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diritto rogito la posizione di unscp(uno dei sindacati dei segretari )
Abrogazione diritti di rogito – art. 10 D.L. 90/2014 – Le indicazioni applicative dell'UNSCP
La Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali ha predisposto una lettera che verrà inviata ai Comuni ed alle Province in merito all'abrogazione dei diritti di rogito, disposta con l'art. 10 del DL. 90/2014.
Con la nota si forniscono ai Segretari ed agli Enti alcune indicazioni in attesa delle decisioni che il Parlamento assumerà in fase di conversione e delle conseguenti azioni che questo Sindacato adotterà per difendere i legittimi interessi della categoria rappresentata.
Nella nota la Segreteria Nazionale premette che l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, assieme ad altre OO.SS., intende chiedere al Parlamento di non confermare la disposizione, ed inoltre intende impugnare innanzi le competenti Autorità Giudiziarie tale norma
Fatte tutte le riserve del caso, l’Unione ritiene tuttavia corretto in questa fase:
ü invitare i Segretari, per il rispetto che da sempre la categoria ha nei confronti dei Comuni e soprattutto dei cittadini, e in attesa di un auspicato “passo indietro” in sede di conversione, a continuare a svolgere le funzioni roganti, con particolare riferimento agli atti più comuni; resta tuttavia fermo che, poiché come innanzi detto la funzione rogatoria costituisce una potestà aggiuntiva e non certo la competenza fondamentale del Segretario, essa, specie per gli atti di maggiore complessità e gravosità, e particolarmente nei piccoli comuni che non sono dotati di uffici legali, va esercitata a condizione che le competenze ordinariamente acquisite siano chiaramente commisurate e coerenti con l’atto stesso;
ü invitare gli enti a “congelare” in apposito capitolo di bilancio gli importi relativi alla quota dei diritti di rogiti dovuta in base al CCNL 16/05/2001 per tutti i contratti rogati dopo l’entrata in vigore del citato DL 90/2014, in considerazione della disposizione contenuta nel già citato art.2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 per il quale il CCNL 16/05/2001 non può essere disapplicato dalla norma del Decreto Legge, permanendo, quindi, in capo a ciascuna Amministrazione l’obbligo di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (cfr. CdS, sez. IV, sentenza n. 1191/1999); si fa notare che tale indicazione è coerente col fine di evitare, oltre che inutili contenziosi dannosi sia per L’Ente che per i diretti interessati, anche l’aggravio del rischio che la successiva liquidazione dei diritti, sia nel caso che il Parlamento non converta la norma sia nel caso sia riconosciuto in sede giudiziale, costituisca debito fuori bilancio.
Naturalmente il Segretario ha pieno e totale diritto alla liquidazione della propria quota dei diritti di rogito per tutti gli atti rogati fino alla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014. E questo a prescindere dalla successiva data in cui verrà disposta la relativa liquidazione in quanto la già citata disposizione non ha, ovviamente, valenza retroattiva. Per mero scrupolo, in merito al falso problema dei dubbi di retroattività che la norma farebbe insorgere, si rinvia alla lettura del parere 13723/09 reso dall’Avvocatura dello Stato per un’analoga vicenda (riduzione dell’incentivo progettazione operata dal D.L. 185/2008); parere nel quale si legge che “… il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce” e che, nell’interpretazione, occorre garantire il rispetto dell’”affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti … in una liquidazione del … compenso… in applicazione della normativa …” vigente al momento della resa dell’attività.
La Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali ha predisposto una lettera che verrà inviata ai Comuni ed alle Province in merito all'abrogazione dei diritti di rogito, disposta con l'art. 10 del DL. 90/2014.
Con la nota si forniscono ai Segretari ed agli Enti alcune indicazioni in attesa delle decisioni che il Parlamento assumerà in fase di conversione e delle conseguenti azioni che questo Sindacato adotterà per difendere i legittimi interessi della categoria rappresentata.
Nella nota la Segreteria Nazionale premette che l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, assieme ad altre OO.SS., intende chiedere al Parlamento di non confermare la disposizione, ed inoltre intende impugnare innanzi le competenti Autorità Giudiziarie tale norma
Fatte tutte le riserve del caso, l’Unione ritiene tuttavia corretto in questa fase:
ü invitare i Segretari, per il rispetto che da sempre la categoria ha nei confronti dei Comuni e soprattutto dei cittadini, e in attesa di un auspicato “passo indietro” in sede di conversione, a continuare a svolgere le funzioni roganti, con particolare riferimento agli atti più comuni; resta tuttavia fermo che, poiché come innanzi detto la funzione rogatoria costituisce una potestà aggiuntiva e non certo la competenza fondamentale del Segretario, essa, specie per gli atti di maggiore complessità e gravosità, e particolarmente nei piccoli comuni che non sono dotati di uffici legali, va esercitata a condizione che le competenze ordinariamente acquisite siano chiaramente commisurate e coerenti con l’atto stesso;
ü invitare gli enti a “congelare” in apposito capitolo di bilancio gli importi relativi alla quota dei diritti di rogiti dovuta in base al CCNL 16/05/2001 per tutti i contratti rogati dopo l’entrata in vigore del citato DL 90/2014, in considerazione della disposizione contenuta nel già citato art.2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 per il quale il CCNL 16/05/2001 non può essere disapplicato dalla norma del Decreto Legge, permanendo, quindi, in capo a ciascuna Amministrazione l’obbligo di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (cfr. CdS, sez. IV, sentenza n. 1191/1999); si fa notare che tale indicazione è coerente col fine di evitare, oltre che inutili contenziosi dannosi sia per L’Ente che per i diretti interessati, anche l’aggravio del rischio che la successiva liquidazione dei diritti, sia nel caso che il Parlamento non converta la norma sia nel caso sia riconosciuto in sede giudiziale, costituisca debito fuori bilancio.
