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alberto capelli
Lucio Guerra
Daniela Morelli
7 partecipanti
TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
Il mio Comune ha intenzione di equiparare a 1^ casa l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado. Poichè il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo anche di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale così come definita ai fini IMU, devo considerare esente TASI anche l'abitazione concessa in uso gratuito?
Daniela Morelli
Daniela Morelli
Daniela Morelli- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 07.02.14
Località : Villa di Tirano (So)
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
imu e tasi sono 2 cose distinte
pera la tasi viene richiamata la definizione dell'abitazione principlale imu per dire che la definizione è la stessa ma non che va applicata la stessa disciplina o aliquote o agevolazione ecc.
pera la tasi viene richiamata la definizione dell'abitazione principlale imu per dire che la definizione è la stessa ma non che va applicata la stessa disciplina o aliquote o agevolazione ecc.
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
Concordo con Lucio Guerra. Le discipline normative fra Tasi e Imu sono diverse. Liberi di introdurre con la Tasi le stesse agevolazioni dell'Imu in modo da renderci la vita un pò più semplice.
alberto capelli- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 07.02.14
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
Sarabbe quindi possibile introdurre ai fini TASI esenzioni o agevolazioni (aliquote o altro) per gli immobili dati in uso gratuito ai figli? Grazie
Stoccò- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 23.10.13
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
mettiamola diversamente:
se un comune non ha bisogno di ulteriori risorse può decidere di non applicare la tasi?
com e interpretate il comma
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
se un comune non ha bisogno di ulteriori risorse può decidere di non applicare la tasi?
com e interpretate il comma
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
re
il comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
a me il comma 676 sembra svincolato da tutto il resto.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
Tenuto Conto che il Comune può stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti (in pratica si regolamenta comunque la nuova imposta ma si delibera l’azzeramento, per il 2014, dell’aliquota di base per tutte le fattispecie imponibili)
(N.B. in questo caso, per facoltà espressamente prevista dalla legge, non ci sarebbe alcun gettito d’imposta TASI per finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni)
Tenuto Conto del fatto che se un Comune ha già l’aliquota IMU di base 10,6 può “di fatto” applicare la TASI SOLO su abitazione principale e relative pertinenze e per gli altri immobili esenti da IMU nel 2014, in considerazione del vincolo normativo che IMU + TASI = ALIQUOTA MASSIMA CONSENTITA IMU 31.12.2013
(N.B. in questo caso, per vincolo di legge, gli immobili diversi dall’abitazione principale ed altri immobili esenti da imu nel 2014, non apporterebbero alcun gettito d’imposta per finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni)
Visto il comma 731 della legge 27.12.2104 n.147
731. Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
(N.B. il contributo ai Comuni, previsto dal comma 731, è espressamente finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed AIRE - Da ultimo il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014 - appare pertanto chiara la volontà del legislatore di favorire la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni TASI per abitazione principale e pertinenze)
Ciò premesso e argomentato, si ritiene possibile :
1) stabilire l'applicazione della TASI 2014 esclusivamente per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, anche solamente in quota parte; pertanto in tale ipotesi applicativa, non risulta applicabile la ripartizione tra occupante e possessore in quanto gli stessi “coincidono” in un unico soggetto, e l’unità immobiliare non risulta quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, anche se solamente in quota parte ; quindi nel caso la TASI è dovuta “in solido” (al 100%) dal possessore e occupante dell’immobile, trattandosi di unica obbligazione tributaria.
