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presupposti rimborso spese legali a dipendente corte lombardia
MERITO
In via preliminare, è necessario osservare che la decisione da parte dell’Amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio dipendente è frutto di una valutazione propria dell’ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali.
In particolare, la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l’onere dell’assistenza legale del dipendente costituisce ambito riservato alle scelte dell’Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile.
Alla luce di tale premessa, l’ente locale istante Comune, nell’assumere le determinazioni di propria competenza, dovrà tenere conto dei principi generali più volte enunciati da questa Sezione (in particolare, si vedano le deliberazioni Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135; Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009; Sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazione n. 20/pareri/2007 e n. 56/2010/PAR; nonché da ultimo Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010).
Ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000, che richiama testualmente l’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, “l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
Sulla portata applicativa dell’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, questa Sezione ha già affermato che va escluso ogni automatismo nell’accollo delle spese legali da parte dell’ente. Ne consegue che l’ente locale deve -ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche- valutare rigorosamente la sussistenza di quattro presupposti:
1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell’ente, per cui l’ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente. La norma, infatti, non tutela esclusivamente il dipendente ma anche l’ente di appartenenza;
2) il gradimento dell’ente sulla scelta del difensore a cui affidare l’incarico fiduciario del legale (gradimento che implica anche la condivisione della relativa strategia difensiva). La lettera dell’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ed oggi dell’art. 28 del CCNL di comparto), infatti, fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell’ente locale, sia “di comune gradimento” (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000). Dunque, in generale, l’Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale;
3) l’assenza di un conflitto di interessi;
4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione.
I canoni ermeneutici sin qui indicati, in relazione al quesito posto dal sindaco del comune di Trescore Balneario, devono trovare applicazione anche in relazione al mandato difensivo che il dipendente conferisce al proprio difensore per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott.ssa Laura De Rentiis) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il
20 settembre 2011
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)
In via preliminare, è necessario osservare che la decisione da parte dell’Amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio dipendente è frutto di una valutazione propria dell’ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali.
In particolare, la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l’onere dell’assistenza legale del dipendente costituisce ambito riservato alle scelte dell’Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile.
Alla luce di tale premessa, l’ente locale istante Comune, nell’assumere le determinazioni di propria competenza, dovrà tenere conto dei principi generali più volte enunciati da questa Sezione (in particolare, si vedano le deliberazioni Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135; Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009; Sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazione n. 20/pareri/2007 e n. 56/2010/PAR; nonché da ultimo Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010).
Ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000, che richiama testualmente l’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, “l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
Sulla portata applicativa dell’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, questa Sezione ha già affermato che va escluso ogni automatismo nell’accollo delle spese legali da parte dell’ente. Ne consegue che l’ente locale deve -ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche- valutare rigorosamente la sussistenza di quattro presupposti:
1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell’ente, per cui l’ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente. La norma, infatti, non tutela esclusivamente il dipendente ma anche l’ente di appartenenza;
2) il gradimento dell’ente sulla scelta del difensore a cui affidare l’incarico fiduciario del legale (gradimento che implica anche la condivisione della relativa strategia difensiva). La lettera dell’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ed oggi dell’art. 28 del CCNL di comparto), infatti, fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell’ente locale, sia “di comune gradimento” (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000). Dunque, in generale, l’Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale;
3) l’assenza di un conflitto di interessi;
4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione.
I canoni ermeneutici sin qui indicati, in relazione al quesito posto dal sindaco del comune di Trescore Balneario, devono trovare applicazione anche in relazione al mandato difensivo che il dipendente conferisce al proprio difensore per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott.ssa Laura De Rentiis) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il
20 settembre 2011
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
rimborso spese legali a dipendente
Buongiorno
il presupposto 4) della corte lombardia mi sembra confligga con la sentenza della corte dei conti del lazio Sent. 1657/2009
omissis "
In materia di rimborso di spese legali a favore di pubblici impiegati o di amministratori ( parificati ai primi secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte : n.501 del 18.6.1986 ), vi sono due diverse normative , una che si applica al personale ( o agli amministratori degli enti locali) l’altra che si applica agli gli impiegati dello Stato.
Per gli impiegati dello Stato il rimborso avviene ex post ed è regolato dalla legge n. 135 del 1997 che, all’articolo 18, esclude che si possa dar corso al rimborso se non c’è stata l’assoluzione con formula piena.
