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Inapplicabilita' parziale ai tributi locali dell'aumento delle sanzioni dal 1.2.2011

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Inapplicabilita' parziale  ai tributi locali dell'aumento delle sanzioni dal 1.2.2011 Empty Inapplicabilita' parziale ai tributi locali dell'aumento delle sanzioni dal 1.2.2011

Messaggio  Paolo Gros Lun 20 Dic 2010 - 3:16

Non e' applicabile ai tributi locali l'aumento delle sanzioni, da un quarto a un terzo, previsto in caso di definizione agevolata degli accertamen-ti emessi dal 1° febbraio 2011.
La legge di stabilita' in concreto modifica quattro punti essenziali :
1)accertamento con adesione ( concordato fiscale per capirci)
2)conciliazione giudiziale
3) ravvedimento operoso
4)definizione agevolata ( pagare nei 60gg )

1) l'accertamento con adesione : la norma innalza dal quarto del minimo al terzo del minimo la sanzione in caso di adesione : questo era previsto (1/4) dal Dlgs 218/97 in riferimento ai soli tributi erariali , ma fu l'art.50 della legge 449/97 ad estenderlo anche ai tributi locali dicendo pero' a suo tempo "«sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs 218/97"
Occorre quindi che gli enti locali qualora intendando adeguarsi alla nuova norma ( 1/3 del minimo) provvedano ad inserire specifica norma regolamentare in assenza della quale continua ad applicarsi la riduzione ad 1/4 del massimo.
2 e 3 punto ) sicuramente applicabili ai tributi locali ( articolo 16 del Dlgs 473/97.)
4) definizione agevolata : la legge di stabilita' modifica l'art.17 del 472/1997 comma 2 " E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento" ma non modifica le norme dettate e previste per i singoli tributi comunali come :
ICI : larticolo 14 del Dlgs 504/92, che rimane invariato
TARSU , Tosap, pubblicita' : articoli 23, 53 e 76 del Dlgs 507/93 . che rimangono invariati.
Ergo le norme succitate che non vengono esplicitamente abrogate rimangono in essere per cui per la definizione agevolata dei tributi locali si continua a pagare 1/4 del minimo e non 1/3 del minimo..




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