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Messaggio  walsh74 Ven 22 Nov 2013 - 8:25

Devo pagare una fattura del 2012, all'epoca il professionista (architetto) era in regola con i contributi, oggi devo richiedere il durc?

Grazie

walsh74

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Messaggio  Pasqualino7bellezze Ven 22 Nov 2013 - 8:44

DURC per cosa,

se trattasi di architetto, l'articolo 90 comma 7 è specifico e richiede la regolarità in sede di affidamento.

Penso che il DURC vada richiesto solo nel caso di studi professionali con dipendenti, per affidamento di servizi specifici.

Io escluderei l'applicazione della normativa del Durc in tale circostanza.

Vedasi faq sportello unico previdenziale.

Pasqualino7bellezze

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Messaggio  rolan Sab 23 Nov 2013 - 13:38

se si tratta di un professionista che esercita la professione senza dipendenti, è sufficiente - ai fini del pagamento - chiedere la verifica di regolarità dei versamenti a Inarcassa.

rolan

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Messaggio  walsh74 Dom 24 Nov 2013 - 0:47

È stata richiesta alla data della fattura ....la devo richiedere anche all'emissione del mandato?

walsh74

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Messaggio  rolan Dom 24 Nov 2013 - 10:41

Il comma 7 del dl 69/2013 prescrive che "Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) anche in formato elettronico".
Quindi, il durc allegato dovrebbe essere sempre in corso di validità.
Nel tuo caso, però, se non erro, (a parte che non si tratta di un vero e proprio durc, ma di una verifica fatta a incarcassa) si ricade in una fattispecie particolare, vale a dire si tratta di pagamenti dei debiti della P.A. maturati al 31.12.2012.
L’art. 6, comma 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, come modificato dalla legge di conversione, ha disposto che entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni comunicano ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 e entro il 5 luglio 2013 pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo di detti debiti, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento. In relazione a quanto sopra, l’articolo 6, comma 11-ter della normativa in questione ha stabilito:
“11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva é effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
Pertanto, a decorrere dall’8 giugno 2013 data di entrata in vigore della disposizione, relativamente ai debiti degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle Amministrazioni dello Stato maturati al 31 dicembre 2012 e indicati negli articoli 1, 2, 3 e 5 della normativa in discorso, la regolarità contributiva dell’impresa o comunque dell’operatore economico deve essere accertata alla data di emissione della fattura o della equivalente richiesta di pagamento.
Se quindi si rientra in detto caso , non mi pare che un durc nuovo (quant'anche teoricamente necessario) sposterebbe alcunchè, dato che, se anche da questo risultasse un' irregolarità posteriore alla fattura, l'intervento sostitutivo non potrebbe essere attivato (vd. messaggio inps n. 13153/2013 e nota inail del 31/7/2013).

rolan

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