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ALIQUOTA TASI PER INQUILINI

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Lucio Guerra
tributi69
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ALIQUOTA TASI PER INQUILINI Empty ALIQUOTA TASI PER INQUILINI

Messaggio  tributi69 Lun 10 Feb 2014 - 7:25

Secondo voi l'aliquota da applicare agli inquilini è quella per "abitazione principale" (ed eventuali detrazioni) o aliquota "altri fabbricati"?

tributi69

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ALIQUOTA TASI PER INQUILINI Empty Re: ALIQUOTA TASI PER INQUILINI

Messaggio  Lucio Guerra Lun 10 Feb 2014 - 9:45

Il comma 681 stabilisce che, “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”

Il comma 671 stabilisce che “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”

Pertanto ritengo :

1) per le unità immobiliari DIVERSE dall’abitazione principale, in comproprietà e cedute in locazione, vi è ripartizione tra occupante/affittuario (dal 10 al 30%) e possessore/i

a) esempio cat. A/2 - rendita euro 600 - aliquota TASI 2 per mille

- occupante/affittuario 30% € 60,48
- i possessori si dividono il restante 70%
ciascuno per la quota di proprietà, per complessivi € 141,12


2) per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE, OCCUPATE da un SOGGETTO DIVERSO dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, si applica aliquota “altri fabbricati” e non sono applicabili le eventuali detrazioni in quanto la norma fa esplicito riferimento all’abitazione principale come definita ai fini IMU che cita solamente il “possessore” e non l’occupante - Pertanto anche in questo caso vi è ripartizione tra occupante/affittuario (dal 10 al 30%) e possessore/i

a) esempio cat. A/2 - rendita euro 600 - aliquota TASI 2 per mille

- occupante/affittuario 30% € 60,48
- i possessori si dividono il restante 70%
ciascuno per la quota di proprietà, per complessivi € 141,12

3) per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE, occupate da un SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, anche solamente in quota parte, si applica aliquota “abitazione principale”, sono applicabili le eventuali detrazioni, non è applicabile la ripartizione tra occupante e possessore, in quanto l’unità immobiliare non è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, anche se solamente in quota parte - Pertanto in questo caso ritengo che la TASI sia dovuta “in solido” (al 100%) dal possessore e occupante dell’immobile, trattandosi di unica obbligazione tributaria

a) esempio cat. A/2 - rendita euro 600 - aliquota TASI 2 per mille

- possessore/occupante 100% € 201,60

N.B. nei casi indicati non sono state calcolate detrazioni
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ALIQUOTA TASI PER INQUILINI Empty azzeramento aliquota TASI

Messaggio  antonio di martino Lun 10 Feb 2014 - 12:31

Sono un amministratore e non un funzionario, quindi mi scuso se sono approssimato. Abbiamo la IMU al 7,45 x 1000 su tutto quello che non è prima casa. Esistono da noi molte case vacanze che non vorremmo ulteriormente penalizzare. Pertanto l’intendimento è quello di far pagare la TASI solo sulle prime abitazioni condotte dal possessore, escludendo nei fatti i locatari e proprietari delle case in affitto per evitare aumenti di fitto. Idem per gli immobili produttivi, ovvero non gravare ulteriormente in  alcun modo le categorie di competenza comunale. Ho letto il libro IUC del dotto Guerra e non ho scorto palesi soluzioni alle necessità suddette. Domandavo, in via preliminare, se attraverso la autonomia regolamentare e tributaria e anche attraverso il dettato del comma 676 il comune ha possibilità di prevedere l’azzeramento della TASI per tutti, esclusa la categoria dei possessori di prima casa. Spero di essermi fatto capire. Ovviamente dal punto di vista finanziario e di bilancio ne avremmo la possibilità operativa egli uffici sono pronti a ricevere queste indicazioni.

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Messaggio  situation Lun 10 Feb 2014 - 22:57

È una soluzione ottimale che seguiranno molti Comuni...

situation

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ALIQUOTA TASI PER INQUILINI Empty Re: ALIQUOTA TASI PER INQUILINI