2) stabilire l'azzeramento della TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al punto 1) e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
3) determinare le aliquote e detrazioni TASI per :
a) abitazione principale e relative pertinenze DIVERSE da quelle classificate nelle categoria catastali A/1- A/8-A/9 (vincolo aliquota massima TASI 2014, 2,5 per mille)
(per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categoria catastali A/1- A/8-A/9 è consigliabile aumentare l’aliquota IMU anziché determinare una aliquota TASI che comunque sommata all’aliquota IMU non potrà superare il 6 per mille)
4) riportare nella deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (solo in quota parte)
(N.B. in questo caso, per facoltà espressamente prevista dalla legge, non ci sarebbe alcun gettito d’imposta TASI per finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni)
Tenuto Conto del fatto che se un Comune ha già l’aliquota IMU di base 10,6 può “di fatto” applicare la TASI SOLO su abitazione principale e relative pertinenze e per gli altri immobili esenti da IMU nel 2014, in considerazione del vincolo normativo che IMU + TASI = ALIQUOTA MASSIMA CONSENTITA IMU 31.12.2013
(N.B. in questo caso, per vincolo di legge, gli immobili diversi dall’abitazione principale ed altri immobili esenti da imu nel 2014, non apporterebbero alcun gettito d’imposta per finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni)
Visto il comma 731 della legge 27.12.2104 n.147
731. Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
(N.B. il contributo ai Comuni, previsto dal comma 731, è espressamente finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed AIRE - Da ultimo il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014 - appare pertanto chiara la volontà del legislatore di favorire la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni TASI per abitazione principale e pertinenze)
Ciò premesso e argomentato, si ritiene possibile :
1) stabilire l'applicazione della TASI 2014 esclusivamente per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, anche solamente in quota parte; pertanto in tale ipotesi applicativa, non risulta applicabile la ripartizione tra occupante e possessore in quanto gli stessi “coincidono” in un unico soggetto, e l’unità immobiliare non risulta quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, anche se solamente in quota parte ; quindi nel caso la TASI è dovuta “in solido” (al 100%) dal possessore e occupante dell’immobile, trattandosi di unica obbligazione tributaria.
2) stabilire l'azzeramento della TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al punto 1) e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
3) determinare le aliquote e detrazioni TASI per :
a) abitazione principale e relative pertinenze DIVERSE da quelle classificate nelle categoria catastali A/1- A/8-A/9 (vincolo aliquota massima TASI 2014, 2,5 per mille)
(per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categoria catastali A/1- A/8-A/9 è consigliabile aumentare l’aliquota IMU anziché determinare una aliquota TASI che comunque sommata all’aliquota IMU non potrà superare il 6 per mille)
4) riportare nella deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (solo in quota parte)
re
si ritiene possibile
pienamengte in accordo e peraltro e' cio' che faro' nel mio ente azzerando la Tasi
pienamengte in accordo e peraltro e' cio' che faro' nel mio ente azzerando la Tasi
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
Condividendo l'azzeramento dell'aliquota TAsi per le unità immobiliari diverse da quelle definite ai fini imu abitazioni principali e per le relative pertinenze, mi chiedo le cooperative indivise proprietarie delle unità immobiliari assegnate ai soci scontano la TASI per le abitazioni utilizzate compe prinicipali e per le relative pertinenze escluse per legge da imposizione IMU ma non assimilate per facoltà dell'ente? Stessa condizione le case assegnate al coniuge separato, ma non assimilate ad abitazione principale ma escluse da imposizione imu dal 2014.
Grazie
Grazie
elfo- Messaggi : 74
Data d'iscrizione : 22.10.11
Re: TASI esenzione su abitazioni equiparate a prima casa ai fini IMU
nel nostro caso sono talmente poche che non affronto il problema e le lascio esenti tasi
anche perchè sarebbe necessario suddividere il tributo tra occupante e possessore in quanto l'immobile, nella maggior parte dei caso, è occupato da soggetto non titolare di diritto reale sull'abitazione
se poi vesisse confermata la possibilità di autoliquidazione allora si vedrà
anche perchè sarebbe necessario suddividere il tributo tra occupante e possessore in quanto l'immobile, nella maggior parte dei caso, è occupato da soggetto non titolare di diritto reale sull'abitazione
se poi vesisse confermata la possibilità di autoliquidazione allora si vedrà
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