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http://www.irpef.info/Incompatibilità ed ineleggibilità del REVISORE
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Incompatibilità ed ineleggibilità del REVISORE
PREMESSO
- Che una " Unione di Comuni " deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014-2017.
- Che Il Revisore Unico dei Conti è scelto ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.e i. tra coloro che avranno presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico), nonché al registro dei revisori contabili, fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9, della LR. 15/1993 (iscrizione registro dei revisori contabili istituito con D. Lgs. n.88/1992);
si chiede,
se, tra le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, previste dagli art. da 234 a 241 del D.lgs n. 267/2000 o da altra norma, rientra lo svolgimento dell' incarico contemporaneo di REVISORE unico di uno dei Comuni che fa parte dell' "UNIONE" Stessa .
Ringraziando anticipatamente
porgo i migliori Auguri di una Buona Pasqua a tutti gli amici del FORUM,
ovviamente un particolare Augurio è rivolto a Paolo a Marco e a Lucio
- Che una " Unione di Comuni " deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014-2017.
- Che Il Revisore Unico dei Conti è scelto ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.e i. tra coloro che avranno presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico), nonché al registro dei revisori contabili, fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9, della LR. 15/1993 (iscrizione registro dei revisori contabili istituito con D. Lgs. n.88/1992);
si chiede,
se, tra le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, previste dagli art. da 234 a 241 del D.lgs n. 267/2000 o da altra norma, rientra lo svolgimento dell' incarico contemporaneo di REVISORE unico di uno dei Comuni che fa parte dell' "UNIONE" Stessa .
Ringraziando anticipatamente
porgo i migliori Auguri di una Buona Pasqua a tutti gli amici del FORUM,
ovviamente un particolare Augurio è rivolto a Paolo a Marco e a Lucio
re
non non e' c incompatibile , vedi
http://www.paologros.net/t25921-nelle-unioni-di-comuni-occore-il-collegio-dei-revisori
http://www.paologros.net/t25921-nelle-unioni-di-comuni-occore-il-collegio-dei-revisori
Segnalazione-Consiglieri Provinciali nei Cda delle Società Partecipate
Si parla tanto delle Partecipate del governo, ma molto poco delle Partecipate dalle Province che sono tantissime: se è vero che con il Ddl Del Rio si cancellano 3500 Consiglieri Provinciali, non si può trascurare il fatto che esiste una moltitudine di Consiglieri Provinciali, che occupano contemporaneamente poltrone nei cda delle Partecipate (Aeroporti, Aziende di trasporto locale, etc..) e che forse continueranno ad occupare tali poltrone, nonostante la decadenza da Consigliere Provinciale. A mio modesto avviso, la questione va normata, precisando nei regolamenti attuativi che i Consiglieri Provinciali dovranno decadere automaticamente anche dai Cda delle Partecipate in quanto tali incarichi sono vincolati alla funzione pubblica da loro svolta come Consigliere Provinciale. Se tutto ciò non avvenisse, si manterrebbe in piedi un poltronificio che permetterebbe ai Consiglieri Provinciali, di uscire dalla porta principale e rientrare da quella di servizio. Sarebbe opportuno che tali poltrone andassero a chi ne ha le competenze e non al trombato di turno, ma tutto ciò credo vada regolamentato. Spero ci sia chi si farà garante di tale mozione.
Bruno Sei- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 15.04.14
Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori
Paolo Gros ha scritto:non non e' c incompatibile , vedi
http://www.paologros.net/t25921-nelle-unioni-di-comuni-occore-il-collegio-dei-revisori
Scusami Paolo,
non ha alcuna rilevanza il comma 3 dell' articolo 236
Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono
assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.
P.S.
IL Link di riferimento da te citato sopra tratta della previsione dal 2014 di un collegio di revisori al posto del revisore unico, no della incompatibilità del Revisore Unico di un Comune che fa parte della stessa unione : mi sono
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