Naturalmente il Segretario ha pieno e totale diritto alla liquidazione della propria quota dei diritti di rogito per tutti gli atti rogati fino alla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014. E questo a prescindere dalla successiva data in cui verrà disposta la relativa liquidazione in quanto la già citata disposizione non ha, ovviamente, valenza retroattiva. Per mero scrupolo, in merito al falso problema dei dubbi di retroattività che la norma farebbe insorgere, si rinvia alla lettura del parere 13723/09 reso dall’Avvocatura dello Stato per un’analoga vicenda (riduzione dell’incentivo progettazione operata dal D.L. 185/2008); parere nel quale si legge che “… il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce” e che, nell’interpretazione, occorre garantire il rispetto dell’”affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti … in una liquidazione del … compenso… in applicazione della normativa …” vigente al momento della resa dell’attività.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
re
... quanto la già citata disposizione non ha, ovviamente, valenza retroattiva. ,,,,
reitero il concetto che per come e' scritta la norma non vedo alcuna ovvieta'
reitero il concetto che per come e' scritta la norma non vedo alcuna ovvieta'
Re: diritto rogito la posizione di unscp(uno dei sindacati dei segretari )
normale proviene dal grossista dei "salumieri".....:-)
situazione non facile...perchè potrebbe riguardare tante situazioni ..non solo quelle attuali e che riguardano segretari e altri ,ma anche in futuro tutte le categorie...ossia il principio che una norma che penalizza sul piano del trattamento economico si applichi a periodi antecedenti alla sua entrata in vigore...
situazione non facile...perchè potrebbe riguardare tante situazioni ..non solo quelle attuali e che riguardano segretari e altri ,ma anche in futuro tutte le categorie...ossia il principio che una norma che penalizza sul piano del trattamento economico si applichi a periodi antecedenti alla sua entrata in vigore...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: diritto rogito la posizione di unscp(uno dei sindacati dei segretari )
Perdonate se esprimo una opinione con tutta l'obiettività e il distacco di cui sono capace.
A mio giudizio la questione è semplice, anche senza Avvocatura dello Stato. Dove la norma è chiara non c'è interpretazione, ci insegnavano (in claris non fit interpretatio.
Su questo punto si applica l'art. 11 delle "Preleggi", così come viene declinato in tutti i manuali di diritto costituzionale:
11. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo salvo che la legge medesima non disponga altrimenti, nel rispetto dei principi fondamentali dello stato di diritto.
Questa legge abroga da un certo giorno il diritto al riparto di una quota dei diritti di rogito. Ma fino a quel giorno quel diritto (retributivo) è maturato!
Porto due esempi pratici ad argomento:
Comune A: il Segretario X ha rogato alcuni contratti da gennaio a maggio 2014, il 5 giugno viene adottato il provvedimento di liquidazione della quota maturata in suo favore. Nessun dubbio.
Comune B: il Segretario y ha rogato anche lui alcuni contratti, sempre da gennaio a maggio 2014. Non è stato adottato il provvedimento di riparto a suo favore. A luglio non si procede a riparto perché la norma è abrogata.
Questa fattispecie non contrasta con gli art. 3 e 36 della Costituzione?
Secondo esempio, paradossale:
Il lavoratore A fa degli straordinari per una retribuzione di X, che gli viene liquidata nei tempi contrattuali; il lavoratore B lavora nello stesso periodo, ma non gli vengono liquidati gli straordinari per un ritardo nell'adozione dell'atto amministrativo relativo. Nel frattempo interviene una disposizione che dice che quegli straordinari non potranno più essere pagati. Che facciamo, non liquidiamo più i compensi al lavoratore B?
Questi ragionamenti trovano agevole conferma andando a leggere i repertori di giurisprudenza e le massime della Cassazione a proposito dell'art. 11 preleggi citato.
A mio giudizio la questione è semplice, anche senza Avvocatura dello Stato. Dove la norma è chiara non c'è interpretazione, ci insegnavano (in claris non fit interpretatio.
Su questo punto si applica l'art. 11 delle "Preleggi", così come viene declinato in tutti i manuali di diritto costituzionale:
11. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo salvo che la legge medesima non disponga altrimenti, nel rispetto dei principi fondamentali dello stato di diritto.
Questa legge abroga da un certo giorno il diritto al riparto di una quota dei diritti di rogito. Ma fino a quel giorno quel diritto (retributivo) è maturato!
Porto due esempi pratici ad argomento:
Comune A: il Segretario X ha rogato alcuni contratti da gennaio a maggio 2014, il 5 giugno viene adottato il provvedimento di liquidazione della quota maturata in suo favore. Nessun dubbio.
Comune B: il Segretario y ha rogato anche lui alcuni contratti, sempre da gennaio a maggio 2014. Non è stato adottato il provvedimento di riparto a suo favore. A luglio non si procede a riparto perché la norma è abrogata.
Questa fattispecie non contrasta con gli art. 3 e 36 della Costituzione?
Secondo esempio, paradossale:
Il lavoratore A fa degli straordinari per una retribuzione di X, che gli viene liquidata nei tempi contrattuali; il lavoratore B lavora nello stesso periodo, ma non gli vengono liquidati gli straordinari per un ritardo nell'adozione dell'atto amministrativo relativo. Nel frattempo interviene una disposizione che dice che quegli straordinari non potranno più essere pagati. Che facciamo, non liquidiamo più i compensi al lavoratore B?
Questi ragionamenti trovano agevole conferma andando a leggere i repertori di giurisprudenza e le massime della Cassazione a proposito dell'art. 11 preleggi citato.
Livio- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 15.10.10
Località : Utopia
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