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superficie tassabile ai fini TARSU e ai fini TARES
BUONGIORNO A TUTTI,
vorrei sentire un Vs parere;
un utente contesta AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU - in quanto abbiamo preso mq. da disegni, quindi considerando superficie calpestabile (escluso muri ed evenutali scale e terrazze esterne, vano caldaia),
mentre l'utente contesta il fatto che non abbiamo applicato il calcolo come previsto da D.P.R. 138 DEL 23 03 1998;
QUINDI secondo lui per il solaio e cantine dovevamo calcolare solo il 50% della superficie calpestabile;
ho provato a spegarglielo, ma contunua a sostenere la sua tesi;
grazie per i vs suggerimenti
vorrei sentire un Vs parere;
un utente contesta AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU - in quanto abbiamo preso mq. da disegni, quindi considerando superficie calpestabile (escluso muri ed evenutali scale e terrazze esterne, vano caldaia),
mentre l'utente contesta il fatto che non abbiamo applicato il calcolo come previsto da D.P.R. 138 DEL 23 03 1998;
QUINDI secondo lui per il solaio e cantine dovevamo calcolare solo il 50% della superficie calpestabile;
ho provato a spegarglielo, ma contunua a sostenere la sua tesi;
grazie per i vs suggerimenti
oliva- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 23.05.12
Re: superficie tassabile ai fini TARSU e ai fini TARES
utilizzare la superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è una facoltà e non un obbligo, come riportato dal comma di legge seguente
pertanto se ho la superficie calpestabile bene, altrimenti posso considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
- Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
pertanto se ho la superficie calpestabile bene, altrimenti posso considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
- Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
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