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http://www.irpef.info/MODALITA' CALCOLO MINI-IMU GENNAIO 2014
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MODALITA' CALCOLO MINI-IMU GENNAIO 2014
Buongiorno,
Vi chiedo cortesemente una delucidazione sul calcolo della mini-Imu di gennaio 2014:
ero partito considerando il fatto che per fare il calcolo di gennaio devo prima calcolare il saldo dell’abitazione principale e pertinenze con l’aliquota stato (includendo tutte le detrazioni consentite), poi il saldo con l’aliquota più alta deliberata dal Comune (includendo tutte le detrazioni consentite), faccio la differenza dei risultati e trovo il 40% da pagare.
Dubbio n°1: sul sito del Governo (link: http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74091) si parla di “imposta totale” (annuale) e non di “saldo”. E corretto considerare l'imposta totale?
Dubbio n°2: cercando in internet qualcuno dice che lo stesso valore che viene fuori con il metodo sopra scritto lo si può ottenere moltiplicando direttamente il 40% della differenza tra aliquota stato e aliquota Comune, in sostanza non serve calcolare prima l’imposta al 4 per mille poi l’imposta al 5.5. per mille, fare la differenza ecc.
Grazie per l'aiuto.
Vi chiedo cortesemente una delucidazione sul calcolo della mini-Imu di gennaio 2014:
ero partito considerando il fatto che per fare il calcolo di gennaio devo prima calcolare il saldo dell’abitazione principale e pertinenze con l’aliquota stato (includendo tutte le detrazioni consentite), poi il saldo con l’aliquota più alta deliberata dal Comune (includendo tutte le detrazioni consentite), faccio la differenza dei risultati e trovo il 40% da pagare.
Dubbio n°1: sul sito del Governo (link: http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74091) si parla di “imposta totale” (annuale) e non di “saldo”. E corretto considerare l'imposta totale?
Dubbio n°2: cercando in internet qualcuno dice che lo stesso valore che viene fuori con il metodo sopra scritto lo si può ottenere moltiplicando direttamente il 40% della differenza tra aliquota stato e aliquota Comune, in sostanza non serve calcolare prima l’imposta al 4 per mille poi l’imposta al 5.5. per mille, fare la differenza ecc.
Grazie per l'aiuto.
MyOwnPrivateIdaho- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 12.11.13
Re: MODALITA' CALCOLO MINI-IMU GENNAIO 2014
- si tratta, come specificato anche dal governo, di “imposta totale” (40% del differenziale di aliquote su base annua)
- occorre calcolare l'imposta su base annua con le rispettive aliquote e detrazioni, fare la differenza e calcolare il 40%
foglio di calcolo per abitazione principale http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594
TENTIAMO di comprendere concretamente ai fini IMU le indicazioni fornite sul sito del governo “Fisco, dal MEF un appunto sulle prossime scadenze” consultabili dal seguente link :
http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74091
MINI - IMU
- Scadenza 16 gennaio 2014 (il termine potrebbe essere posticipato al 24 gennaio 2014 in sede di approvazione della legge di stabilità 2014)
- sono soggetti alla mini imu : (fonte governo)
a) abitazione principale e relative pertinenze
b) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola
c) fabbricati rurali strumentali.
Modalità di calcolo e versamento (fonte governo)
Ai fini del versamento entro il 16 gennaio 2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base.
Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
a) Abitazione Principale e Pertinenze : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Abitazione Principale e Pertinenze : “mini-imu” con scadenza 16.01.2014 (oppure 24.01.2014) – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 4 per mille)
TERRENI (agricoli ed incolti)
1) Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)
2) Per COLTIVATORI diretti :
a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : “mini-imu” con scadenza 16.01.2014 (oppure 24.01.2014) – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA
3) Per NON coltivatori diretti :
a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota comunale (calcolo imposta su base annua dalla quale detrarre l’importo della prima rata abolita calcolando il 50% sulla base delle aliquote 2012)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA
FABBRICATI RURALI
1 ) Comuni Montani ISTAT FABBRICATI RURALI STRUMENTALI SEMPRE ESENTI
2) Fabbricati rurali STRUMENTALI
- Fabbricati rurali STRUMENTALI : 1^ e 2^ rata ABOLITA
- Fabbricati rurali STRUMENTALI : “mini-imu” con scadenza 16.01.2014 (oppure 24.01.2014) – versano il 40% della differenza su base annua (fonte governo)
(tenuto conto che l’aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è stabilita al 2 per mille e che i comuni possono sono diminuire fino all’1 per mille, non pare potersi applicare l’indicazione del governo in merito alla mini-imu)
3) Fabbricati rurali ad uso ABITATIVO
- Fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale : 2^ rata DOVUTA ad aliquota comunale (calcolo imposta su base annua dalla quale detrarre l’importo della prima rata abolita calcolando il 50% sulla base delle aliquote 2012)
- Fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale : 1^ e 2^ rata ABOLITA
- occorre calcolare l'imposta su base annua con le rispettive aliquote e detrazioni, fare la differenza e calcolare il 40%
foglio di calcolo per abitazione principale http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594
TENTIAMO di comprendere concretamente ai fini IMU le indicazioni fornite sul sito del governo “Fisco, dal MEF un appunto sulle prossime scadenze” consultabili dal seguente link :
http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74091
MINI - IMU
- Scadenza 16 gennaio 2014 (il termine potrebbe essere posticipato al 24 gennaio 2014 in sede di approvazione della legge di stabilità 2014)
- sono soggetti alla mini imu : (fonte governo)
a) abitazione principale e relative pertinenze
b) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola
c) fabbricati rurali strumentali.
Modalità di calcolo e versamento (fonte governo)
Ai fini del versamento entro il 16 gennaio 2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base.
Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
a) Abitazione Principale e Pertinenze : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Abitazione Principale e Pertinenze : “mini-imu” con scadenza 16.01.2014 (oppure 24.01.2014) – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 4 per mille)
TERRENI (agricoli ed incolti)
1) Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)
2) Per COLTIVATORI diretti :
a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : “mini-imu” con scadenza 16.01.2014 (oppure 24.01.2014) – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA
3) Per NON coltivatori diretti :
a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota comunale (calcolo imposta su base annua dalla quale detrarre l’importo della prima rata abolita calcolando il 50% sulla base delle aliquote 2012)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA
FABBRICATI RURALI
1 ) Comuni Montani ISTAT FABBRICATI RURALI STRUMENTALI SEMPRE ESENTI
2) Fabbricati rurali STRUMENTALI
- Fabbricati rurali STRUMENTALI : 1^ e 2^ rata ABOLITA
- Fabbricati rurali STRUMENTALI : “mini-imu” con scadenza 16.01.2014 (oppure 24.01.2014) – versano il 40% della differenza su base annua (fonte governo)
(tenuto conto che l’aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è stabilita al 2 per mille e che i comuni possono sono diminuire fino all’1 per mille, non pare potersi applicare l’indicazione del governo in merito alla mini-imu)
3) Fabbricati rurali ad uso ABITATIVO
- Fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale : 2^ rata DOVUTA ad aliquota comunale (calcolo imposta su base annua dalla quale detrarre l’importo della prima rata abolita calcolando il 50% sulla base delle aliquote 2012)
- Fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale : 1^ e 2^ rata ABOLITA
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