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D.L.34/2014 limiti personale t.d. anche p.a.?

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Messaggio  ANTONELLA BORTOLAMAI Gio 29 Mag 2014 - 4:10

Dubbio:
La riforma del lavoro a tempo determinato di cui al D.L. 34/2014 ed in particolare il limite delle assunzioni a tempo determinato, pari al 20% del personale a tempo indeterminato, si applica anche alla pubbliche amministrazioni?
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D.L.34/2014 limiti personale t.d. anche p.a.? Empty re

Messaggio  Paolo Gros Gio 29 Mag 2014 - 4:36

no vedi


http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1891201&codiciTestate=1&titolo=La%20riforma%20esclude%20il%20pubblico
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http://paologros.oneminutesite.it/

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D.L.34/2014 limiti personale t.d. anche p.a.? Empty ho trovato questo...

Messaggio  ANTONELLA BORTOLAMAI Ven 30 Mag 2014 - 1:57

ho trovato questo commento:
io tra 15 gg devo assumere... mi posso fidare? ... ci saranno chiarimenti più "ufficiali" tipo funzione pubblica o altro?
consigli?
E alla fine prevalgono i favorevoli o gli sfavorevoli all'applicazione anche alle P_A_?
mandate notizie!!!

Conversione dl 34/2014
TEMPO DETERMINATO E FORMAZIONE: LE NUOVE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Con la legge 78/2014 cambiano le norme per le forme atipiche di occupazione che, ai fini della determinazione del tetto di spesa, ricomprendono anche gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, le convenzioni, i tirocini formativi
di Arturo Bianco

I datori di lavoro pubblici e privati possono prorogare fino a cinque volte le assunzioni flessibili e l'uso di tali strumenti è consentito entro il tetto del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato: è questa una delle novità della legge di conversione 78/2014 del Dl 34/2014. Non solo, il "Jobs Act" semplifica in misura assai rilevante il ricorso all'apprendistato e la possibilità di acquisire il Durc (Dichiarazione unica di regolarità contributiva).
Vi sono numerose disposizioni contenute nel provvedimento, basta ricordare la estensione fino a 36 mesi della durata delle assunzioni flessibili che sono disposte senza una specifica motivazione, che però non si applicano nelle Pa perché in contrasto con disposizioni dettate specificamente per queste amministrazioni.

LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Le assunzioni flessibili sono: tempo determinato, contratto di somministrazione, contratto di formazione e lavoro e lavoro accessorio. Ai fini della determinazione del tetto di spesa per le assunzioni flessibili, sono compresi anche gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, le convenzioni, i tirocini formativi.
Tutti i datori di lavoro possono prorogare le assunzioni flessibili fino a cinque volte: in precedenza era consentita una sola proroga, mentre il testo iniziale del Dl 34/2014 consentiva di arrivare fino a otto proroghe. Le estensioni si devono considerare ammesse "a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato".
Non vi sono nuovi vincoli ai rinnovi, per cui essi possono essere effettuati nel rispetto del periodo di sospensione, la cui durata minima è fissata in 10 giorni nel caso di rapporti che sono durati fino a sei mesi e in 20 giorni nel caso di rapporti che sono durati oltre sei mesi, periodo fissato dalla riforma contenuta nelle legge cosiddetta Fornero. Anche nel caso di rinnovi si applica il tetto massimo di durata complessiva di 36 mesi, comprensivo del periodo iniziale e di eventuali proroghe.
Da evidenziare che il legislatore vuole che l'apposizione del termine risulti "direttamente o indirettamente, da atto scritto". Nel caso di violazione di questo principio la sanzione è costituita dal considerare privo di effetto un termine apposto senza rispettare il vincolo della forma scritta.
Viene poi fissato un tetto massimo delle assunzioni flessibili: 20% del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio dello stesso anno. Questa disposizione si applica anche agli Enti locali.
La violazione del tetto delle assunzioni flessibili è sanzionata con un indennizzo, che viene fissato in una misura compresa tra il 20% e il 50% del trattamento economico in godimento. Queste sanzioni non si applicano ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma unicamente ai contratti stipulati successivamente.

APPRENDISTATO
Si devono segnalare le disposizioni dettate dal provvedimento per l'apprendistato, in modo da semplificare il ricorso a questo istituto come forma di ingresso nel mondo del lavoro. Ricordiamo che lo strumento non si applica alle Pa, ma per l'apprendistato professionalizzante spetta alle Regioni indicare entro 45 giorni al datore di lavoro le modalità di svolgimento della formazione pubblica per gli assunti. Scaduto il termine, l'azienda non avrà più nessun obbligo e quindi non incorrerà in sanzioni. Sono inoltre previste forme di decontribuzione fiscale per i contratti di solidarietà.

DURC
Una novità di grande rilievo è costituita dalla possibilità di acquisizione online della dichiarazione unica di regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della cassa edile. Le modalità operative dovranno essere disciplinate con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro da emanare, di concerto con altri ministeri, entro il mese di maggio, decorsi cioè due mesi dalla entrata in vigore del decreto legge. Questa possibilità sarà attivabile direttamente anche da parte delle imprese. La certificazione così ottenuta avrà una durata di 120 giorni, cioè di quattro mesi e la interrogazione è unica. Dall'applicazione di queste regole non si devono determinare oneri aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni.
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D.L.34/2014 limiti personale t.d. anche p.a.? Empty guardando il testo...legge di conversione del DL 34/2014

Messaggio  ANTONELLA BORTOLAMAI Ven 30 Mag 2014 - 2:24

Si perde il termine "impresa" usato nel testo del DL e nella legge di conversione di parla di "datore di lavoro" quindi? le pubbliche amministrazioni rientrano o no?

illuminatemi!!!!

4.1. Contratto a tempo determinato (art. 1)

Per il contratto a tempo determinato le novità sono le seguenti:
• eliminazione della causalità: l’apposizione del termine non è più necessario per il contratto la cui durata non supera i 36 mesi e quindi l’assunzione non è più subordinata a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
• durata del contratto: la stipula del contratto è legata alla durata, il termine, in effetti, viene elevato da 12 a 36 mesi, comprensivo di eventuali proroghe per lo svolgimento di qualsiasi mansione sia per il contratto di lavoro a tempo determinato, sia per il contratto di somministrazione;
• proroghe: il contratto potrà essere prorogato per fino ad un massimo di cinque volte indipendentemente dal numero dei rinnovi;
• limite quantitativo: si stabilisce che il numero complessivo di rapporti di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono stipulare sempre un contratto a termine;
• validità della durata: Il termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto. La mancata apposizione la rende priva di effetto.

Viene, inoltre, disposto che:
- i lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale del 20%, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro;
- ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni previste in decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta una relazione alle Camere, mettendo in evidenza gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, genere, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali;
- il datore di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che superi il limite percentuale previsto, deve rientrare entro tale limite entro il 31 dicembre 2014, pena l’impossibilità di poter instaurare dei nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato;
- per le lavoratrici il periodo relativo al congedo di maternità, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle stesse lavoratrici è altresì riconosciuto, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine;
- è prorogato al 31 luglio 2015 (invece dell’originario 31 luglio 2014), il termine previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, entro il quale si possono prorogare o contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico in servizio negli asili e nelle scuole dell’infanzia, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive.
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D.L.34/2014 limiti personale t.d. anche p.a.? Empty Re: D.L.34/2014 limiti personale t.d. anche p.a.?

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