Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/Inapplicabilita' parziale ai tributi locali dell'aumento delle sanzioni dal 1.2.2011
Inapplicabilita' parziale ai tributi locali dell'aumento delle sanzioni dal 1.2.2011
Non e' applicabile ai tributi locali l'aumento delle sanzioni, da un quarto a un terzo, previsto in caso di definizione agevolata degli accertamen-ti emessi dal 1° febbraio 2011.
La legge di stabilita' in concreto modifica quattro punti essenziali :
1)accertamento con adesione ( concordato fiscale per capirci)
2)conciliazione giudiziale
3) ravvedimento operoso
4)definizione agevolata ( pagare nei 60gg )
1) l'accertamento con adesione : la norma innalza dal quarto del minimo al terzo del minimo la sanzione in caso di adesione : questo era previsto (1/4) dal Dlgs 218/97 in riferimento ai soli tributi erariali , ma fu l'art.50 della legge 449/97 ad estenderlo anche ai tributi locali dicendo pero' a suo tempo "«sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs 218/97"
Occorre quindi che gli enti locali qualora intendando adeguarsi alla nuova norma ( 1/3 del minimo) provvedano ad inserire specifica norma regolamentare in assenza della quale continua ad applicarsi la riduzione ad 1/4 del massimo.
2 e 3 punto ) sicuramente applicabili ai tributi locali ( articolo 16 del Dlgs 473/97.)
4) definizione agevolata : la legge di stabilita' modifica l'art.17 del 472/1997 comma 2 " E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento" ma non modifica le norme dettate e previste per i singoli tributi comunali come :
ICI : larticolo 14 del Dlgs 504/92, che rimane invariato
TARSU , Tosap, pubblicita' : articoli 23, 53 e 76 del Dlgs 507/93 . che rimangono invariati.
Ergo le norme succitate che non vengono esplicitamente abrogate rimangono in essere per cui per la definizione agevolata dei tributi locali si continua a pagare 1/4 del minimo e non 1/3 del minimo..
.
La legge di stabilita' in concreto modifica quattro punti essenziali :
1)accertamento con adesione ( concordato fiscale per capirci)
2)conciliazione giudiziale
3) ravvedimento operoso
4)definizione agevolata ( pagare nei 60gg )
1) l'accertamento con adesione : la norma innalza dal quarto del minimo al terzo del minimo la sanzione in caso di adesione : questo era previsto (1/4) dal Dlgs 218/97 in riferimento ai soli tributi erariali , ma fu l'art.50 della legge 449/97 ad estenderlo anche ai tributi locali dicendo pero' a suo tempo "«sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs 218/97"
Occorre quindi che gli enti locali qualora intendando adeguarsi alla nuova norma ( 1/3 del minimo) provvedano ad inserire specifica norma regolamentare in assenza della quale continua ad applicarsi la riduzione ad 1/4 del massimo.
2 e 3 punto ) sicuramente applicabili ai tributi locali ( articolo 16 del Dlgs 473/97.)
4) definizione agevolata : la legge di stabilita' modifica l'art.17 del 472/1997 comma 2 " E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento" ma non modifica le norme dettate e previste per i singoli tributi comunali come :
ICI : larticolo 14 del Dlgs 504/92, che rimane invariato
TARSU , Tosap, pubblicita' : articoli 23, 53 e 76 del Dlgs 507/93 . che rimangono invariati.
Ergo le norme succitate che non vengono esplicitamente abrogate rimangono in essere per cui per la definizione agevolata dei tributi locali si continua a pagare 1/4 del minimo e non 1/3 del minimo..
.
Argomenti simili
» Come cambia il ravvedimento operoso e l'adesione dal 1.2.2011
» assorbimento sanzioni tributi locali
» Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011
» assorbimento sanzioni tributi locali
» Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin