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http://www.irpef.info/Il tentativo di conciliazione nel pubblico impiego
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Il tentativo di conciliazione nel pubblico impiego
Nel nuovo assetto normativo, la conciliazione delle controversie di lavoro pubblico è regolata come procedimento speciale rispetto alla procedura conciliativa delle controversie di lavoro di cui all’art. 410 c.p.c., “come variazione specializzata della tipologia generale”
Il procedimento di conciliazione nel pubblico impiego è formalizzato da alcuni aspetti particolari, in quanto gli adempimenti da compiere, sia per il lavoratore che per l’amministrazione sono espressamente stabiliti; soprattutto gli adempimenti a carico della pubblica amministrazione si caratterizzano per una fase prodromica, che si potrebbe chiamare di preconciliazione.
La pubblica amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui riceve la notizia mediante raccomandata della richiesta di tentativo di conciliazione, deve aver cura di produrre le proprie deduzioni scritte, eccezion fatta per l’ipotesi in cui voglia aderire alle richieste del prestatore di lavoro.
La richiesta di tentativo di conciliazione deve contenere:
l’indicazione della pretesa e delle ragioni poste a fondamento della stessa.
La fase della conciliazione viene instaurata nella eventualità che la pubblica amministrazione non aderisca, ovviamente, alle richieste del prestatore di lavoro, e, pertanto, presenti le proprie deduzioni, nominando un rappresentante in seno al collegio.
La domanda giudiziale - ai sensi dell'art. 65, 2° co., d.lgs. n. 165 del 2001, "diviene procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione". L'allungamento del termine, rispetto a quello indicato dall'art. 410 bis risulta comprensibile alla luce della maggiore formalizzazione della conciliazione nel settore pubblico e, in particolare, negli adempimenti posti a carico delle parti, nonché nella composizione variabile del collegio
Il procedimento di conciliazione nel pubblico impiego è formalizzato da alcuni aspetti particolari, in quanto gli adempimenti da compiere, sia per il lavoratore che per l’amministrazione sono espressamente stabiliti; soprattutto gli adempimenti a carico della pubblica amministrazione si caratterizzano per una fase prodromica, che si potrebbe chiamare di preconciliazione.
La pubblica amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui riceve la notizia mediante raccomandata della richiesta di tentativo di conciliazione, deve aver cura di produrre le proprie deduzioni scritte, eccezion fatta per l’ipotesi in cui voglia aderire alle richieste del prestatore di lavoro.
La richiesta di tentativo di conciliazione deve contenere:
l’indicazione della pretesa e delle ragioni poste a fondamento della stessa.
La fase della conciliazione viene instaurata nella eventualità che la pubblica amministrazione non aderisca, ovviamente, alle richieste del prestatore di lavoro, e, pertanto, presenti le proprie deduzioni, nominando un rappresentante in seno al collegio.
La domanda giudiziale - ai sensi dell'art. 65, 2° co., d.lgs. n. 165 del 2001, "diviene procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione". L'allungamento del termine, rispetto a quello indicato dall'art. 410 bis risulta comprensibile alla luce della maggiore formalizzazione della conciliazione nel settore pubblico e, in particolare, negli adempimenti posti a carico delle parti, nonché nella composizione variabile del collegio
Re: Il tentativo di conciliazione nel pubblico impiego
http://www.laprevidenza.it/stampa.php?nid=5472
pia- Messaggi : 192
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