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Diritto di rogito Direttore/Segretario Comunità Montana
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo nel forum.
Vi espongo il problema: la mia Comunità Montana ha in ruolo un Direttore con funzioni di Segretario Generale il quale è in aspettativa retribuita perchè vincitore di borsa di studio per un dottorato. E' stato sostituito mediante affidamento di incarico ad un dipendente di un'altra pubblica amministrazione (incarico fuori dall'orario di lavoro per alcune ore settimanali) a fronte di un compenso di euro mille mensili lorde. Il limite del 1/3 deve essere rapportato al solo compenso erogato dalla comunità o al suo stipendio annuo (erogato dall'altro ente) + il compenso erogato dalla Comunità?
Grazie
Vi espongo il problema: la mia Comunità Montana ha in ruolo un Direttore con funzioni di Segretario Generale il quale è in aspettativa retribuita perchè vincitore di borsa di studio per un dottorato. E' stato sostituito mediante affidamento di incarico ad un dipendente di un'altra pubblica amministrazione (incarico fuori dall'orario di lavoro per alcune ore settimanali) a fronte di un compenso di euro mille mensili lorde. Il limite del 1/3 deve essere rapportato al solo compenso erogato dalla comunità o al suo stipendio annuo (erogato dall'altro ente) + il compenso erogato dalla Comunità?
Grazie
Elala- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 14.09.11
Diritti
Attualmente ai segretari comunali per l’attività di rogito dai medesimi svolta sono dovuti per contratto il 75% dei diritti di segreteria riscossi dal Comune in connessione con la predetta attività e nel limite del terzo dello stipendio in godimento degli stessi, calcolato in misura annua e sulle voci retributive previste dall’art. 37 del CCNL del 2001 così come determinate con il provvedimento di nomina .
Valutato che il segretario, quante volte il gettito di quei proventi lo consenta, può conseguire la quota massima di sua spettanza, che è appunto “un terzo dello stipendio in godimento”, in qualsiasi momento, anche nei primissimi mesi dell’anno ed addirittura in un’unica occasione, poiché il suo diritto non può essere minimamente inciso né dalla durata della sua permanenza in servizio né dal fatto che, nel corso dello stesso anno, potrebbe accadergli di prestare servizio in altre sedi.
nel caso di incarico “a scavalco”, l’ente di assegnazione provvisoria deve liquidare gli emolumenti in misura tale che, cumulandoli con quelli percepiti dal segretario presso la sede di titolarità, gli stessi non oltrepassino la soglia di legge; b) nel caso di assegnazione della titolarità di una nuova sede, l’ente di nuova destinazione deve preventivamente verificare in quale misura il segretario abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di precedente titolarità e, in ragione dell’esito di tale accertamento, determinare il limite entro il quale il segretario stesso abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti le funzioni ivi espletate.
Nel caso quindi , essendo ormai chiaro la parita' di trattamento per il personale dirigente e non dirigente in riferimento alla sostituzione del segretario, il rapporto di 1 terzo deve essere rapportato al solo stipendio in godimento anulla rilevando l'importo erogato da altro ente ad altro titolo.
Valutato che il segretario, quante volte il gettito di quei proventi lo consenta, può conseguire la quota massima di sua spettanza, che è appunto “un terzo dello stipendio in godimento”, in qualsiasi momento, anche nei primissimi mesi dell’anno ed addirittura in un’unica occasione, poiché il suo diritto non può essere minimamente inciso né dalla durata della sua permanenza in servizio né dal fatto che, nel corso dello stesso anno, potrebbe accadergli di prestare servizio in altre sedi.
nel caso di incarico “a scavalco”, l’ente di assegnazione provvisoria deve liquidare gli emolumenti in misura tale che, cumulandoli con quelli percepiti dal segretario presso la sede di titolarità, gli stessi non oltrepassino la soglia di legge; b) nel caso di assegnazione della titolarità di una nuova sede, l’ente di nuova destinazione deve preventivamente verificare in quale misura il segretario abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di precedente titolarità e, in ragione dell’esito di tale accertamento, determinare il limite entro il quale il segretario stesso abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti le funzioni ivi espletate.
Nel caso quindi , essendo ormai chiaro la parita' di trattamento per il personale dirigente e non dirigente in riferimento alla sostituzione del segretario, il rapporto di 1 terzo deve essere rapportato al solo stipendio in godimento anulla rilevando l'importo erogato da altro ente ad altro titolo.
Diritti di rogito
Quindi se bisogna liquidare dei diritti ad un segretario in convenzione fra 4 comuni, un comune deve chiedere al comune capofila quale è lo stipendio del segretario, calcolare quanto corrisponde ad 1/3 e chiedere agli altri comuni quanto abbiano liquidato a tal fine allo stesso segretario. Se il totale è inferiore ad 1/3 si può liquidare tranquillamente, e se superiore cosa succede? si liquida solo la differenza? e la parte in eccedenza che fine fa? rimane introitata dall'ente?
Rag1- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.07.11
Re: Diritto di rogito Direttore/Segretario Comunità Montana
Il limite del terzo dello stipendio da non superare in un ente è sempre riferito al trattamento economico del Segretario titolare (sostituito) e non riferito a quello del sostituto (Direttore come nel caso di Elala -domanda del 14/9/2011, o nel mio caso vice segretario)- giusto?
Questo per quanto riguarda il limite da non superare.
Ma ai fini della determinazione del quantum da liquidare al sostituto, quale deve essere il trattamento economico da considerare? io utilizzo il trattamento economico annuo del sostituto (vice segretario), calcolo il terzo e questo lo divido per 365 gg. ottenendo l'importo giornaliero che moltiplico per i giorni di sostituzione, sempre verificando di non superare il limite del terzo dell'ente.
Questo per quanto riguarda il limite da non superare.
Ma ai fini della determinazione del quantum da liquidare al sostituto, quale deve essere il trattamento economico da considerare? io utilizzo il trattamento economico annuo del sostituto (vice segretario), calcolo il terzo e questo lo divido per 365 gg. ottenendo l'importo giornaliero che moltiplico per i giorni di sostituzione, sempre verificando di non superare il limite del terzo dell'ente.
ely- Messaggi : 112
Data d'iscrizione : 20.09.11
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