivo per non erogare fondi per le feste stia nelle difficoltà finanziarie generalizzate dei comuni....non ha senso lamentare continui tagli e riduzioni e nel contempo erogare finanziamenti per feste che magari hanno rilevanza solo locale...
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