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ineleggibilità revisore
Nel mio ente con popolazione compresa tra 500 e 999 abitanti deve essere eletto il revisore uncio dei conti. Ha presentato domanda un soggetto che ha già ricoperto tale incarico nel mio ente per due mandati consecutivi circa 10 anni fa. Può essere nominato revisore dei conti?
annamor- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 05.10.11
Revisore
Nell'attuale non e' possibile.
E' all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera la modifica all'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità dei revisori contabili degli enti locali (A. C. 3006), a firma dell?on. Gioacchino Alfano ed altri (PdL).
I proponenti, modificando il TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs n. 267/2000, artt. da 234 a 241), vorrebbero incidere sulle competenze e i criteri di designazione dei revisori contabili.
In particolare, si vorrebbe modificare l'articolo 235, relativo alla durata del mandato dei revisori contabili. La proposta di legge, composta da un articolo unico, prevede la possibilità del conferimento di un terzo mandato ai revisori contabili degli enti locali alla condizione che, dopo due mandati consecutivi, vi sia stata un'interruzione della durata di sei anni. Ciò al fine di utilizzare competenze professionali accumulate nel tempo e anche perché, trascorso un intervallo di sei anni, il rischio di una situazione di potere è praticamente escluso.
E' all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera la modifica all'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità dei revisori contabili degli enti locali (A. C. 3006), a firma dell?on. Gioacchino Alfano ed altri (PdL).
I proponenti, modificando il TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs n. 267/2000, artt. da 234 a 241), vorrebbero incidere sulle competenze e i criteri di designazione dei revisori contabili.
In particolare, si vorrebbe modificare l'articolo 235, relativo alla durata del mandato dei revisori contabili. La proposta di legge, composta da un articolo unico, prevede la possibilità del conferimento di un terzo mandato ai revisori contabili degli enti locali alla condizione che, dopo due mandati consecutivi, vi sia stata un'interruzione della durata di sei anni. Ciò al fine di utilizzare competenze professionali accumulate nel tempo e anche perché, trascorso un intervallo di sei anni, il rischio di una situazione di potere è praticamente escluso.
Re: ineleggibilità revisore
vi è incertezza al riguardo comunque non è possibile il terzo mandato consecutivo
Vi sarebbe la possibilità di un terzo
incarico dopo un adeguato intervallo. Questa è la conseguenza dell’Ordinanza del
Consiglio di Stato 26 ottobre 2009, n. 5324, relativa al Collegio dei revisori contabili di unComune pugliese. Altri giudici avevano escluso la possibilità di un terzo incarico non
consecutivo (Tar Napoli n. 6087/2007; Tar Lecce n. 5498/2001). Si supera, in tal modo, il
parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 15
luglio 2009 proprio sulla rieleggibilità del revisore negli enti locali: prima della decisione
del Consiglio di Stato si riteneva infatti che esistesse un limite ad una designazione
successiva alla seconda, desumendola dagli atti parlamentari che hanno condotto all’art.235 del decreto legislativo n. 267/2000.
Vi sarebbe la possibilità di un terzo
incarico dopo un adeguato intervallo. Questa è la conseguenza dell’Ordinanza del
Consiglio di Stato 26 ottobre 2009, n. 5324, relativa al Collegio dei revisori contabili di unComune pugliese. Altri giudici avevano escluso la possibilità di un terzo incarico non
consecutivo (Tar Napoli n. 6087/2007; Tar Lecce n. 5498/2001). Si supera, in tal modo, il
parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 15
luglio 2009 proprio sulla rieleggibilità del revisore negli enti locali: prima della decisione
del Consiglio di Stato si riteneva infatti che esistesse un limite ad una designazione
successiva alla seconda, desumendola dagli atti parlamentari che hanno condotto all’art.235 del decreto legislativo n. 267/2000.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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