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debito fuori bilancio

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Messaggio  serio Ven 26 Ago 2011 - 1:37

Secondo voi è possibile riconoscere un debito fuori bilancio creatosi nel 2009 e 2010 per maggiore spesa di fornitura energia elettrica ( enel) per la quale è intervenuta una cessione del credito?

serio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 2:31

Da come esposto ( se ho ben compreso ) la cessione del credito non poteva essere legittimamente fatta.
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Messaggio  Daredevil Ven 26 Ago 2011 - 2:57

Molti Comuni sono rimasti come dire incastrati con questi contratti di energia elettrica con gestori alternativi all'enel, perchè poi alla fine non vi era risparmio effettivo se non per pochi centesimi ed hanno cominciato a non pagare le bollette che per un paio di anni hanno raggiunto importi considerevoli.
Nel frattempo in tal modo hanno garantito la cassa, ma il debito ora è insostenibile.
Alcuni schemi prevedevano la cessione del credito, ma per legge occorre sempre il consenso del debitore.
Alla fine però se non si riesce ad avere una riduzione occorrerà pagare, perchè l'energia l'hai consumata.
Sulla questione del debito fuori bilancio in molti casi va riconosciuto, perchè so di Comuni che quei soldi (e parlo dell'illuminazione pubblica ) in bilancio non li avevano più messi.
E prima o poi se si va a contenzioso la botta arriva ed arriva anche forte.

Daredevil

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 3:00

Come esposto da Daredevil il riconoscimento del Dbf e' dovuto ma nei confronti del debitore originario poiche' la cessione del credito non sarebbe potuta avvenire e se avvenuta non e' legittima senza il preventivo assesno della controparte.
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Messaggio  serio Ven 26 Ago 2011 - 3:16

Paolo Gros ha scritto:Da come esposto ( se ho ben compreso ) la cessione del credito non poteva essere legittimamente fatta.

allora.... a partire dal 2005-2006, a seguito di cambiamenti nel fornitore di energia elettrica, l'ente ha ricevuto alcuni congrui conguagli da pagare, gli stanziamenti di bilancio risultarono non adeguati alle maggiori spese presentatesi e alle quali si è cercato di far fronte trascurando un pò le fatture di competenza...visti i ritardi nei pagamenti l'enel ha pensato di cedere il credito per gli anni 2009-2010 ....non completamente accettato per errore di alcune fatture... ad oggi abbiamo pagato i conguagli presentati e parte delle cessioni di credito e le fatture dell'anno 2011. per risolvere definitivamente il debito l'amministrazione ha intenzione di rilevare il residuo debito delle cessioni come debito fuori bilancio e finanziarle con vendita di immobili disponibili. da sottolineare che una delle due cessioni prevede il pagamento sul c/c dell'enel stesso.

serio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 3:22

Beh, non e' proprio ortodosso ma ci puo' stare.
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Messaggio  serio Ven 26 Ago 2011 - 3:29

Paolo Gros ha scritto:Beh, non e' proprio ortodosso ma ci puo' stare.

mi scusi dr. Gros , cosa ............ci può stare.......

serio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 3:34

quanto hai espresso nell'ultimo post ovvero :
" per risolvere definitivamente il debito l'amministrazione ha intenzione di rilevare il residuo debito delle cessioni come debito fuori bilancio e finanziarle con vendita di immobili disponibili. "
Paolo Gros
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Messaggio  serio Ven 26 Ago 2011 - 4:06

è la prima volta che mi trovo in questa situazione....

riconoscimento del debito per passività pregresse e lettera "e" art. 194 tuel....
- quali sono le procedure complete?
- che deve firmare il parere tecnico sulla proposta di deliberazione al consiglio?
- ci sono comunicazioni particolari da fare ad enti? ( corteconti, ministero, ecc...)?
- si possono solo riconoscere, per adesso, e poi contabilmente finanziarli nel bilancio 2012, o nella stessa delibera di riconoscimento vanno indicati i mezzi di finanziamento?

grazie a tutti

serio

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Messaggio  salvino Ven 26 Ago 2011 - 4:18

VORREI DIRE LA MIA SU QUESTO ARGOMENTO (E, COME SEMPRE VI INVITO A PRENDERE QUELLO CHE DICO CON LE PINZE ......). MA SIETE SICURI CHE NLLA CIRCOSTANZA DI CUI TRATTASI SIAMO DI FRONTE AD UN DEBITO F.B.? MI SPIEGO MEGLIO E SOTTOLINEO CHE FACCIO UN RAGIONAMENTO GENERALE (PRESCINDO DUNQUE DALLA FATTISPECIE CONCRETA DI CESSIONE DI CREDITO ECC.). CON QUALUNQUE GESTORE LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AVVIENE IN MODO TALE CHE LA FATTURAZIONE E' (QUASI) SEMPRE PRESUNTA E SOGGETTA A CONGUAGLI. SE ALL'INIZIO DELL'ANNO MI ARRIVA UN CONGUAGLIO NEGATIVO DELL'ANNO PRECEDENTE, IO NON MI SOGNEREI DI ATTIVARE LA PROCEDURA DI D.F.B., PERCHE' LA PRESENZA DI UNA MAGGIORE PASSIVITA' PREGRESSA E' INSITA NEL TIPO DI CONTRATTO. MA PUO' DARSI CHE SBAGLIO ....

salvino

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Ago 2011 - 4:45

Il problema e' un altro ovvero quando l'ente e' venuto a conoscenza dell'importo a conguaglio non ha provveduto ad impegnare nemmeno la spesa violando cosi' la norma giuscontabile sulle fasi della spesa .
Ancorche' riconoscibile quale passivita' pregressa risulta non impegnata e come tale fuori bilancio.
Il problema pero' non si pone poiche' e' ricnoscibile in CC con parere tecnico dell'affidatario del budget di uscita per tali spese e di regolarita' contabile.
La deliberazione di riconoscimento deve contenere il finanziamento nello stesso esercizio finanziario a meno che si tratti di riconoscimento su piu' anni nel quale comunque deve essere ricompreso l'anno di competenza.
La stessa delibera andra' ex lege inviata alla Corte dei Conti.
Tutto qui.
Paolo Gros
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Messaggio  serio Dom 28 Ago 2011 - 8:03

Paolo Gros ha scritto:quanto hai espresso nell'ultimo post ovvero :
" per risolvere definitivamente il debito l'amministrazione ha intenzione di rilevare il residuo debito delle cessioni come debito fuori bilancio e finanziarle con vendita di immobili disponibili. "

il problema è che la maggiore spesa per fornitura energia elettrica dovrà necessariamente essere collocata al TIT primo (( tra gli oneri straordinari?) e la vendita di immobili al TIT quarto.... sicuramente non riusciremo a vendere entro l'anno ed avrò problemi con il patto ...giusto? quale soluzione legittima?

serio

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Messaggio  Paolo Gros Dom 28 Ago 2011 - 23:49

Il tratto distintivo che accomuna tutte le ipotesi di debito fuori bilancio attiene proprio alla patologia della gestione delle risorse. In particolare, nell’ipotesi in cui si sia provveduto ad acquisti di beni e servizi in violazione dell'art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000, che disciplina il procedimento per l'assunzione degli impegni di spesa, il legislatore ha stabilito precise condizioni affinché una obbligazione, comunque sorta in violazione delle norme giuscontabili, possa essere imputata e fatta propria dall'ente, e che si sostanziano nel formale riconoscimento della legittimità del debito, legittimità che a sua volta è riscontrabile unicamente per le ipotesi di debiti tipizzati dal legislatore.
L'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 consente la riconoscibilità della legittimità di un debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Nello specifico :
i giudici contabili ritengono (Corte conti Molise 29/2009) che resta naturalmente impregiudicata per l’ente la facoltà di ricorrere al finanziamento di tale tipologia di spesa utilizzando:
- tutte le disponibilità e le entrate;
- l’avanzo di amministrazione accertato (ai sensi dell’art. 186 del TUEL) ed addirittura presunto, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio (in quest’ultimo caso, applicandolo con delibera di variazione) purché derivante dall'esercizio immediatamente precedente (2008), e riservando l’attivazione delle relative spese solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (art.187 del T.U.E.L.);
- i proventi derivanti dal plusvalore dell’alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente (art. 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e art. 3, comma 28, Legge n. 350/2003).

Il vero problema non e' quindi il patto ex se ma il finanziamento steso di spesa corrente con alienazione che puo' essere riferita al solo plusvalore e non all'intero importo della vendita . ( e la ratio c'e' , non si puo' vendere casa per pagare la corrente elettrica )
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Messaggio  serio Lun 29 Ago 2011 - 1:32

Paolo Gros ha scritto:Il tratto distintivo che accomuna tutte le ipotesi di debito fuori bilancio attiene proprio alla patologia della gestione delle risorse. In particolare, nell’ipotesi in cui si sia provveduto ad acquisti di beni e servizi in violazione dell'art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000, che disciplina il procedimento per l'assunzione degli impegni di spesa, il legislatore ha stabilito precise condizioni affinché una obbligazione, comunque sorta in violazione delle norme giuscontabili, possa essere imputata e fatta propria dall'ente, e che si sostanziano nel formale riconoscimento della legittimità del debito, legittimità che a sua volta è riscontrabile unicamente per le ipotesi di debiti tipizzati dal legislatore.
L'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 consente la riconoscibilità della legittimità di un debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Nello specifico :
i giudici contabili ritengono (Corte conti Molise 29/2009) che resta naturalmente impregiudicata per l’ente la facoltà di ricorrere al finanziamento di tale tipologia di spesa utilizzando:
- tutte le disponibilità e le entrate;
- l’avanzo di amministrazione accertato (ai sensi dell’art. 186 del TUEL) ed addirittura presunto, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio (in quest’ultimo caso, applicandolo con delibera di variazione) purché derivante dall'esercizio immediatamente precedente (2008), e riservando l’attivazione delle relative spese solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (art.187 del T.U.E.L.);
- i proventi derivanti dal plusvalore dell’alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente (art. 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e art. 3, comma 28, Legge n. 350/2003).

Il vero problema non e' quindi il patto ex se ma il finanziamento steso di spesa corrente con alienazione che puo' essere riferita al solo plusvalore e non all'intero importo della vendita . ( e la ratio c'e' , non si puo' vendere casa per pagare la corrente elettrica )

l'art. del tuel di cui parli è il 193 comma 3 e non 194( credo che si sia confuso) il quale parla di "PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI) e NON di PLUSVALORE.....
il dettato dell'art. 3 comma 28 legge 350/2003 sembra che sia un aggiuntivo al comma 2 dell'art. 187 del tuel e non modificativo del comma 3 dell'art. 193 del tuel ...

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Messaggio  Paolo Gros Lun 29 Ago 2011 - 1:46


Legge 350/2003
Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


187 comma 2 Tuel

L’eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186 può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo,
ove l’avanzo non sia suffi ciente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un
importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 e per
l’estinzione anticipata dei prestiti
;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il fi nanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le
altre correnti solo in sede di assestamento;
d) per il fi nanziamento di spese di investimento.

193 comma 2 e 3 Tuel

2.Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,
qualora i dati della gestione fi nanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
3. Ai fi ni del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifi ca destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili

per il combinato disposto , e lettura , la norma interviene sull'art.194 Tuel.
Paolo Gros
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Messaggio  serio Lun 29 Ago 2011 - 2:14

ho fatto riferimento a questa

http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/calabria/pareri/2007/delibera_67_2007.pdf&]

serio

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Messaggio  Paolo Gros Lun 29 Ago 2011 - 2:40

Si, si ..la Corte effettua un gran bel giro di parole e nel concreto ci dice :
- continuate a vendervi gli immobili per pagare le spese correnti fuori bilancio
- se dalla vendita avete un plusvalore , per spenderlo nella parte corrente fuori bilancio ,deve confluire nell'avanzo di amministrazione (potrà essere utilizzata, senza alcun dubbio,per tutte le spese di carattere non permanente, sia correnti che in conto capitale, compresa la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti.)

Peraltro conclude con :
In via conclusiva, pertanto, non sembrano esserci dubbi circa la possibilità che debiti fuori bilancio di parte corrente possano essere finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente locale, né può costituire un impedimento, per le motivazioni sopra esposte, la circostanza che tali risorse siano iscritte nel titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dell’ente locale medesimo.

Pare quindi risolto ogni dubbio dalla Corte stessa anche se personalmente , anche se vale nulla , trovo il tutto una vera aberrazione che a sostegno della patologicita' dei debiti fuori bilancio di parte corrente permetta l'alienazione del patrimonio.



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