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assunzioni a tempo determinato

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Quartarone Giovanni
PAOLA
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Messaggio  PAOLA Ven 12 Set 2014 - 3:41

Il dl. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 all'art. 11 e 3 dispone che non si applicano più le regole relative alla riduzione della spesa al tetto al 50% del 2009.
Il mio ente deve procedere con un'assunzione a tempo determinato ed ha una graduatoria per lo stesso profilo del 20.12.2010 a tempo indeterminato dove il vincitore è già stato assunto.
La stessa graduatoria è stata utilizzata per assumere a tempo determinato una persona che ora va a scadenza dei tre anni già fatti. Ripresentandosi il problema puo' essere utilizzata la stessa graduatoria e ovviamente sarà la stessa persona ad essere assunta?

PAOLA

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Messaggio  Quartarone Giovanni Ven 12 Set 2014 - 4:22

No. Non è possibile dare un incarico a tempo determinato oltre i 36 mesi. Per azzerare il tutto il dipendente deve partecipare ad un nuovo concorso. Oppure l’assumete a tempo indeterminato, se ci sono le condizioni …

Riferimenti normativi di fonte giuridica

1. E' consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del contratto di lavoro subordinato ((di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra  un  datore  di lavoro e un lavoratore  per  lo  svolgimento  di  qualunque  tipo  di mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero  complessivo  di  contratti  a  tempo  determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente  articolo non puo'  eccedere  il  limite  del  20  per  cento  del  numero  dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno  di assunzione. Per i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un  contratto  di  lavoro  a tempo determinato.))

Quartarone Giovanni

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Messaggio  PAOLA Lun 15 Set 2014 - 2:58

Quartarone Giovanni ha scritto:
No. Non è possibile dare un incarico a tempo determinato oltre i 36 mesi. Per azzerare il tutto il dipendente deve partecipare ad un nuovo concorso. Oppure l’assumete a tempo indeterminato, se ci sono le condizioni …

Riferimenti normativi di fonte giuridica

1. E' consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del contratto di lavoro subordinato ((di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra  un  datore  di lavoro e un lavoratore  per  lo  svolgimento  di  qualunque  tipo  di mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero  complessivo  di  contratti  a  tempo  determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente  articolo non puo'  eccedere  il  limite  del  20  per  cento  del  numero  dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno  di assunzione. Per i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un  contratto  di  lavoro  a tempo determinato.))

E' possibile utilizzare graduatoria di altro ente o avendo io una graduatoria del 20.12.2010 per lo stesso profilo devo utilizzare per forza la mia

PAOLA

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Messaggio  Paolo Gros Lun 15 Set 2014 - 3:07

...per forza la mia.
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Messaggio  PAOLA Mar 16 Set 2014 - 9:27

Chiedo scusa l'assunzione a tempo determinato che va a scadere perché sono passati tre anni può essere trasformata in interinale?

PAOLA

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Messaggio  Quartarone Giovanni Mar 16 Set 2014 - 9:44

PAOLA ha scritto:Chiedo scusa l'assunzione a tempo determinato che va a scadere perché sono passati tre anni può essere trasformata in interinale?

Stai pensando di ricorrere all’ art. 36 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 e all’art.2 del ccnl 14/09/2000?

Quartarone Giovanni

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Messaggio  PAOLA Mar 16 Set 2014 - 10:09

esattamente utilizzando la stessa persona che era tempo determinato assunta a mezzo concorso







PAOLA

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Messaggio  Quartarone Giovanni Mar 16 Set 2014 - 10:25

Come faresti a dimostrare che ci sono delle "esigenze temporanee ed eccezionali", quando hai utilizzato per ben tre anni quella persona a tempo determinato.
Io, al tuo posto, ci andrei con i piedi di piombo …


Art. 36 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Utilizzo di contratti di lavoro flessibile

