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mini imu e maggiorazione tares 24 gennaio 2014

3 partecipanti

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mini imu  e maggiorazione tares 24 gennaio 2014 Empty mini imu e maggiorazione tares 24 gennaio 2014

Messaggio  ullifa Lun 16 Dic 2013 - 1:33

giusto per info quanto ho letto oggi sulla rassegna stampa.
Prevista nella legge di stabilità.
Staremo a vedere.

ullifa

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mini imu  e maggiorazione tares 24 gennaio 2014 Empty Re: mini imu e maggiorazione tares 24 gennaio 2014

Messaggio  Marta_1984 Mar 17 Dic 2013 - 10:08

a quanto pare......tanto per cambiare un po'........vabbè, l'importante è che proroghino.......  Rolling Eyes 

Marta_1984

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mini imu  e maggiorazione tares 24 gennaio 2014 Empty Re: mini imu e maggiorazione tares 24 gennaio 2014

Messaggio  Lucio Guerra Mar 17 Dic 2013 - 10:14

QUESTE LE PRINCIPALI NOVITA’ CHE “POTREBBERO” ESSERE CONTENUTE NEGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 ALLA CAMERA

- INSERITI IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero;

- INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
472-bis. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
“RELATORE”
477-bis. Per l'abitazione principale e le pertinenze alla stessa non assoggettate all'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476. (1 per mille)

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
“GOVERNO”
477-bis. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476. (1 per mille)

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
È differito al 24 gennaio 2014
il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
486. Il versamento della IUC è effettuato,
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

SOPPRESSO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014 Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alla TARI e alla TASI e che le somme relative alla TARI siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
489. I Comuni possono, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469 ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

NUOVO COMMA 5 ART. 13 DL 201/2011
5. Per i terreni agricoli,
il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 pari a 75

INSERITI IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui dal 2014, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui ai sensi del comma 505-quater e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

NUOVO COMMA 5 ART. 13 DL 201/2011
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 pari a 75
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Messaggio  ullifa Lun 30 Dic 2013 - 5:45

da legge di stabilità
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=true

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191)
(GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Vigente al: 1-1-2014


680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.
Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il
versamento della maggiorazione standard della TARES
, di cui al comma
13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano
il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il
versamento della maggiorazione

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 30 Dic 2013 - 6:48

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