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CONSOLIDATO SPESA DEL PERSONALE CON AZIENDA SPECIALE
Consolidamento con Azienda Speciale
Il consolidamento della spesa per il personale tra l’ente locale e la società (titolare di affidamenti diretti di servizi senza gara o strumentale o che eroga servizi pubblici a rilevanza non economica) o tra l’ente locale e l’organismo partecipato che ha la natura giuridica di azienda speciale o istituzione, ai fini del cit. articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, è imposto dal legislatore. In altri termini, l’ente locale per verificare che non si trovi nel divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni deve calcolare il rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente consolidando le spese dell’ente medesimo con quelle dell’organismo partecipato.
Solo se all’esito di questo consolidamento il rapporto in discorso è inferiore al 50%, sussiste una “capacità assunzionale” dell’ente ma questa è limitata al 40% della spesa per le cessazioni avvenute nell’anno precedente (limite al c.d. turn over).
Come già affermato da questa Sezione (Lombardia 447/2013/PAR del 17 ottobre 2013), inoltre, il principio di consolidamento della spesa (di origine giurisprudenziale) è stato recepito dal legislatore ai fini dell’individuazione dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008, mentre non è stato recepito dal legislatore ai fini di una valutazione sull’andamento della spesa storica ai sensi del comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006.
È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 76/2014/PAR.
Caro Paolo, alla luce di quanto sopra, mi puoi confermare che è ormai certo e definitivo che debba fare il consolidamento con la mia Azienda Speciale ? questo anche se si tratta di un centro di formazione professionale (posso considerarlo: personale educativo?) oppure no?
Grazie
Antonella
Il consolidamento della spesa per il personale tra l’ente locale e la società (titolare di affidamenti diretti di servizi senza gara o strumentale o che eroga servizi pubblici a rilevanza non economica) o tra l’ente locale e l’organismo partecipato che ha la natura giuridica di azienda speciale o istituzione, ai fini del cit. articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, è imposto dal legislatore. In altri termini, l’ente locale per verificare che non si trovi nel divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni deve calcolare il rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente consolidando le spese dell’ente medesimo con quelle dell’organismo partecipato.
Solo se all’esito di questo consolidamento il rapporto in discorso è inferiore al 50%, sussiste una “capacità assunzionale” dell’ente ma questa è limitata al 40% della spesa per le cessazioni avvenute nell’anno precedente (limite al c.d. turn over).
Come già affermato da questa Sezione (Lombardia 447/2013/PAR del 17 ottobre 2013), inoltre, il principio di consolidamento della spesa (di origine giurisprudenziale) è stato recepito dal legislatore ai fini dell’individuazione dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008, mentre non è stato recepito dal legislatore ai fini di una valutazione sull’andamento della spesa storica ai sensi del comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006.
È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 76/2014/PAR.
Caro Paolo, alla luce di quanto sopra, mi puoi confermare che è ormai certo e definitivo che debba fare il consolidamento con la mia Azienda Speciale ? questo anche se si tratta di un centro di formazione professionale (posso considerarlo: personale educativo?) oppure no?
Grazie
Antonella
ANTONELLA BORTOLAMAI- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 25.10.12
Re: CONSOLIDATO SPESA DEL PERSONALE CON AZIENDA SPECIALE
Che vada fatto il consolidamento lo dice la legge.
Sul considerarlo o meno personale educativo ci sono delle deliberazioni della Corte Conti Lombardia.
Sul considerarlo o meno personale educativo ci sono delle deliberazioni della Corte Conti Lombardia.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
CORTE DI CONTI LOMBARDIA E PERSONALE EDUCATIVO
Ringrazio per l'indicazione... puoi darmi i riferimenti della delibere della Corte dei Conti Lombardia di cui parli?
grazie
grazie
ANTONELLA BORTOLAMAI- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 25.10.12
Re: CONSOLIDATO SPESA DEL PERSONALE CON AZIENDA SPECIALE
La 417/2012 e la 24/2013 relative ad aziende provinciali di formazione di Cremona e Monza.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
CONSOLIDATO SPESA DEL PERSONALE CON AZIENDA SPECIALE
Poiché sembra pacifico che il consolidamento delle spese di personale del Comune con quella di organismi partecipati debba essere effettuato ai fini del calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti non mi è chiaro se il consolidamento debba essere effettuato anche ai fini del contenimento della spesa storica di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2007.
La deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 539/2013 afferma che la spesa di personale delle unioni, dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni o di altri organismi strumentali debba essere consolidata con quella del Comune ai fini del rispetto, da parte di quest’ultimo, sia dell’obiettivo di contenimento della spesa storica, posto dall’art. art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2007, che dell’equilibrato rapporto con la spesa corrente, posto dall’art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008. Di diverso orientamento la deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 447/2013; nello specifico, la suddetta Sezione, rivedendo propri consolidati orientamenti, ha evidenziato come, alla luce della normativa attuale, non si rilevi un obbligo di consolidamento in capo al comune socio relativamente alle spese di personale sostenute dalla partecipata, al fine di verificare la riduzione della spesa storica ai sensi del c. 557 dell’art. 1 della L. 296/2006; La stessa Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 76/2014 ribadisce, nel caso in analisi di un processo di reinternalizzazione del personale in servizio presso un organismo partecipato, che” Come già affermato da questa Sezione (Lombardia 447/2013/PAR del 17 ottobre 2013), inoltre, il principio di consolidamento della spesa (di origine giurisprudenziale) è stato recepito dal legislatore ai fini dell’individuazione dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008, mentre non è stato recepito dal legislatore ai fini di una valutazione sull’andamento della spesa storica ai sensi del comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006.” .
Ora ... sono in dubbio . Come comportarsi?
La deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 539/2013 afferma che la spesa di personale delle unioni, dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni o di altri organismi strumentali debba essere consolidata con quella del Comune ai fini del rispetto, da parte di quest’ultimo, sia dell’obiettivo di contenimento della spesa storica, posto dall’art. art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2007, che dell’equilibrato rapporto con la spesa corrente, posto dall’art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008. Di diverso orientamento la deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 447/2013; nello specifico, la suddetta Sezione, rivedendo propri consolidati orientamenti, ha evidenziato come, alla luce della normativa attuale, non si rilevi un obbligo di consolidamento in capo al comune socio relativamente alle spese di personale sostenute dalla partecipata, al fine di verificare la riduzione della spesa storica ai sensi del c. 557 dell’art. 1 della L. 296/2006; La stessa Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 76/2014 ribadisce, nel caso in analisi di un processo di reinternalizzazione del personale in servizio presso un organismo partecipato, che” Come già affermato da questa Sezione (Lombardia 447/2013/PAR del 17 ottobre 2013), inoltre, il principio di consolidamento della spesa (di origine giurisprudenziale) è stato recepito dal legislatore ai fini dell’individuazione dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008, mentre non è stato recepito dal legislatore ai fini di una valutazione sull’andamento della spesa storica ai sensi del comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006.” .
Ora ... sono in dubbio . Come comportarsi?
Paola28- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 12.11.12
Consolidamento e contenimento?
Cara Paola 28 sono anch'io interessata alla risposta al tuo quesito... se giungi ad una conclusione definitiva ti prego di aggiornarmi grazie Antonella
ANTONELLA BORTOLAMAI- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 25.10.12
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