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Paolo Gros
marcociceri
6 partecipanti
Riequilibrio della gestione e variazione bilancio
Buongiorno,
completata la verifica degli equilbri in base alla situazione assestata al 10 / 09 si evidenzia la necessità di apportare dei correttivi alle spese / entrate correnti ( e quindi una variazione di bilancio ) .
Il miei dubbi sono questi :
in sede di Consiglio Comunale si approva la relazione da dove emerge lo squilibrio ( preparata sulla base dell'assestato al 10/09 ) e immediatamente dopo la variazione di bilancio che va a sanare la situazione ?
oppure
la delibera di approvazione degli equilibri comprende anche la contestuale variazione di bilancio che riporta " in ordine i conti " ?
Io pensavo di allegare alla delibera da adottare entro il 30/09 ai sensi del 193 Tuel:
1) l'elaborato che evidenzia lo squilibrio sulla base dell'assestato attuale;
2) lo schema riassuntivo dell'ipotesi di riequilibrio della situazione;
3) la contestuale variazione di bilancio che contiene i dati di cui al punto 2 .
Che ne pensate?
Grazie
completata la verifica degli equilbri in base alla situazione assestata al 10 / 09 si evidenzia la necessità di apportare dei correttivi alle spese / entrate correnti ( e quindi una variazione di bilancio ) .
Il miei dubbi sono questi :
in sede di Consiglio Comunale si approva la relazione da dove emerge lo squilibrio ( preparata sulla base dell'assestato al 10/09 ) e immediatamente dopo la variazione di bilancio che va a sanare la situazione ?
oppure
la delibera di approvazione degli equilibri comprende anche la contestuale variazione di bilancio che riporta " in ordine i conti " ?
Io pensavo di allegare alla delibera da adottare entro il 30/09 ai sensi del 193 Tuel:
1) l'elaborato che evidenzia lo squilibrio sulla base dell'assestato attuale;
2) lo schema riassuntivo dell'ipotesi di riequilibrio della situazione;
3) la contestuale variazione di bilancio che contiene i dati di cui al punto 2 .
Che ne pensate?
Grazie
marcociceri- Messaggi : 43
Data d'iscrizione : 05.09.11
Riequilibrio
Molto corretto infatti lo stesso atto che verifica un disequilibrio deve contenere le manovre di riequilibrio che in via normale passano attraverso variazioni al bilancio stesso da ricomprendere nello stesso atto,
In tal caso , e solo in questo , occorre il parere del revisore che altrimenti in caso di equilibri non e' necessario.
In tal caso , e solo in questo , occorre il parere del revisore che altrimenti in caso di equilibri non e' necessario.
Re: Riequilibrio della gestione e variazione bilancio
vi sono comuni che fanno due delibere distinti e altri che in sede di controllo di gestione adottano la relativa variazione......io seguo questa strada anche per semplificazione di atti.....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Riequilibrio della gestione e variazione bilancio
Grazie , penso farò il tutto in una delibera unica,
A presto
A presto
marcociceri- Messaggi : 43
Data d'iscrizione : 05.09.11
Parere revisore
Paolo Gros ha scritto:Molto corretto infatti lo stesso atto che verifica un disequilibrio deve contenere le manovre di riequilibrio che in via normale passano attraverso variazioni al bilancio stesso da ricomprendere nello stesso atto,
In tal caso , e solo in questo , occorre il parere del revisore che altrimenti in caso di equilibri non e' necessario.
Non sapevo non fosse dovuto il parere del revisore. Noi lo abbiamo sempre richiesto.
Mi puoi dare qualche riferimento da citare nella delibera ?
Per quanto riguarda la tempestività del provvedimento da adottare in caso di mancato rispetto degli equilibri l'articolo 193 prevede che il consiglio "contestualmente" a tale verifica adotta i provvedimenti necessari per il ripiano quindi concordo sull'unico atto.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
Riequilibrio
Sulla deliberazione 193 il parere del revisore e' obbligatorio solo se alla stessa consegue una variazione per ristabilire gli equilibri.
Tra i compiti dei revisori infatti nel Tuel non troviamo detta deliberazione qualora ovviamente non comporti variazione alcuna ed il bilancio sia e sia anche in proiezione in equilibrio.
vedi il post
https://entilocali.forumattivo.it/t239-parere-del-revisore-su-delibera-ex-193-tuel
Tra i compiti dei revisori infatti nel Tuel non troviamo detta deliberazione qualora ovviamente non comporti variazione alcuna ed il bilancio sia e sia anche in proiezione in equilibrio.
vedi il post
https://entilocali.forumattivo.it/t239-parere-del-revisore-su-delibera-ex-193-tuel
Re: Riequilibrio della gestione e variazione bilancio
Per quanto non sia dovuto a me il parere lo chiedono cmq...costa poco visto che noi revisori siamo super pagati! eheheh...
equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri devo effettuare anche la varizione riguardante i trasferimenti dello stato dal titolo II ,dove ho incassato la prima rata, al titolo I.
Vado ad inserire la compartecipazione IVA alla risorsa 1.01.00.45 codice SIOPE 1121 e il FSR alla stessa risorsa? con codice SIOPE 1399? E' giusto?
Ho riscontrato una differenza dalla stampa delle spettanze dal sito, con la stampa del confronto dei trasferimenti 2010/2011 dove in questa stampa manca un piccolo importo (circa 300 €) contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge (quota perequazione 2010) che devo lasciare al titolo II insieme al contributo sviluppo investimenti? Dalla ragioneria mi dicono che è un errore sul confronto!
Grazie
Vado ad inserire la compartecipazione IVA alla risorsa 1.01.00.45 codice SIOPE 1121 e il FSR alla stessa risorsa? con codice SIOPE 1399? E' giusto?
Ho riscontrato una differenza dalla stampa delle spettanze dal sito, con la stampa del confronto dei trasferimenti 2010/2011 dove in questa stampa manca un piccolo importo (circa 300 €) contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge (quota perequazione 2010) che devo lasciare al titolo II insieme al contributo sviluppo investimenti? Dalla ragioneria mi dicono che è un errore sul confronto!
Grazie
michela di colandrea- Messaggi : 375
Data d'iscrizione : 30.03.11
Equilibri
E' corretto quanto scrivi .
Il contributo perequativo del 2010 non viene giustamente riproposto poiche' limitato al solo 2010.
Non vi e' nessun errore non e' stato riproposto poiche' non spettante per il 2011.
( la stampa corretta e' la stampa del confronto dei trasferimenti 2010/2011poiche' effettuata in un secondo tempo rivista e corretta dal Ministero )
Il contributo perequativo del 2010 non viene giustamente riproposto poiche' limitato al solo 2010.
Non vi e' nessun errore non e' stato riproposto poiche' non spettante per il 2011.
( la stampa corretta e' la stampa del confronto dei trasferimenti 2010/2011poiche' effettuata in un secondo tempo rivista e corretta dal Ministero )
Segnalazioni uffici
In seguito ad apposita richiesta agli uffici gli stessi mi hanno comunicato l'esistenza di criticità derivanti da affidamenti di lavori (UTC) o incarichi (soprattutto legali) che non hanno al momento nessuna copertura finanziaria. La comunicaizone è abbastanza superficiale nel senso che si tratta di meri elenchi.
Considerato che gli importi sono elevati e che non è possibile reperire risorse adeguate facendo economie di spesa come dovrei comportarmi ?
Ho pensato di segnalare nella relazione al Consiglio Comunale tale impossibilità (a meno di entrate non prevedibili al momento) ma comunque nel breve periodo l'esistenza del fondo di riserva, la possibilità di diminuire alcuni capitoli di spesa che non sono strettamente indispensabili per l'ente e, per l'eccedenza non coperta, di impegnarmi a variare il bilancio pluriennale. Tutto ciò ovviamente vincolato ad una corretta e precisa quantificazione dei debiti, nonchè ad un impegno degli uffici richiedenti a trovare forme transattive che evitino ricorsi ad azioni giudiziarie.
Considerato che gli importi sono elevati e che non è possibile reperire risorse adeguate facendo economie di spesa come dovrei comportarmi ?
Ho pensato di segnalare nella relazione al Consiglio Comunale tale impossibilità (a meno di entrate non prevedibili al momento) ma comunque nel breve periodo l'esistenza del fondo di riserva, la possibilità di diminuire alcuni capitoli di spesa che non sono strettamente indispensabili per l'ente e, per l'eccedenza non coperta, di impegnarmi a variare il bilancio pluriennale. Tutto ciò ovviamente vincolato ad una corretta e precisa quantificazione dei debiti, nonchè ad un impegno degli uffici richiedenti a trovare forme transattive che evitino ricorsi ad azioni giudiziarie.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
Segnalazioni
Nel caso credo tu stia trattando il 193.
Come hai deciso di provvedere mi pare sensato anche se evidenzierei ai vari uffici la probabile impossibilita' di copertura finanziaria di dette spese che se non procrastinabili ed indifferibili salvo grave nocumento all'ente , non andrebbero semplicemnte fatte.
Come hai deciso di provvedere mi pare sensato anche se evidenzierei ai vari uffici la probabile impossibilita' di copertura finanziaria di dette spese che se non procrastinabili ed indifferibili salvo grave nocumento all'ente , non andrebbero semplicemnte fatte.
Re: Riequilibrio della gestione e variazione bilancio
per le spese legali l'importante è che vi sia un impegno di massima ,incrementabile anno per anno e comunque le stesse spesso vengono configurate come passività pregresse onde nell'anno in cui andranno pagate occorrerà creare la capienza di bilancio senza necessità di deliberare come se fossero debiti fuori bilancio
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Spese legali
in riferimento alle spese legali ho applicato il concetto contabile espresso dalla Corte Sicilia
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_regione_sicilia/sede_consultiva/2007/delibera_2_2007_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_regione_sicilia/sede_consultiva/2007/delibera_2_2007_PAR.pdf
Re: Riequilibrio della gestione e variazione bilancio
la configurazione delle parcelle come passività pregressa non è tuttavia univoca
favorevole comunque la sezione campania (cvontra sardegna)
Accanto al tipo di spesa sopra citata non poche sono state le diverse fattispecie di
debiti o spesa anomale che gli EE.LL. si sono ritrovati a dover definire: le cosiddette
“passività pregresse” o arretrate, istituto non contemplato nel vigente ordinamento,
intendendo come tale una spesa maggiore rispetto ad un impegno già assunto.
Proprio per tale tipologia, più ricorrente pare essere quella relativa a parcelle di
avvocati che vengono dopo diversi anni (almeno fino all’emanazione del D. L. n.
223/06 “Decreto Bersani”), e per le quali si è pronunciata recentemente la Corte dei
Conti della regione Sardegna, Sezione Controllo, che con proprio parere n. 02/2007 ha
ribadito che la maggiore spesa rispetto ad un impiego inferiore rappresenta « debito
fuori bilancio» che deve essere riconosciuto da parte del Consiglio Comunale. Mentre
per la Corte dei Conti della regione Campania, delibera n. 9/2007/par, nella fattispecie
non ricorre l’ipotesi di debito fuori bilancio, in quanto l’incarico per il patrocinio legale
dell’Ente è stato conferito regolarmente e la relativa spesa è stata impegnata secondo
quanto disposto dall’art. 191 del T.U.E.L.
Per la Corte Campana, la differenza tra debito fuori bilancio e pagamento di una
parcella per un importo superiore a quello preventivamente impegnato, prima che
giuridica, è concettuale in quanto il procedimento per il riconoscimento del debito
trova applicazione per regolarizzare una spesa priva del prescritto precedente
impegno.
Nel caso dell’esame non vi è dubbio che è esistente un impegno regolare nel quale
sono presenti tutti gli elementi che lo costituiscono:
1) la somma da pagare;
2) il soggetto creditore;
3) la ragione del debito;
4) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
In sostanza, vi è stato un regolare conferimento di incarico ad un legale, ma la somma
impegnata si è rivelata insufficiente alla presentazione della parcella senza che vi sia
stata alcuna modifica nella natura e nel contenuto dell’incarico stesso.
In conclusione va data esecuzione ad un pagamento sulla base di un impegno regolare
adeguando lo stanziamento previsto aumentando l’impegno della spesa. (contra Sez.
Contr. Reg. Sardegna parere n. 2/2007)
Sempre secondo la Corte campana, un ulteriore argomento a favore della conclusione
sopra indicata deriva dal principio che scaturisce dalla interpretazione dell’art. 183,
comma 3, del vigente T.U.E.L., secondo cui nel caso che l’importo dell’impegno è
superiore a quello della prenotazione bisogna procedere nella stessa determina di
aggiudicazione all’adozione di un nuovo impegno di spesa al fine di garantire la
copertura finanziaria dell’acquisto (principio contabile n. 2 punto 52 da “principi
contabili per gli enti locali” dell’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali dal Ministero dell’ Interno, 2004) .
favorevole comunque la sezione campania (cvontra sardegna)
Accanto al tipo di spesa sopra citata non poche sono state le diverse fattispecie di
debiti o spesa anomale che gli EE.LL. si sono ritrovati a dover definire: le cosiddette
“passività pregresse” o arretrate, istituto non contemplato nel vigente ordinamento,
intendendo come tale una spesa maggiore rispetto ad un impegno già assunto.
Proprio per tale tipologia, più ricorrente pare essere quella relativa a parcelle di
avvocati che vengono dopo diversi anni (almeno fino all’emanazione del D. L. n.
223/06 “Decreto Bersani”), e per le quali si è pronunciata recentemente la Corte dei
Conti della regione Sardegna, Sezione Controllo, che con proprio parere n. 02/2007 ha
ribadito che la maggiore spesa rispetto ad un impiego inferiore rappresenta « debito
fuori bilancio» che deve essere riconosciuto da parte del Consiglio Comunale. Mentre
per la Corte dei Conti della regione Campania, delibera n. 9/2007/par, nella fattispecie
non ricorre l’ipotesi di debito fuori bilancio, in quanto l’incarico per il patrocinio legale
dell’Ente è stato conferito regolarmente e la relativa spesa è stata impegnata secondo
quanto disposto dall’art. 191 del T.U.E.L.
Per la Corte Campana, la differenza tra debito fuori bilancio e pagamento di una
parcella per un importo superiore a quello preventivamente impegnato, prima che
giuridica, è concettuale in quanto il procedimento per il riconoscimento del debito
trova applicazione per regolarizzare una spesa priva del prescritto precedente
impegno.
Nel caso dell’esame non vi è dubbio che è esistente un impegno regolare nel quale
sono presenti tutti gli elementi che lo costituiscono:
1) la somma da pagare;
2) il soggetto creditore;
3) la ragione del debito;
4) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
In sostanza, vi è stato un regolare conferimento di incarico ad un legale, ma la somma
impegnata si è rivelata insufficiente alla presentazione della parcella senza che vi sia
stata alcuna modifica nella natura e nel contenuto dell’incarico stesso.
In conclusione va data esecuzione ad un pagamento sulla base di un impegno regolare
adeguando lo stanziamento previsto aumentando l’impegno della spesa. (contra Sez.
Contr. Reg. Sardegna parere n. 2/2007)
Sempre secondo la Corte campana, un ulteriore argomento a favore della conclusione
sopra indicata deriva dal principio che scaturisce dalla interpretazione dell’art. 183,
comma 3, del vigente T.U.E.L., secondo cui nel caso che l’importo dell’impegno è
superiore a quello della prenotazione bisogna procedere nella stessa determina di
aggiudicazione all’adozione di un nuovo impegno di spesa al fine di garantire la
copertura finanziaria dell’acquisto (principio contabile n. 2 punto 52 da “principi
contabili per gli enti locali” dell’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali dal Ministero dell’ Interno, 2004) .
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
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