Messaggio  Lucio Guerra Mar 11 Feb 2014 - 0:37

antonio di martino ha scritto:Sono un amministratore e non un funzionario, quindi mi scuso se sono approssimato. Abbiamo la IMU al 7,45 x 1000 su tutto quello che non è prima casa. Esistono da noi molte case vacanze che non vorremmo ulteriormente penalizzare. Pertanto l’intendimento è quello di far pagare la TASI solo sulle prime abitazioni condotte dal possessore, escludendo nei fatti i locatari e proprietari delle case in affitto per evitare aumenti di fitto. Idem per gli immobili produttivi, ovvero non gravare ulteriormente in  alcun modo le categorie di competenza comunale. Ho letto il libro IUC del dotto Guerra e non ho scorto palesi soluzioni alle necessità suddette. Domandavo, in via preliminare, se attraverso la autonomia regolamentare e tributaria e anche attraverso il dettato del comma 676 il comune ha possibilità di prevedere l’azzeramento della TASI per tutti, esclusa la categoria dei possessori di prima casa. Spero di essermi fatto capire. Ovviamente dal punto di vista finanziario e di bilancio ne avremmo la possibilità operativa egli uffici sono pronti a ricevere queste indicazioni.

probabilmente si riferisce alla versione precedente

l'ultima versione del libro iuc è stata pubblicata il 10.02.2014, con l'aggiunta di quesiti, approfondimenti e soluzioni applicative

questa la risposta/soluzine che ho prospettato, in linea con la sua probabile scelta

IL COMUNE PUO’ DECIDERE DI APPLICARE LA TASI SU ALCUNE FATTISPECIE IMPONIBILI
(es. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE)
E STABILIRE L’AZZERAMENTO DELL’ALIQUOTA DI BASE PER ALTRE

Tenuto Conto che il Comune può stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti (in pratica si regolamenta comunque la nuova imposta ma si delibera l’azzeramento, per il 2014, dell’aliquota di base per tutte le fattispecie imponibili)

(N.B. in questo caso, per facoltà espressamente prevista dalla legge, non ci sarebbe alcun gettito d’imposta TASI per finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni)

Tenuto Conto del fatto che se un Comune ha già l’aliquota IMU di base 10,6 può “di fatto” applicare la TASI SOLO su abitazione principale e relative pertinenze e per gli altri immobili esenti da IMU nel 2014, in considerazione del vincolo normativo che IMU + TASI = ALIQUOTA MASSIMA CONSENTITA IMU 31.12.2013

(N.B. in questo caso, per vincolo di legge,  gli immobili diversi dall’abitazione principale ed altri immobili esenti da imu nel 2014, non apporterebbero alcun gettito d’imposta per finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni)

Visto il comma 731 della legge 27.12.2104 n.147
731. Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

(N.B. il contributo ai Comuni, previsto dal comma 731,  è  espressamente finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed AIRE - Da ultimo il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014 - appare pertanto chiara la volontà del legislatore di favorire la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni TASI per abitazione principale e pertinenze)

Ciò premesso e argomentato, si ritiene possibile :

1) stabilire l'applicazione della TASI 2014 esclusivamente per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, anche solamente in quota parte; pertanto in tale ipotesi applicativa, non risulta applicabile la ripartizione tra occupante e possessore in quanto gli stessi “coincidono” in un unico soggetto, e l’unità immobiliare non risulta quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, anche se solamente in quota parte ;  quindi nel caso la TASI è dovuta “in solido” (al 100%) dal possessore e occupante dell’immobile, trattandosi di unica obbligazione tributaria.

2) stabilire l'azzeramento della TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al punto 1) e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

3) determinare le aliquote e detrazioni TASI per :

a) abitazione principale e relative pertinenze DIVERSE da quelle classificate nelle categoria catastali A/1- A/8-A/9 (vincolo aliquota massima TASI 2014, 2,5 per mille)

(per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categoria catastali A/1- A/8-A/9 è consigliabile aumentare l’aliquota IMU anziché determinare una aliquota TASI che comunque sommata all’aliquota IMU non potrà superare il 6 per mille)

4) riportare nella deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (solo in quota parte)
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Messaggio  antonio di martino Mar 11 Feb 2014 - 1:59

Grande parere ampiamente risolutivo, grazie. Se la nuova documentazione sui nuovi tributi è stata rilasciata il 10 febbraio,(ieri) certamente non ho potuto consultarla. Nel caso fosse possibile reperirla in versione editabile sarei necessariamente obbligato x una Pizza a Metro in Vico Equense.

antonio di martino

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Messaggio  giovanni2 Mar 11 Feb 2014 - 2:05

Per Lucio: se fossi in te accetterei al volo l'invito a gustare una pizza a Vico Equense, posto bellissimo sulla costiera sorrentina

giovanni2

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Messaggio  tributiromagnano Mer 12 Feb 2014 - 4:05

La proposta di applicare la tasi solo alle abitazioni principali mi dava un po' di speranza su come affrontare il lavoro di "incrocio banche dati imu e tari"...... purtroppo, questa mattina, leggo che è intenzione del nostro Governo non fare pagare la tasi agli esenti imu 2012!
.... leggo anche che la tasi potrà essere versata con bollettino o f24 anche in autoliquidazione!

tutto il contrario di quello che ho letto in questo blog.......sempre meglio!!!
"
La Tasi potrà essere versata solo con bollettino postale o F24 (spesso in autoliquidazione, secondo la bozza di decreto attuativo anticipata ieri sul Sole 24 Ore), mentre gli altri strumenti (Rid, Mav eccetera) vengono lasciati alla sola Tari, che non viene applicata ai rifiuti assimilati agli urbani e smaltiti autonomamente dai produttori. Solo per la Tari, inoltre, viene garantita la possibilità di affidare la riscossione agli stessi soggetti dell'anno scorso, cancellando l'errata opzione sulla Tasi introdotta dalla legge di stabilità.

..........

Le regole su Tari e Tasi sono ovviamente quelle di più diretto interesse per i contribuenti. La girandola delle aliquote, con la possibilità per i Comuni di portare al 3,3 per mille il tributo sull'abitazione principale e all'11,4 per mille la somma di Imu e Tasi sugli altri immobili, dovrebbe portare secondo il testo preparato dal Governo a introdurre sconti «tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi per l'Imu» sullo stesso immobile.

Tradotto, significa prima di tutto che i quasi 5 milioni di case che non hanno mai pagato l'Imu grazie alle detrazioni fisse, sufficiente ad azzerare l'imposta lorda generata dal loro valore imponibile medio-basso (circa 47mila euro per le famiglie senza figli, 60mila per quelle con un figlio e così via), non dovrebbero versare nemmeno la Tasi. Per raggiungere l'obiettivo indicato nella bozza di decreto anche per le case di valore un po' più alto servirebbero sconti progressivi, in grado di tenere la Tasi sempre sotto o pari alla vecchia Imu, mentre per le case più grandi non occorrerebbe nessuna detrazione. L'obiettivo, insomma, si tradurrebbe in un meccanismo flessibile, da determinare in base alle diverse situazioni comunali, in un sistema che pare difficile da governare davvero.
"

tributiromagnano

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 12 Feb 2014 - 4:31

tutto il contrario di quello che ho letto in questo blog.......sempre meglio!!!

non mi sembra proprio

...leggo che è intenzione del nostro Governo non fare pagare la tasi agli esenti imu 2012!....

....il testo preparato dal Governo a introdurre sconti «tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi per l'Imu» sullo stesso immobile....

infatti le soluzioni prospettate su questo forum sono :

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1) PRIMA OPZIONE

- applicare aliquota e detrazione fissa per tutti (2,5 detrazione € 40 "comuni che avevavo aliquota 5 per mille")
- applicare aliquota e detrazione fissa per tutti (2,0 detrazione € 50 "comuni che avevavo aliquota 4 per mille")

in questo modo si amplia ovviamente la platea dei contribuenti, cioè versano anche rendite catastali che prima non versavano, ma versano importi molto contenuti, tipo mini-imu, e da una certa soglia di rendita in su versano cmq meno di quello che versavano per imu (oltre 440 ex aliquota 4 ed oltre 350 ex aliquota 5)

2) SECONDA OPZIONE

l'altra strada è applicare detrazioni fissa (esempio € 125) fino alla rendita catastale per la quale con imu non versavano nulla (rendita catastale € 300 per ex aliquota 4 e rendita catastale € 370 per ex aliquota 5) - (pertanto fino a tale rendita versamento tasi "0" sezo) e non applicare alcuna detrazione per le rendite oltre tale soglia

personalmente ritengo migliore la prima soluzione che amplia si la platea dei contribuenti ma con versamenti bassi

PRECOMPILAZIONE O AUTOLIQUIDAZIONE TASI

per lasciarsi un po di spazio nel caso in cui ci siano indicazioni rivolte a consentire l'autoliquidazione (che al momento non ritengo possibile) se prevista da regolamento, ho aggiornato il regolamento iuc, in questo modo ... non si sa mai ....

ART. 17
INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

1. Il Comune provvede, di norma, all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TASI.
2. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il versamento del tributo TASI, lo stesso tributo dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 12 Feb 2014 - 4:48

mi sembra inoltre di capire che tali vincoli potrebbero interessare i comuni che decideranno di applicare la maggiorazione tasi dello 0,8 per mille

in linea di massima cerchiamo di interpretare le leggi vigenti ........, e ad oggi le interpretazioni sono quello sopra indicate

riuscire ad interpretare anche i decreti ancora da scrivere ... ci è difficile
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