 1.  Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche  amministrazioni  assumono  esclusivamente con contratti di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
 2.   Per  rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili  di  assunzione  e  di  impiego del personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma  restando  la  competenza  delle amministrazioni in ordine alla individuazione  delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  dei contratti di lavoro  a  tempo  determinato,  dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro((ed il   lavoro   accessorio  di  cui  alla  lettera  d),  del  comma  1, dell'articolo  70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni)), in applicazione di quanto previsto   dal   decreto   legislativo  6  settembre  2001,  n.  368, dall'articolo   3   del   decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con  modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  per  quanto  riguarda  la somministrazione  di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o   integrazione  della  relativa  disciplina  con  riferimento  alla individuazione  dei  contingenti  di  personale  utilizzabile. Non e' possibile  ricorrere  alla  somministrazione di lavoro ((ed il lavoro accessorio  di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto  legislativo  n.  276/2003,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni)) per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
 ((3.  Al  fine  di  combattere  gli  abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni  fornite  con  Direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione  e l'innovazione, le amministrazioni redigono , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo  sulle  tipologie  di  lavoro  flessibile  utilizzate  da trasmettere,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno, ai nuclei di valutazione  o  ai  servizi  di  controllo  interno di cui al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di  irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.
 4.   Le   amministrazioni  pubbliche  comunicano,  nell'ambito  del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le  informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.))
 5.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la violazione  sia  dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in   violazione   delle   disposizioni  del  presente  articolo  sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali  violazioni  si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del  dirigente  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 ((5-bis.  Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies  e  4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368  si  applicano  esclusivamente  al personale reclutato secondo le procedure  di  cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto)).

Quartarone Giovanni

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Messaggio  PAOLA Mar 16 Set 2014 - 14:05

Quindi a questo punto 36 mesi è il limite massimo per qualsiasi tipo di assunzione: tempo determinato, interinale oppure quale altra alternativa se non è possibile la trasformazione a tempo indeterminato?

PAOLA

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Messaggio  Luvi Gio 18 Set 2014 - 2:08

domanda: rilevato che è pacifico che non c'è più il limite del 50%. Mi chiedo vige ancora il limite dell'impegnato 2009, posso impegnare più del 2009?.....da qualche parte ho letto che il limite del 2009 rimane, non c'è solo il 50%
In particolare l'amministrazione vorrebbe dare un incarico dirigenziale ex art 110 TUEL secondo voi è legittimo?
Grazie

Luvi

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Messaggio  Quartarone Giovanni Gio 18 Set 2014 - 6:10

Ti mando la norma aggiornata.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. ((I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti)). Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. ((Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente)). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

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Messaggio  vgiannotti Gio 18 Set 2014 - 7:11

L'incarico dirigenziale di cui all'art.110 comma 1 è già soggetto alla limitazione del 30% della dotazione organica dirigenziale e, pertanto, in modo univoco le corte dei conti sino ad oggi hanno escluso che vi potesse essere doppia limitazione (come i contratti a tempo determinnato), cosa diversa se si tratta di posizione organizzativa in enti privi di dirigenti quale area separata. Circa il limite del 2009, in caso di rispetto dei parametri di spesa del personale e del patto di stabilità, non risulta particolareme chiara la norma ma l'interpretazione logico-giuridica tende a ritenere che in ogni caso la spesa non possa superare quella del 2009, in quanto ciò che avrebbe eliminato la normativa è solo la riduzione del 50%. Su quest'ultimo punto si attendono chiarimenti dalla Funzione Pubblica o dai pareri che saranno resi dalla magistratura contabile. Ciò in quanto dopo l'eccezione prevista per gli anti che hanno rispettato la riduzione della spesa del personale il successivo periodo recita quanto segue "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009".

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Messaggio  Luvi Sab 20 Set 2014 - 4:34

Grazie a tutti dell'aiuto

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Messaggio  viola2014 Dom 12 Ott 2014 - 4:29

Scusate ... averi davvero bisogno di una precisazione... un comune, soggetto al patto di stabilità, ma di popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, può nel 2015 procedere all'assunzione a tempo determinato di un impiegato cat. C (18 ore settimanali) qualora nell'anno 2014 non si sia verificata alcuna cessazione? Premetto che sono stati rispettati sia i parametri di spesa del personale sia il patto di stabilità. Grazie mille.

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Messaggio  Quartarone Giovanni Dom 12 Ott 2014 - 10:15

Puoi farlo se non superi il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 per le assunzioni.



Ultima modifica di Quartarone Giovanni il Dom 12 Ott 2014 - 10:59 - modificato 1 volta.

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Messaggio  vgiannotti Dom 12 Ott 2014 - 10:54

Solo per completezza aggiungerei l'altro limite (oggi più ampio e fisso ed immutabile anche per gli anni a venire) della media delle spese sostenute nel triennio precedente (2011-2012-2013), ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art.1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007.

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