Per il personale ( o gli amministratori ) degli gli enti locali la normativa è diversa . Essa è contenuta nell’art. 67 del DPR n. 68 del 1987 ( cui fa espresso riferimento la citata determinazione n. 738 del 23.11.2006 oggetto di contestazione nel presente giudizio ).
La norma in parola stabilisce che “ L’ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti contrari all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa, sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
In caso di sentenza di condanna esecutiva commessa con dolo o colpa grave l’ente ripeterà dal dipendente gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio “.
Le due distinte normative presentano per gli interessati vantaggi e svantaggi.
E uno svantaggio per il dipendente dell’ente locale dover soggiacere alla particolare procedura prevista dall’art. 67 del DPR n. 268/1987, ma costituisce indubbiamente un vantaggio, la circostanza che, nei suoi confronti , è necessario, perché l’Amministrazione possa recuperare le spese sostenute, che lo stesso sia stato ( in positivo ) condannato per dolo o colpa grave, con la conseguenza, ad esempio, che, in caso di assoluzione per intervenuta prescrizione, mentre il dipendente statale non ha diritto al rimorso delle spese legali da lui in precedenza sostenute, il dipendente dell’ente locale, invece, è tenuto esente dall’ onere di tali spese dal momento non possono essere recuperate nei suoi confronti le somme che l’ente locale ha preventivamente anticipato.
Questo indubbio favore nei confronti del dipendente o dell’amministratore dell’ente locale, giustifica, nel caso di un procedimento civile o penale che coinvolga i medesimi in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, un preventivo ruolo attivo dell’Amministrazione, evitando che l’intervento ex post si risolva in un’attività di rimborso quasi a piè di lista."
Sembrerebbe che per i dipendenti enti locali a meno non ci sia condanna per dolo o colpa grave le spese debbano gravare sull'Ente anche in assenza di assoluzione con formula piena.
il presupposto 4) della corte lombardia mi sembra confligga con la sentenza della corte dei conti del lazio Sent. 1657/2009
omissis "
In materia di rimborso di spese legali a favore di pubblici impiegati o di amministratori ( parificati ai primi secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte : n.501 del 18.6.1986 ), vi sono due diverse normative , una che si applica al personale ( o agli amministratori degli enti locali) l’altra che si applica agli gli impiegati dello Stato.
Per gli impiegati dello Stato il rimborso avviene ex post ed è regolato dalla legge n. 135 del 1997 che, all’articolo 18, esclude che si possa dar corso al rimborso se non c’è stata l’assoluzione con formula piena.
Per il personale ( o gli amministratori ) degli gli enti locali la normativa è diversa . Essa è contenuta nell’art. 67 del DPR n. 68 del 1987 ( cui fa espresso riferimento la citata determinazione n. 738 del 23.11.2006 oggetto di contestazione nel presente giudizio ).
La norma in parola stabilisce che “ L’ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti contrari all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa, sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
In caso di sentenza di condanna esecutiva commessa con dolo o colpa grave l’ente ripeterà dal dipendente gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio “.
Le due distinte normative presentano per gli interessati vantaggi e svantaggi.
E uno svantaggio per il dipendente dell’ente locale dover soggiacere alla particolare procedura prevista dall’art. 67 del DPR n. 268/1987, ma costituisce indubbiamente un vantaggio, la circostanza che, nei suoi confronti , è necessario, perché l’Amministrazione possa recuperare le spese sostenute, che lo stesso sia stato ( in positivo ) condannato per dolo o colpa grave, con la conseguenza, ad esempio, che, in caso di assoluzione per intervenuta prescrizione, mentre il dipendente statale non ha diritto al rimorso delle spese legali da lui in precedenza sostenute, il dipendente dell’ente locale, invece, è tenuto esente dall’ onere di tali spese dal momento non possono essere recuperate nei suoi confronti le somme che l’ente locale ha preventivamente anticipato.
Questo indubbio favore nei confronti del dipendente o dell’amministratore dell’ente locale, giustifica, nel caso di un procedimento civile o penale che coinvolga i medesimi in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, un preventivo ruolo attivo dell’Amministrazione, evitando che l’intervento ex post si risolva in un’attività di rimborso quasi a piè di lista."
Sembrerebbe che per i dipendenti enti locali a meno non ci sia condanna per dolo o colpa grave le spese debbano gravare sull'Ente anche in assenza di assoluzione con formula piena.
patrizia bartolomei- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 01.10.11
Località : rieti
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