Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/tosap -occupazione abusiva di suolo pubblico
2 partecipanti
tosap -occupazione abusiva di suolo pubblico
Mi è arrivato un verbale dei vigili con il quale viene contestata ad un cittadino l'occupazione abusiva di suolo pubblico effettuata mediante la collocazione di un manufatto e di una struttura per il sostegno di "cassette per la vendita di frutta".
Sto predisponendo l'avviso di accertamento, il problema è che sanzioni ci applico?
Considerando l'occupazione come temporanea (è iniziata il 25.6.2013) ho aumentato del 20% la tariffa giornaliera, così come previsto dal comma 2 dell'art 47 del D.lgs 507/93.
Per le sanzioni come mi comporto?... leggo su un testo...che le" sanzioni per le occupazioni temporanee, maturano se il contribuente non paga la tassa entro il termine previsto per l'occupazione; in presenza di un comportamento abusivo non esiste il termine siffatto"
Voi come vi comportate?? niente sanzioni e ovviamente niente interessi
enrico- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 14.12.10
Età : 64
re
il problema e' regolamentare , ad esempio
Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (2).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. ) e precisamente:
a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (6).
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.
Articolo 19 - Sanzioni accessorie
1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 (7) in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo 18 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative
Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (2).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. ) e precisamente:
a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (6).
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.
Articolo 19 - Sanzioni accessorie
1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 (7) in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo 18 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative
re
il mio regolamento TOSAP , del 1995, all'art 16 -occupazioni abusive- così recita:
"Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa.
Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre la facoltà, ai termini dell'art 832 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, si di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile"
quindi deduco di dover applicare solo il pagamento della tassa, oltre poi a procedere in via penale per il ripristino dello stato dei luoghi
"Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa.
Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre la facoltà, ai termini dell'art 832 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, si di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile"
quindi deduco di dover applicare solo il pagamento della tassa, oltre poi a procedere in via penale per il ripristino dello stato dei luoghi
enrico- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 14.12.10
Età : 64
Argomenti simili
» TOSAP PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERA PUBBLICA
» occupazione termporanea suolo pubblico
» SUAP occupazione suolo pubblico e somministrazione gratuita
» occupazione termporanea suolo pubblico
» SUAP occupazione suolo pubblico e somministrazione gratuita
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin